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08.3157 · Interpellanza · 2008-03-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nel gennaio di quest'anno, la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo ha stabilito, in una decisione di principio, che negare un'adozione a una donna a causa del suo orientamento omosessuale non è sostenibile a fronte del divieto di discriminazione sancito dalla CEDU. L'articolo 28 della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, entrata in vigore nel 2007, esclude esplicitamente tali coppie da una procedura di adozione. Questo divieto di adozione per le lesbiche e i gay non è più sostenibile nell'ottica di tale sentenza.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È anch'esso dell'opinione che, alla luce della sentenza summenzionata, il divieto di adozione di cui all'articolo 28 della legge sull'unione domestica registrata è inconciliabile con il divieto di discriminazione previsto dalla CEDU?

2. È disposto a elaborare e a sottoporre al Parlamento, un progetto di legge che tenga conto del divieto di discriminazione previsto dalla CEDU e abroghi l'attuale divieto di adozione per le coppie omosessuali?

3. Condivide inoltre l'opinione che in tale progetto occorra trovare una soluzione conforme alla CEDU in particolare per le cosiddette "adozioni di figliastri"?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nella sua sentenza E. B. contro la Francia del 22 gennaio 2008, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha riconosciuto una violazione dell'articolo 8 CEDU, poiché le autorità francesi avevano negato a una donna l'adozione principalmente a causa del suo orientamento omosessuale. Da questa sentenza non si deve concludere affrettatamente che anche il divieto di adozione menzionato nell'articolo 28 della legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica registrata, LUD; RS 211.231) viola la CEDU. Occorre infatti rilevare che nel caso giudicato dalla Corte EDU la donna desiderosa di adottare viveva in concubinato con la sua partner e non in unione domestica registrata che peraltro in Francia non esiste. A giudizio vi era quindi una fattispecie che per principio non è contemplata dalla legge sull'unione domestica registrata, bensì concerne un'adozione singola. Il diritto svizzero non vieta peraltro questo tipo di adozione nemmeno a una persona con un orientamento omosessuale (art. 264b CC). Anzi, come riconosce anche la Corte EDU in considerazione dell'articolo 8 CEDU, in questo caso è condannata una discriminazione a causa del modo di vita (art. 8 cpv. 2 Cost.).

2. Il 18 giugno 2004 il Parlamento ha approvato la legge sull'unione domestica registrata. Dal momento che il referendum lanciato contro di essa è stato respinto in votazione popolare, la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Il Consiglio federale è convinto che la legge sull'unione domestica registrata sia stata accolta a larga maggioranza anche perché si è riusciti a eliminare la discriminazione delle persone omosessuali senza permettere contemporaneamente alle coppie in unione registrata di adottare un bambino (e di ricorrere alla medicina della procreazione assistita). Date le circostanze, il Consiglio federale non reputa al momento opportuno rivedere l'articolo 28 LUD.

3. Le stesse considerazioni valgono anche per l'adozione di figliastri. Permettendo a una persona che vive in unione registrata di adottare il figlio del partner si sovvertirebbe il senso dell'articolo 28 LUD secondo cui un bambino deve avere due genitori di sesso diverso. Tale principio non è messo in discussione dalla possibilità per la Svizzera di riconoscere l'adozione di un bambino da parte di due genitori dello stesso sesso avvenuta all'estero.

Risposta del Consiglio federale.