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08.3176 · Mozione · 2008-03-20

Parlamento

Liquidato

Wortlaut

Le disposizioni di legge sono modificate in modo che i membri del Parlamento siano tenuti a indicare le loro altre cittadinanze.

Begründung

Secondo l'articolo 11 della legge sul Parlamento ogni deputato deve indicare le sue attività professionali; le sue attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato; le sue attività di consulenza o perizia per servizi federali; le sue attività di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri e la sua partecipazione a commissioni o ad altri organi della Confederazione.Proprio nel caso di attività di politica estera, sono di interesse anche le altre cittadinanze dei deputati.

Antrag des Bundesrates

L'Ufficio del Consiglio nazionale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'autrice della mozione desidera cambiare le disposizioni legali in modo che i membri del Parlamento debbano rendere note altre cittadinanze. Tali informazioni sarebbero giudicate rilevanti, in particolare per le attività di politica estera.Dal 1° gennaio 1992 la doppia cittadinanza è ammessa in Svizzera senza limitazioni. Come risulta dal censimento della popolazione del 2000, l'8,6 per cento degli Svizzeri (circa 495 000 persone) ha più di una cittadinanza. Quanti membri del Parlamento svizzero siano doppi cittadini non è però dato sapere.L'autrice della mozione fa riferimento agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 11 della legge sul Parlamento. Nell'articolo sono indicate le relazioni d'interesse relative alle attività professionali principali e secondarie, pubblicate in un registro pubblico aggiornato ogni anno. Per contro, le informazioni sulla cittadinanza rientrano piuttosto nell'ambito dei dati personali, il cui utilizzo è disciplinato nell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare del 3 ottobre 2003. L'articolo 16 dell'ordinanza elenca i dati contenuti nelle brevi biografie dei membri dei Consigli (tra cui comune di attinenza e domicilio, non però la cittadinanza). I dati non strettamente connessi al mandato parlamentare possono essere pubblicati soltanto previo consenso scritto. Le brevi biografie sono pubblicate in una brochure e su Internet.Secondo la Costituzione federale, la cittadinanza svizzera è determinante per l'esercizio dei diritti politici (cfr. art. 136 cpv. 1 Cost.). L'Ufficio reputa perciò fondamentale che un membro del Parlamento possieda la cittadinanza svizzera. Non considera invece essenziale l'appartenenza a eventuali altre cittadinanze. L'Ufficio riconosce che per la Commissione della politica estera l'informazione sulla doppia cittadinanza potrebbe risultare utile per stabilire contatti. Tuttavia è del parere che un'eventuale collaborazione con membri dei Consigli aventi doppia cittadinanza nella pianificazione ed esecuzione delle attività di politica estera dovrebbe essere svolta su base facoltativa. Il flusso di informazioni necessario a questo scopo potrebbe essere reso possibile mediante interventi più semplici o informali, ad esempio il sondaggio. L'Ufficio non ritiene necessario introdurre un corrispondente obbligo di dichiarazione e adeguare le disposizioni legali.