08.3118 · Mozione · 2008-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Begründung
Poiché la sottrazione d'imposta non è una fattispecie penale, le autorità fiscali non possono ottenere l'abolizione del segreto bancario per chiarire una determinata situazione, salvo nei casi di sospetta frode fiscale.
Questo facilita la vita dei contribuenti svizzeri che celano al fisco redditi o sostanza e penalizza di conseguenza i contribuenti onesti.
Visto che la sottrazione d'imposta non è una fattispecie penale, la Svizzera non concede alle autorità straniere né l'assistenza giudiziaria né l'abolizione del segreto bancario. In tal modo si agevolano anche le sottrazioni all'estero. La conseguenza logica è il rifiuto da parte delle autorità straniere di concedere l'assistenza giudiziaria per lottare contro la sottrazione d'imposta in Svizzera.
Infine, il fatto che la sottrazione d'imposta non sia una fattispecie penale è doppiamente negativo:
- mina il principio dell'imposizione secondo la capacità economica, poiché gli autori della sottrazione sono per lo più contribuenti molto ricchi, in particolare quelli attivi sul piano internazionale;
- gli autori sono ricompensati e le aliquote fiscali sono più elevate di quanto lo sarebbero se non vi fosse sottrazione. Ciò non è nell'interesse della collettività.
Limitando l'abuso del segreto bancario, è possibile tutelarne al meglio il nocciolo duro.
Infatti, il segreto bancario non sarebbe più minacciato dalle pressioni delle autorità straniere se ne cessasse l'abuso da parte dei contribuenti stranieri che sottraggono il proprio denaro al fisco dei propri Paesi d'origine.
La disposizione applicabile in caso di colpa lieve permetterebbe di evitare pesanti procedimenti penali nei casi poco importanti; la prassi attuale è mantenuta. Questo vale anche per la negligenza, ossia per i casi in cui la sottrazione d'imposta non è stata commessa intenzionalmente.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene le sanzioni fiscali importanti e necessarie, tuttavia queste non devono costituire il pilastro centrale del sistema fiscale. È più importante aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. Se il gettito fiscale è impiegato in modo parsimonioso e ragionevole, si accresce la fiducia del contribuente. È inoltre essenziale che le autorità fiscali instaurino un rapporto corretto e semplice con i contribuenti. Questi fattori contribuiscono in maniera determinante a mantenere una buona morale fiscale in Svizzera.
In occasione dei Bilaterali II, la Svizzera ha sempre difeso il mantenimento del segreto bancario nell'ambito delle imposte dirette soprattutto nei dossier sulla fiscalità del risparmio, sulla cooperazione in materia di giustizia, polizia, asilo e migrazione (Schengen/Dublino) nonché sulla lotta contro la frode. Costringere ora le banche a fornire informazioni rendendo punibile la sottrazione di imposte dirette, sarebbe alquanto contraddittorio, anche se si prevedesse un allentamento del segreto bancario solo per i casi più gravi.
Tra l'altro, la sottrazione d'imposta non è un delitto trascurabile. In caso di colpa grave essa può essere punita con una multa pari sino al triplo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve la multa può essere ridotta fino a un terzo. La differenziazione in funzione dell'importo sottratto è quindi già disciplinata dalla legge.
Dal rapporto della commissione di esperti Marty dell'ottobre 2004 è emerso che il quadro di sanzioni fiscali può senz'altro essere conservato anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il rapporto ritiene perfettamente inutili soprattutto le misure coercitive nell'ambito della persecuzione penale di casi relativi alla sottrazione d'imposta, poiché a questo proposito il fisco dispone già dei necessari poteri. Inoltre, la fattispecie della sottrazione d'imposta è un concetto molto vasto che comprende anche la negligenza. Trasformare una violazione di simile portata in una fattispecie penale sarebbe senza dubbio esagerato e solleverebbe interrogativi anche dal punto di vista dello Stato di diritto.
Tra l'altro, la Svizzera offre assistenza giudiziaria nei casi di frode fiscale, soprattutto quando vengono elaborati tessuti di menzogne o fornite dichiarazioni ingannevoli non verificabili, indipendentemente dal fatto se le tasse in questione siano dirette o indirette. Non si ritiene quindi necessaria una modifica della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale.
Inoltre nella prassi è molto difficile distinguere tra sottrazione semplice e sottrazione complessa.
Infine si rimanda alla legge federale sulla modifica della procedura di ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Al momento non si ritiene necessaria una legislazione complementare nell'ambito del diritto penale fiscale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.