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08.3175 · Interpellanza · 2008-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è disposto a farsi carico dei costi derivanti da un numero crescente di grandi predatori (e a prevedere un aumento dei mezzi finanziari a disposizione dell'UFAM in questo settore)?

In Svizzera stiamo assistendo a un'avanzata dei grandi predatori: l'immigrazione delle prime femmine di lupo nel nostro Paese e la probabile formazione di branchi porteranno a un aumento del numero di esemplari di questa specie. Due orsi stanno attualmente svernando nel cantone dei Grigioni e lo sviluppo degli effettivi nella vicina Italia lascia presagire un analogo incremento in Svizzera. In alcune regioni del nostro Paese, le linci stanno raggiungendo una densità ormai al limite dell'accettabile per la popolazione indigena.

La presenza sempre più numerosa dei grandi predatori provoca costi non indifferenti, assunti - in diversi settori - anche dalla Confederazione. Tuttavia, più il numero di questi animali aumenta, più la Confederazione tende a far ricadere i relativi costi sulle regioni periferiche e di montagna, oppure su singole persone.

Per alcuni agricoltori e allevatori di bestiame minuto, la convivenza con i grandi predatori implica un onere supplementare notevole, in termini di misure di prevenzione e sistemi di protezione delle greggi, che non è più sopportabile. Finora i mezzi della Confederazione servivano a risarcire gli interessati per gli animali da reddito uccisi dai grandi predatori e a sostenere, almeno in una prima fase, le misure di prevenzione. L'esperienza dimostra che i costi derivanti in particolare da una presenza costante dell'orso e del lupo possono superare anche di molto quelli per la perdita di singoli capi di bestiame. Per gli interessati, questo notevole onere supplementare potrebbe raggiungere proporzioni pericolose qualora la presenza dei grandi predatori non accennasse a diminuire nel tempo. Non è accettabile che la Confederazione contragga impegni internazionali e faccia ricadere i relativi oneri finanziari sulle regioni periferiche e di montagna, oppure su singole persone. Come scritto da Bernard Gutleb, avvocato degli orsi in Carinzia, nella "NZZ" lo scorso 7 agosto 2007, il fattore decisivo per il futuro dei grandi predatori nelle Alpi non è certamente costituito dalla qualità degli habitat a disposizione, ma piuttosto dal grado di accettazione della popolazione che vive in quelle regioni. Anche sotto questo punto di vista, è quindi assolutamente necessario provvedere al risarcimento dei danni cagionati dai grandi predatori, indennizzando gli allevatori per i capi di bestiame uccisi e i costi sopportati.

Ma anche i cantoni interessati dalla presenza dei grandi predatori devono far fronte a oneri supplementari, specialmente per il monitoraggio e i compiti amministrativi connessi all'immigrazione di questi animali. Numerose questioni aperte richiedono un impegno a tutto tondo da parte dei cantoni e degli specialisti in materia. Per poter reagire al previsto aumento degli esemplari di grandi predatori in Svizzera abbiamo bisogno di soluzioni praticabili.

La protezione dei grandi predatori non deve arrecare pregiudizio al paesaggio rurale delle regioni di montagna e agli effettivi del resto della fauna selvatica (compresa la loro caccia).

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Come intende la Confederazione indennizzare le regioni periferiche e di montagna, o singole persone, per l'onere finanziario sopportato per la presenza dei grandi predatori in tali regioni, se il numero di questi animali dovesse ulteriormente aumentare?

2. Come intende la Confederazione risarcire singoli agricoltori o allevatori di bestiame minuto per i notevoli oneri supplementari cagionati dalla presenza dei grandi predatori? Può spiegare com'è organizzato e come funziona il sostegno finanziario della Confederazione?

3. Con una popolazione di lupi in crescita a livello regionale, gli interventi di regolazione degli effettivi sono possibili nel quadro dell'attuale Strategia lupo Svizzera che prevede severe misure di protezione?

4. Si è già riflettuto sulla possibilità di limitare la densità di popolazione dei grandi predatori?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Senza dubbio il ritorno dei grandi predatori (lince, lupo e orso) si ripercuote sulle regioni interessate: basti pensare in particolare ai danni arrecati agli animali da reddito e, nel caso degli orsi, ai danni cagionati agli alveari, ai rifugi di montagna o ai container dei rifiuti. Oltre a ciò, il Consiglio federale è consapevole del fatto che la convivenza fra grandi predatori e agricoltori o apicoltori può implicare nuovi costi per la prevenzione dei danni e il tipo di coltivazione.

