Assistenza giudiziaria. Rafforzamento del segreto bancario
08.3110 · Mozione · 2008-03-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare in modo mirato il segreto bancario adeguando la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) in modo da:
- limitare l'assistenza giudiziaria con Stati che violano sistematicamente i diritti fondamentali;
- permettere in ogni momento al giudice di controllare, e se del caso limitare nel tempo, il blocco di beni;
- vietare inchieste mascherate.
Begründung
I più recenti sequestri di beni relativi ad esempio alla vicenda della società russa Yukos hanno evidenziato le lacune del segreto bancario in caso di assistenza giudiziaria, lacune che potrebbero compromettere la fiducia riposta dagli investitori nella piazza bancaria svizzera.
Attualmente, in caso di assistenza giudiziaria in materia penale una banca non può appellarsi al segreto bancario ed è obbligata a consegnare la documentazione richiesta. Quello che può essere giustificato dinanzi alle autorità svizzere diventa problematico in procedimenti penali stranieri, ad esempio nel caso della cosiddetta assistenza giudiziaria spontanea (art. 67a AIMP). In particolare i procedimenti avviati dalla Russia nei confronti della società Yukos hanno mostrato l'urgenza, nell'interesse della fiducia riposta nella piazza bancaria, di migliorare la protezione dei diritti della personalità dei clienti bancari oggetto delle misure di assistenza giudiziaria.
In primo luogo, occorre riconsiderare l'assistenza giudiziaria a Stati che non garantiscono costantemente i diritti fondamentali. In questi casi l'assistenza giudiziaria può essere concessa soltanto se le autorità svizzere hanno verificato la pertinenza della fattispecie e la proporzionalità della misura di assistenza giudiziaria richiesta. In secondo luogo, il cliente coinvolto deve disporre in ogni stadio del procedimento di un diritto di ricorso contro misure coercitive, in particolare contro il blocco dei conti. Se necessario, il blocco dei conti deve essere limitato di principio nell'AIMP e riesaminato regolarmente dal giudice, per evitare che i procedimenti siano trascinati per le lunghe nello Stato richiedente. Se quest'ultimo non emana una decisione di confisca entro il termine previsto, il blocco dev'essere revocato e nel contempo la competente autorità svizzera deve decidere sulla sorte dei beni patrimoniali in questione. In terzo luogo, occorre esaminare a quali condizioni è possibile trasmettere a un'autorità straniera informazioni e mezzi di prova inerenti alla sfera segreta mediante la cosiddetta assistenza giudiziaria spontanea, ossia all'insaputa e senza il coinvolgimento degli interessati. Infine occorre verificare se, nel caso di Paesi che incitano apertamente alla violazione del segreto bancario o offrono persino laute ricompense a tal fine, sia possibile impedire ai funzionari di acquisire prove in Svizzera e vietare, nelle procedure di assistenza giudiziaria, le cosiddette inchieste mascherate, sebbene siano previste nel secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione esprime soprattutto il timore che una prassi di assistenza giudiziaria ritenuta lesiva possa nuocere alla piazza economica svizzera. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la Svizzera non può mettere sconsideratamente a repentaglio la reputazione dei suoi istituti finanziari ed economici, se questi vogliono salvaguardare la propria competitività sul piano internazionale. Per il nostro Paese è però altrettanto importante evitare abusi della piazza finanziaria a scopi criminali. L'assistenza giudiziaria internazionale deve conciliare gli interessi economici e le esigenze del perseguimento penale.
L'articolo 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) esclude la cooperazione con Stati che presentano deficit in materia di legalità e diritti umani. Spetta alle autorità competenti valutare, nel singolo caso e sulla scorta degli atti e delle circostanze concrete, se accordare assistenza giudiziaria a un determinato Stato. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per decidere sull'opportunità di concedere l'assistenza giudiziaria, occorre considerare gli accertamenti dell'ambasciata svizzera in loco come pure le garanzie procedurali fornite dallo Stato richiedente.
Secondo l'AIMP una persona oggetto di un provvedimento di assistenza giudiziaria dispone di diversi rimedi giuridici durante la procedura (art. 80e). Dall'inizio del 2007 il blocco dei conti può essere impugnato dinanzi al Tribunale penale federale e, a determinate condizioni, al Tribunale federale. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, anche dopo la conclusione della procedura di assistenza giudiziaria la persona oggetto di un blocco dei conti ha ancora la possibilità di far esaminare la legalità del provvedimento da un giudice. Sulla scorta della più recente giurisprudenza, nella sessione primaverile del 2008 il Consiglio degli Stati ha respinto una mozione sullo stesso tema (mozione Baumann J. Alexander 06.3240).
L'articolo 67a AIMP definisce le condizioni alle quali un'autorità inquirente svizzera può fornire mezzi di prova e informazioni a Stati stranieri al di fuori di una procedura di assistenza giudiziaria. La disposizione si riferisce a informazioni acquisite in un procedimento penale svizzero. I mezzi di prova inerenti alla sfera segreta sono espressamente esclusi (art. 67a cpv. 4). La consegna mira a far pervenire a un'autorità inquirente straniera, in caso di reati transfrontalieri, le informazioni che le permettono di avviare un procedimento penale o che sono utili per un'istruzione penale in corso. Nel rispetto della sua funzione di vigilanza, l'Ufficio federale di giustizia presterà particolare attenzione affinché la disposizione sia applicata in modo conforme alla legge. Non urgono quindi altri provvedimenti.
L'inchiesta mascherata è un provvedimento molto drastico e quindi è ammissibile soltanto in una procedura di assistenza giudiziaria con Paesi con i quali sussiste un accordo in tal senso (DTF 132 II 1). In ogni singolo caso l'autorità inquirente svizzera e quella straniera devono concordare le modalità d'attuazione. L'inchiesta mascherata presuppone un rapporto di fiducia con il Paese straniero e va applicata in modo restrittivo. Non sussiste alcun obbligo di diritto internazionale che impone alla Svizzera di accogliere una domanda di inchiesta mascherata. Il Consiglio federale non vede pertanto alcun motivo per escludere a priori l'inchiesta mascherata, prevista soltanto per gravi reati di diritto comune, in una procedura di assistenza giudiziaria.
Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio federale non ritiene necessaria una revisione della legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.