08.3192 · Interpellanza · 2008-03-20
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
La protezione civile deve svolgere per la comunità un numero crescente di compiti finora svolti dall'esercito. I grandi eventi e le manifestazioni sportive hanno luogo per lo più durante il fine settimana. Per la protezione civile, oltre alle manifestazioni nazionali, è imminente un impiego importante nell'ambito dell'Euro 2008.
Contrariamente ai pompieri, il cui impiego è indennizzato su base oraria, il milite della protezione civile riceve unicamente un soldo compreso tra cinque e dieci franchi al giorno. Il suo servizio è rimunerato mediante l'IPG. Per gli impiegati stabili l'importo sostitutivo del salario è versato al datore di lavoro. Ciò porta a una situazione in cui, per gli impieghi nel fine settimana, i militi della protezione civile non soltanto sono privati dei loro giorni di riposo, ma sono pure defraudati delle loro indennità. Non tutti i datori di lavoro sono disposti a rendere ai propri collaboratori le indennità o il tempo libero che spetta loro. Ciò vale anche per determinate amministrazioni pubbliche.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale discerne una possibilità di considerare la particolare situazione della protezione civile nella normativa legale che disciplina la questione delle indennità?
2. È possibile obbligare i datori di lavoro, nella misura in cui trattengono l'IPG, a compensare con giorni liberi i servizi effettuati durante i fine settimana e i giorni festivi?
3. In quale quadro legale il Consiglio federale ritiene che si possa inserire una tale normativa (LPPC, legge sulle indennità sulle perdite di guadagno, Codice delle obbligazioni)?
4. Quali ulteriori misure adotta il Consiglio federale o l'ufficio federale competente, affinché i datori di lavoro rispettino l'obbligo di prestare servizio nella protezione civile dei loro dipendenti?
5. Quali misure prevede per garantire anche in futuro che i militi della protezione civile siano motivati e disposti a operare a favore della comunità?
Stellungnahme des Bundesrates
Le differenze tra l'indennità dei pompieri e quella dei militi della protezione civile sono note al Consiglio federale, come pure le difficoltà che talvolta ne risultano. D'altra parte, occorre precisare ancora una volta che l'obbligo di prestare servizio di protezione civile si fonda su chiare basi legali. Non rientra pertanto nel libero apprezzamento del singolo milite della protezione civile dar seguito o meno a una chiamata in servizio per un impiego della protezione civile nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofe e dell'aiuto d'urgenza o a favore della comunità. Ciò vale anche per il datore di lavoro di un milite della protezione civile.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. L'indennità IPG non è disciplinata dalla legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1), ma dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG, RS 834.1). Le pertinenti regolamentazioni non sono applicabili specificamente ai militi della protezione civile, ma valgono anche per le persone che prestano servizio militare o servizio civile. Il principio della parità di trattamento impedisce di applicare le basi legali vigenti per le persone che prestano servizio nella protezione civile in maniera diversa da quanto si fa per le persone che prestano servizio militare o servizio civile.
Un adeguamento generale della legge, nel senso di una modifica delle regolamentazioni concernenti i servizi nei fine settimana o nei giorni festivi, avrebbe quindi delle conseguenze non solo per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, ma anche per quelle soggette all'obbligo di prestare servizio militare o servizio civile. Inoltre, le ripercussioni finanziarie e amministrative di una simile modifica sarebbero particolarmente ampie.
2. È innanzitutto opportuno rammentare che l'indennità IPG, per la sua natura, non rappresenta un'indennità per il servizio, come è invece il caso per l'indennità dei pompieri versata dai comuni. Per quanto riguarda l'indennità IPG, si tratta di un indennizzo per il mancato guadagno da un'attività lucrativa. Occorre valutare da questo punto di vista anche l'indennità IPG per gli impieghi della protezione civile effettuati nei fine settimana o nei giorni festivi: poiché i lavoratori sono generalmente remunerati per tutti e sette i giorni della settimana, è irrilevante se un servizio di protezione civile è prestato nei giorni di lavoro normali oppure durante i fine settimana o i giorni festivi.
Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che, secondo le vigenti disposizioni legali, non sussista alcuna possibilità di obbligare i datori di lavoro a compensare i servizi prestati nella protezione civile durante i fine settimana o i giorni festivi.
3. Con riferimento alle considerazioni di cui alla risposta 2, il Consiglio federale non vede alcuna possibilità, nel quadro delle basi legali vigenti, per una regolamentazione nel senso auspicato dall'interpellanza.
La questione se il datore di lavoro debba o meno concedere una compensazione al lavoratore per i servizi prestati nel tempo libero è di principio una problematica che riguarda il diritto del lavoro. Eventuali modifiche dovrebbero perciò essere effettuate nelle pertinenti leggi, ossia nel Codice delle obbligazioni (CO, RS 220).
L'articolo 23 LPPC stabilisce unicamente che chi presta servizio di protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno. Occorre tuttavia rilevare che, conformemente al CO, non sono consentite deroghe - a sfavore del lavoratore - alle prescrizioni sull'obbligo del datore di lavoro di continuare a versare lo stipendio; è però possibile adottare una regolamentazione derogatoria mediante un accordo scritto, se per il lavoratore essa è almeno equivalente. Questa è attualmente l'unica via percorribile: l'intervento diretto presso i datori di lavoro interessati con l'obiettivo di far loro concludere con i collaboratori un accordo nel quale si dichiarano disposti, a seconda del caso, a cedere volontariamente l'indennità IPG o, ai fini della protezione dei lavoratori, a garantire giorni di riposo compensativi per i giorni di servizio di protezione civile prestati nei fine settimana o nei giorni festivi.
Occorre tuttavia sottolineare che, nell'ambito del diritto vigente, non sussiste alcun obbligo del datore di lavoro a simili compensazioni.
4./5. Esattamente come per l'obbligo di prestare servizio militare, nel caso dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile si tratta di un obbligo ancorato nella legge, al quale devono attenersi sia i militi della protezione civile sia i datori di lavoro.
Si intende tuttavia migliorare l'accettazione generale di tale obbligo con l'ausilio di misure appropriate. La priorità è data ad attività mirate d'informazione. Da un lato, si tratta quindi di informare in modo oggettivo le persone interessate in merito alle disposizioni legali concernenti l'obbligo di prestare servizio di protezione civile. Dall'altro, occorrerà fare appello in maniera mirata alla responsabilità dei datori di lavoro di sostenere, per quanto possibile, i militi della protezione civile alle loro dipendenze nell'adempimento del loro obbligo di prestare servizio.
L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), competente in questo ambito, sta attualmente elaborando un opuscolo informativo indirizzato specificamente ai datori di lavoro. Esso sarà diffuso ancora nel corso del 2008.
Il Consiglio federale è del parere che le prestazioni della protezione civile rappresentino un elemento indispensabile all'interno dell'architettura di sicurezza svizzera. Il Consiglio federale ritiene quindi molto importante che i militi della protezione civile siano altamente motivati e, non da ultimo, che da parte della protezione civile vi sia la massima disponibilità e capacità a fornire prestazioni.
Risposta del Consiglio federale.