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08.3032 · Interpellanza · 2008-03-05

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale non ritiene anch'esso che le condizioni del diritto internazionale per il riconoscimento del Kosovo - risoluzione 1244 dell'ONU, atto finale di Helsinki, tra gli altri - non sono adempiute? Con il suo riconoscimento non ha seguito troppo precipitosamente la nozione di "earned sovereignity", che è stata creata unilateralmente dagli Stati Uniti e che nell'ambito del diritto positivo non è conforme al diritto internazionale e si fonda in ultima analisi su una secessione unilaterale? Questo non è in contraddizione con la politica di neutralità, fondata sul diritto internazionale?

2. Il Kosovo è de facto un protettorato. La sovranità, terza condizione necessaria per ogni autonomia (popolo, territorio, sovranità), come può pertanto essere adempiuta, anche solo approssimativamente? Come si può parlare di un popolo se le minoranze (Rom, Gorani, ecc.) si sono viste finora rifiutare la menzione del riconoscimento dei loro diritti nell'atto di procedura d'indipendenza?

3. Le minoranze del Kosovo non sono protette. La protezione delle minoranze rientra nel diritto internazionale. Finora questa protezione non ha potuto essere garantita nonostante la presenza delle forze militari. Come può il Consiglio federale credere che la protezione delle minoranze potrà essere garantita grazie all'indipendenza? In che modo il Consiglio federale intende impedire la pulizia etnica nel Kosovo? Perché non ha imposto alcuna correlazione tra la protezione delle minoranze e il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo?

4. Come risponde il Consiglio federale alla proposta del presidente del Kosovo di reintrodurre lo statuto di stagionale per i cittadini kosovari in Svizzera?

5. In che modo intende realizzare nella prassi la parità di trattamento con la Serbia, ora che questa parità sembra venir invocata improvvisamente per motivi tattici?

6. Che cosa risponde ai rimproveri secondo i quali con questo riconoscimento precipitoso si è allineato con gli interessi egemonici americani (oleodotto e gasdotto, base militare), in un ambito globale complesso, e di avere in tal modo preso le distanze dalla nostra politica di neutralità fondata sul diritto internazionale?

7. Considerazioni di politica interna hanno parimenti svolto un ruolo, e in caso affermativo, quali?

Begründung

Il riconoscimento precipitoso dell'indipendenza del Kosovo solleva più questioni di quante non ne risolva.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Atto di sovranità unilaterale e discrezionale, la decisione di uno Stato di riconoscere un altro Stato dipende dalla sua libera valutazione, per quanto siano rispettate le regole del diritto internazionale. La Svizzera considera il riconoscimento del Kosovo conforme al diritto internazionale e rispettoso dei dieci principi dell'atto finale della CSCE (Helsinki).

Per la Svizzera, il riconoscimento presuppone che la regione in questione presenti le peculiarità di uno Stato ai sensi del diritto internazionale pubblico, vale a dire un territorio, una popolazione e un'autorità pubblica. Il Kosovo risponde a questi tre criteri.

La risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'ONU non proibisce agli Stati di riconoscere il Kosovo. Certo, essa evoca l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica federale di Jugoslavia, ma non nei paragrafi operativi a valore costrittivo. Inoltre, la risoluzione 1244 non garantisce la sovranità e l'integrità territoriale illimitatamente nel tempo, ma solo in considerazione di un processo di pace avviato in nome della risoluzione, al fine di risolvere la crisi del Kosovo. Il Consiglio di sicurezza ha d'altronde lasciato deliberatamente aperta la questione inerente all'esito di tale crisi. Tale processo politico è fallito nonostante gli sforzi considerevoli di tutte le parti coinvolte. Se avesse effettivamente voluto proibire agli Stati di riconoscere in futuro un Kosovo indipendente, il Consiglio di sicurezza avrebbe dovuto farlo in modo chiaro e non equivoco nella parte operativa vincolante della risoluzione 1244.

La questione del riconoscimento degli Stati riguarda il diritto di neutralità che definisce gli obblighi militari di uno Stato neutrale in caso di conflitto armato. Trattandosi di politica di neutralità, va ricordato che la Svizzera ha sempre seguito una linea chiara e coerente in materia di riconoscimento di Stati. La sua prassi è dettata dal diritto internazionale e tiene conto della posizione adottata da Paesi che condividono gli stessi punti di vista. Inoltre, essa si attiene al principio di universalità, intrattenendo, per quanto possibile, relazioni diplomatiche con tutti gli Stati.

2. Il Kosovo dispone di un governo operativo e di un Parlamento. Il criterio di autorità dello Stato è soddisfatto malgrado il mantenimento di una presenza militare e civile internazionale. Le autorità kosovare hanno espresso la ferma volontà di rispettare, nella loro totalità, gli obblighi derivanti dalla "Proposta globale di regolamento recante statuto del Kosovo" dell'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per lo statuto del Kosovo, Marti Ahtisaari, in particolare per ciò che riguarda la protezione delle minoranze.

