08.3049 · Mozione · 2008-03-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché tutte le domande di naturalizzazione presentate vengano pubblicate ufficialmente prima della decisione definitiva.
Begründung
In alcuni cantoni (p. es. a Zurigo in virtù della "Verordnung über das Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht", ossia l'ordinanza sull'attinenza comunale e cantonale), i comuni sono obbligati a pubblicare ufficialmente tutte le naturalizzazioni avvenute. Tuttavia nella maggior parte dei cantoni ciò non succede.
Prima di una naturalizzazione sono fornite informazioni dettagliate sui richiedenti soltanto laddove la decisione compete all'assemblea patriziale o comunale. Dato che sempre più comuni delegano la decisione a consigli di naturalizzazione o Parlamenti, l'informazione fornita alla popolazione in merito alle naturalizzazioni è insoddisfacente.
Una pubblicazione ufficiale delle domande di naturalizzazione prima della decisione definitiva aumenterebbe la trasparenza e consentirebbe alla popolazione di fornire alle autorità eventuali informazioni supplementari rilevanti per la valutazione.
Indipendentemente dalla decisione in merito all'iniziativa popolare "per naturalizzazioni democratiche", tale disciplinamento è opportuno e corrisponde al principio della trasparenza e a un'amministrazione trasparente ed a misura di cittadino, come voluta dalle autorità.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 38 della Costituzione federale svizzera la Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione, nonché la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima. Emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei cantoni e rilascia il relativo permesso.
Le disposizioni svizzere in materia di naturalizzazione rispecchiano la struttura federalistica del nostro Paese e sono contraddistinte dalle diverse condizioni e procedure a livello federale, cantonale e comunale. Per la precisione, la procedura di naturalizzazione riunisce tre procedure (una federale, una cantonale e una comunale).
Secondo la prassi, l'autorizzazione federale di naturalizzazione è rilasciata nella maggior parte dei casi solo una volta concessa la cittadinanza comunale. Considerato il numero di domande di naturalizzazione (nel 2007 sono state rilasciate 15 073 autorizzazioni federali di naturalizzazione per 27 438 persone) la loro pubblicazione prima della concessione dell'autorizzazione federale non sarebbe sensata nell'ottica dell'economia procedurale e praticamente irrealizzabile.
Poiché la pubblicazione delle domande di naturalizzazione è una questione procedurale, spetta ai cantoni decidere in merito. La Costituzione non autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni procedurali cantonali. Se ritengono opportuno pubblicare le domande di naturalizzazione, i cantoni sono liberi di emanare disposizioni in tal senso.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.