08.3134 · Interpellanza · 2008-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha deciso di rendere possibile l'introduzione di pedaggi nelle città e negli agglomerati (road-pricing), constatando nel contempo che la normativa in vigore non ammette tale introduzione. Pertanto, intende procedere per gradi, creando dapprima le basi giuridiche che consentono di svolgere dei test per l'introduzione di questi pedaggi.
In un comunicato stampa concernente l'introduzione del mobility-pricing ai fini di un utilizzo più efficiente delle infrastrutture di trasporto, l'Ufficio federale delle strade sottolinea giustamente che l'onere richiesto da tali test è notevole. L'USTRA rileva in particolare che il costo delle installazioni e della manutenzione è molto alto rispetto alle entrate previste, concludendo perciò che i test andrebbero presi in considerazione solo una volta definiti obiettivi ben precisi e solo se le probabilità di successo fossero tali da far ritenere che le disposizioni introdotte in via temporanea potrebbero essere mantenute definitivamente.
A norma dell'articolo 82 della Costituzione federale, l'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. Questa disposizione risale al 19° secolo, quando i dazi riscossi sui sentieri e sui ponti erano considerati un ostacolo al traffico. Per tale motivo, già la Costituzione federale del 1848, mirava all'abolizione di dette tasse; il principio del libero utilizzo delle strade pubbliche è stato introdotto nella Costituzione nel 1958.
In netto contrasto con questa disposizione costituzionale si vuole ora introdurre, mediante una legge federale con validità limitata, la possibilità di effettuare test nell'ambito del road-pricing.
Questo procedimento denota l'intenzione di introdurre di straforo, in fasi successive, questo tipo di tassazione. Dopo aver investito ingenti somme e svolto test pluriennali, si provvederà poi ad adeguare la Costituzione federale e a sottoporre al popolo e alle Camere le basi giuridiche necessarie per l'introduzione definitiva. Una tattica, questa, che va respinta.
Alla luce di quanto sopra esposto chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Per quale motivo non è disposto a sottoporre dapprima al popolo la questione di principio concernente l'introduzione del road-pricing?
2. Non ritiene che lo svolgimento di test per l'introduzione del road-pricing sia in contrasto con le disposizioni costituzionali in vigore?
Stellungnahme des Bundesrates
A tenore dell'articolo 82 capoverso 3 della Costituzione federale, l'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni, ma la sua competenza è limitata a singole opere, quali ad esempio ponti e gallerie. La Confederazione non dispone pertanto delle necessarie competenze costituzionali per introdurre in via definitiva il pedaggio stradale (road-pricing), la cui adozione presupporrebbe indubbiamente una modifica della Costituzione.
Lo svolgimento di test in relazione al pedaggio stradale, limitati nel tempo, non necessita invece alcuna modifica costituzionale. Nel quadro della stesura del rapporto concernente la possibile introduzione di un pedaggio stradale in Svizzera (Introduction d'un péage routier - Rapport du Conseil fédéral sur la possibilité d'introduire un péage routier en Suisse), l'Ufficio federale di giustizia ha valutato se, a una fase di prova, possano eventualmente essere applicate condizioni meno restrittive rispetto all'introduzione di una regolamentazione definitiva. Dall'esame è emerso che ciò è possibile se, per analogia, si applica la prassi applicata sinora a livello federale: i test destinati all'approntamento di basi decisionali per una futura legge possono essere svolti in virtù di una temporanea ordinanza del Consiglio federale, a condizione che tali test non creino fatti per loro natura irreversibili.
Un'applicazione per analogia significa che nel caso di un affare concernente una disposizione costituzionale, l'Assemblea federale può consentire lo svolgimento di test sulla base di una legge federale di durata limitata, sempreché da tali test non risultino fatti irreversibili. Nella fattispecie ciò è il caso. Una legge federale limitata nel tempo sarebbe peraltro soggetta al referendum facoltativo.
Il pedaggio stradale è un importante strumento di politica finanziaria e dei trasporti che consente di gestire in modo mirato il traffico, in particolare negli agglomerati. Esso comporta tuttavia alcuni aspetti collaterali problematici, tra cui il fatto che influisce in diverso modo sui diversi utenti del traffico. Alla luce di queste considerazioni, prima di introdurre definitivamente un simile pedaggio, il Consiglio federale ritiene indispensabile creare le necessarie basi decisionali attraverso lo svolgimento di prove negli agglomerati.
I test (svolti su base volontaria) perseguono in primo luogo i seguenti obiettivi:
- illustrare se un pedaggio stradale può essere attuato e, in caso affermativo, con quali sistemi, analizzando in particolare il rapporto costi-benefici degli strumenti tecnici;
- in base ai risultati ottenuti, verificare se i previsti effetti del pedaggio stradale si manifestano effettivamente e definire in che modo va configurato il sistema affinché possano essere raggiunti gli obiettivi fissati.
A giudizio del Consiglio federale si giustifica l'impiego di mezzi, anche considerevoli, per un tema di così grande importanza sotto il profilo della politica dei trasporti. Il collegio è però contrario a un'introduzione a tappe, e di straforo, del pedaggio stradale. Dalle considerazioni giuridiche summenzionate emerge però che, proprio con questa procedura, non vengono creati fatti irreversibili. Lo scopo è piuttosto quello di presentare all'Assemblea federale, quando sarà il momento, un progetto fondato, basato su test ed esperienze concrete, in vista di un'eventuale modifica costituzionale.
Risposta del Consiglio federale.