3. La Svizzera rinuncia per principio ad integrare condizioni supplementari al riconoscimento di uno Stato. Come menzionato, le autorità kosovare hanno espresso la ferma volontà di rispettare nella loro totalità gli obblighi derivanti dalla proposta di Marti Ahtisaari. Tali obblighi riguardano in particolare la protezione delle minoranze, il rispetto dei diritti dell'uomo, il rispetto dei principi dichiarati dallo statuto dell'ONU e dei dieci principi dell'atto finale della CSCE di Helsinki. Questi valori sono affermati anche nella Costituzione della Repubblica del Kosovo, adottata dal Parlamento il 9 aprile 2008, che entrerà in vigore il 15 giugno 2008.

La Svizzera, facendo parte degli Stati tra i più implicati nel sostegno degli abitanti del Kosovo e avendone riconosciuto l'indipendenza, è stata invitata a far parte dell'International Steering Group per il Kosovo (ISG). L'ISG costituisce l'organo di direzione e supervisione dell'International Civilian Office (ICO), anch'esso incaricato di garantire che il Kosovo indipendente soddisfi le condizioni poste dal piano Ahtisaari. Attraverso la sua partecipazione all'ISG, la Svizzera potrà difendere le sue priorità in Kosovo, tra cui rientrano, in particolare, la protezione e la promozione dei diritti dell'uomo e delle minoranze. È in quest'ottica che un rappresentante svizzero è stato nominato capo dell'importante unità responsabile delle minoranze in seno all'ICO.

4. La proposta del primo ministro del Kosovo, H. Thaçi, di reintrodurre lo statuto di stagionale per i Kosovari in Svizzera, è stata fatta ad inizio marzo in occasione delle dichiarazioni generali sulle relazioni bilaterali tra Svizzera e Kosovo; finora non sono stati fatti passi ufficiali al riguardo e le autorità kosovare non hanno affrontato tale proposta durante la visita ufficiale del capo del DFAE, Micheline Calmy-Rey, nello scorso mese di marzo. Del resto, lo statuto di stagionale non esiste più dall'entrata in vigore, nel 2002, dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e la nuova legge sugli stranieri non prevede la possibilità di concedere un simile statuto.

5. La Svizzera si è sempre impegnata a mantenere relazioni equilibrate con l'Europa sud-orientale e in tal senso ha tenuto conto degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte. Il riconoscimento del Kosovo non mette assolutamente in discussione la volontà della Svizzera di intensificare le già strette relazioni con la Serbia, partner importante, e di rafforzare l'ottima collaborazione, in materia di cooperazione tecnica o in seno alle istituzioni finanziarie internazionali, tra i nostri due Paesi.

La collaborazione tecnica con Belgrado prosegue e diversi incontri bilaterali in ambito economico e migratorio hanno avuto luogo, come pianificato.

6. Come detto sopra, la decisione di riconoscere il Kosovo è stata presa dopo una profonda analisi di tutti gli interessi della Svizzera.

Per il nostro Paese non si trattava di propendere per una o l'altra parte, bensì di capire ciò che avrebbe contribuito in modo migliore alla stabilità della regione, dunque al suo sviluppo politico ed economico, all'interno di un ambiente globale complesso, come sottolinea l'autore dell'interpellanza. In questo senso, ricordiamo che la Svizzera giunse già nel 2005 alla conclusione che l'indipendenza del Kosovo era inevitabile e che ciò inoltre, per quanto concerne le strette relazioni bilaterali, rientrava nell'interesse della Svizzera stessa. Essa era giunta a tale conclusione già allora, al termine di un'approfondita analisi della questione e dopo intense consultazioni con i suoi partner stranieri. Oggi si può constatare che gran parte di questi partner condividono il punto di vista della Svizzera.

Va inoltre evidenziato che il Kosovo deve essere considerato in primo luogo una questione europea e che i Paesi membri dell'Unione europea si sono accordati su diversi aspetti essenziali della loro politica nei confronti del Kosovo e sono così in grado di assumere un ruolo di guida riguardo alla futura presenza civile internazionale e alle operazioni di ricostruzione. Gli Stati Uniti continueranno certamente a svolgere un ruolo rilevante. La Svizzera, d'altro canto, collabora in modo costruttivo con tutti i Paesi partner impegnati in Kosovo.

7. Considerati la presenza su territorio svizzero di una forte comunità kosovaro-albanese e i conseguenti intensi rapporti umani tra i nostri Paesi, la Svizzera ha ovviamente un diretto interesse per la stabilità e il benessere di questo Stato. Da tale punto di vista, sono presenti anche interessi riguardanti la sicurezza interna. Un rinvio del riconoscimento o addirittura una sua rinuncia avrebbe sicuramente creato al nostro Paese problemi in ambiti importanti, come la regolamentazione delle questioni legate ai documenti di identità e di viaggio dei Kosovari residenti in Svizzera e il riconoscimento di tali documenti per le persone residenti in Kosovo (che sarebbe in questo caso impossibile e creerebbe difficoltà riguardo ai visti); inoltre, ciò avrebbe soprattutto complicato, se non reso impossibile, la collaborazione in materia di rimpatri/rinvii e in altri importanti ambiti bilaterali.

Risposta del Consiglio federale.