08.3060 · Mozione · 2008-03-11
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una normativa legale volta a depenalizzare la partecipazione a e l'organizzazione di partite di poker tra amici.
Begründung
Da vari anni il gioco del poker registra in tutto il mondo un vero e proprio boom, che ha da tempo raggiunto anche la Svizzera. Secondo alcune stime, nel nostro Paese oltre 200 000 giocatori si dedicano regolarmente a questo passatempo. La televisione trasmette ogni giorno varie trasmissioni sul poker; i tornei di poker dentro e fuori le case da gioco sono molto popolari e anche su Internet sono ormai numerosissimi i siti dedicati al poker. In Svizzera si gioca oggigiorno perlopiù in ambito privato con amici e conoscenti. Le puntate vanno solitamente dai 5 ai 100 franchi e rappresentano anche l'attrattività del gioco.
Ma siccome nel nostro Paese il poker è per definizione un gioco d'azzardo (tranne i tornei di poker autorizzati dalla CFCG), secondo la legge sulle case da gioco chiunque organizza una partita di poker - ma non chi vi partecipa - è passibile di pena. Tale approccio è ormai superato. Infatti, nel gioco del poker il successo non dipende solo dall'azzardo, ma anche dalla destrezza dei giocatori nonché dalle loro capacità di calcolare le probabilità di vincita e da fattori psicologici. Secondo questa interpretazione il poker non dovrebbe essere considerato un gioco d'azzardo, bensì un gioco di destrezza, autorizzato dalla legge. Se così fosse, le partite di poker in ambito privato smetterebbero finalmente di essere illegali. Nel quadro di una pertinente revisione di legge occorre valutare l'opportunità di introdurre un limite massimo per le puntate in denaro.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel 1993 popolo e cantoni hanno abrogato il divieto del gioco d'azzardo per denaro, abrogazione poi entrata in vigore il 1° aprile 2000 unitamente alla legge sulle case da gioco, emanata nel 1998 in seguito ad approvazione popolare. Tale legge concentra il gioco d'azzardo nelle case da gioco concessionarie e punisce l'organizzazione e la gestione professionalmente organizzata di giochi d'azzardo al di fuori dei casinò. Gli scopi della legge, ossia garantire la sicurezza dei giochi, impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro e arginarne le conseguenze socialmente nocive, possono infatti essere conseguiti soltanto con tale concentrazione.
Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente la legge sulle case da gioco, il divieto di organizzare e gestire professionalmente il gioco d'azzardo al di fuori delle case da gioco non include il gioco d'azzardo occasionale remunerato in denaro o in vantaggi patrimoniali nella cerchia famigliare o degli amici. In tali casi la CFCG, in veste di autorità di perseguimento penale, procede pertanto con cautela quando deve chiarire se si è in presenza di un'organizzazione o di una gestione esercitata professionalmente ai sensi della legge.
Spesso soltanto una verifica approfondita permette di stabilire se si tratta di un gioco d'azzardo o di un gioco di destrezza. La CFCG può essere sollecitata in qualsiasi momento a emanare una tale decisione sulla qualifica. In tale ambito essa dispone di un'esperienza pluriennale. Nel quadro di tornei di poker l'aspetto della casualità può essere secondario rispetto alla destrezza, di modo che tali tornei non vanno qualificati come giochi d'azzardo bensì come giochi di destrezza e possono pertanto essere organizzati legalmente in tutta la Svizzera. Gli organizzatori di tornei di poker hanno dunque la possibilità di chiedere concretamente alla CFCG di esaminare la legalità di tornei, che, in caso di decisione positiva, possono essere svolti in tutta la Svizzera, fatte salve eventuali restrizioni cantonali. Tale possibilità è nota alle cerchie interessate e descritta anche sul sito Internet della CFCG. Nei "poker cash games" tuttavia la vincita nelle singole partite di poker giocate per denaro dipende, nonostante una certa parte di destrezza, perlopiù dal caso. Tali giochi sono pertanto giochi d'azzardo ai sensi della legge e possono essere offerti soltanto da case da gioco concessionarie. Le cerchie interessate hanno dunque la possibilità di giocare "poker cash games" nelle case da gioco.
Considerando le basi legali esistenti e il margine di manovra possibile, non occorre modificare la legge come richiesto dall'autore della mozione. Pertanto è parimenti superfluo verificare se è necessario sancire per legge poste massime per i giochi d'azzardo al di fuori delle case da gioco. La modifica legale proposta dall'autore della mozione non è soltanto inutile, ma contravverrebbe allo scopo della legge che inoltre non sarebbe più coerente. Infatti con una tale disposizione derogatoria, il gioco del poker avrebbe il privilegio di essere l'unico gioco a beneficiare di un trattamento speciale, il che comporterebbe in particolare una considerevole incertezza giuridica. Una tale modifica legale produrrebbe un effetto diametralmente opposto allo scopo della legge e scardinerebbe il sistema che si è rivelato valido.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.