Attualmente il sostegno finanziario concesso dallo Stato alle regioni interessate dalla presenza dei grandi predatori si articola su quattro livelli:

a) la Confederazione risarcisce l'80 per cento dei danni causati da linci, orsi e lupi (art. 13 della legge sulla caccia, LCP, e art. 10 cpv. 1 lettera a dell'ordinanza sulla caccia, OCP);

b) la Confederazione gestisce un programma nazionale di prevenzione con centri di competenza regionali e, nell'ambito di progetti regionali, concede aiuti finanziari per misure di prevenzione dei danni (materiale, pastori, cani di protezione delle greggi ecc.) ai cantoni e alle singole persone interessate (art. 13 LCP e art. 10 cpv. 4 OCP);

c) per promuovere una forma di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettosa dell'ambiente (art. 104 cpv. 3 lett. b Cost.), nel quadro dei contributi d'estivazione è concessa un'aliquota nettamente più elevata se le greggi sono permanentemente sorvegliate (art. 4 dell'ordinanza sui contributi d'estivazione). Nelle regioni con presenza di grandi predatori, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) versa ulteriori aiuti finanziari per la sorveglianza del bestiame minuto;

d) la Confederazione gestisce un programma nazionale di monitoraggio degli effettivi e sostiene i cantoni nel caso debbano far fronte a costi supplementari elevati per la collaborazione ai programmi di monitoraggio (art. 14 cpv. 3 LCP e art. 10 cpv. 4 OCP).

La Confederazione può concedere contributi finanziari soltanto se dispone di una corrispondente base legale, e attualmente manca la base legale necessaria per giustificare una partecipazione ai costi dei danni arrecati dai grandi predatori nel settore agricolo (p. es. oneri per la ricerca di pecore smarrite o la modifica del sistema di pascolo). Nel caso di una diffusione su larga scala di questi animali, specialmente del lupo, i progetti regionali non saranno più sufficienti per risolvere i problemi: nuove soluzioni dovranno essere trovate d'intesa con tutti i principali partner interessati.

2. Conformemente all'articolo 10 capoverso 4 OCP e alle strategie di cui all'articolo 10 capoverso 6 OCP, la Confederazione sostiene finanziariamente, nel quadro di progetti regionali, la prevenzione dei danni nelle regioni con una presenza costante di grandi predatori. Insieme ai servizi specializzati dei cantoni, l'UFAM definisce le zone di prevenzione all'inizio di ogni anno o dopo la comparsa dei primi esemplari di grandi predatori in una regione. La Confederazione può partecipare ai costi delle misure di prevenzione adottate in dette zone.

Attualmente sono state designate nove zone di prevenzione e le uscite complessive dell'UFAM per l'intero programma di prevenzione ammontano a circa 800 000 franchi svizzeri l'anno. Per un sostegno più ampio agli agricoltori interessati dall'aumento dei costi riconducibili alla presenza di grandi predatori mancano attualmente le basi giuridiche.

3. Come reazione al ritorno del lupo in Svizzera è stata elaborata una la strategia lupo Svizzera, entrata in vigore nel 2004. Dopo una prima fase, caratterizzata dall'immigrazione prevalentemente di singoli giovani maschi, si assisterà in futuro all'arrivo di giovani femmine e, quindi, alla probabile formazione di primi branchi. L'UFAM ha provveduto ad adeguare la "Strategia Lupo Svizzera" alle nuove circostanze, ponendone in vigore la versione modificata nel marzo 2008. Gli adeguamenti sono finalizzati, da un lato, a proteggere i futuri gruppi familiari di lupi e, dall'altro, a potenziare in Svizzera la protezione delle greggi.

Se, in una terza fase del ritorno di questi animali in Svizzera, l'aumento del numero di lupi in una determinata regione dovesse raggiungere proporzioni tali da provocare danni insopportabili o effetti rilevanti sulla diversità delle specie, le autorità - conformemente agli articoli 12 capoverso 4 e 7 capoverso 2 LCP - possono prevederne l'abbattimento ai fini della regolazione degli effettivi. Tuttavia, considerato lo status del lupo (che rientra fra le specie animali altamente protette secondo la Convenzione di Berna), simili interventi sono severamente limitati. Inoltre l'UFAM, nell'accordo lupo 2006 stipulato con l'Italia e la Francia, ha concordato che misure di questo tipo devono essere discusse congiuntamente.

4. La legislazione federale sulla caccia e la protezione della fauna selvatica non prevede per nessuna specie animale, e nemmeno per i grandi predatori, un limite massimo di effettivi. Il numero di effettivi tollerabili di una specie animale è infatti determinato dagli effetti sulla biodiversità, sull'habitat e sulla situazione relativa ai danni causati dalla selvaggina.

Risposta del Consiglio federale.

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