Lexipedia

08.3266 · Interpellanza · 2008-05-29

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Per evitare che l'accordo sulla libera circolazione delle persone comporti effetti destabilizzanti nel mercato del lavoro è stata adottata una diversificata gamma di misure di accompagnamento. Dal loro esame si può constatare che si tratta di strumenti soprattutto volti a combattere gli abusi riguardanti i livelli salariali e le condizioni di lavoro. Minore attenzione è stata rivolta alle pressioni di natura occupazionale, ritenendo che le misure della legge sull'assicurazione disoccupazione vi possano già rispondere.

I possibili svantaggi di natura occupazionale causati dalla libera circolazione meritano invece una considerazione puntuale in particolare nelle regioni più esposte agli effetti del nuovo regime. L'osservazione del mercato del lavoro consente infatti di rilevare che in queste regioni la libera circolazione comporta perlomeno un minore assorbimento della disoccupazione ed un incremento delle forme precarie di lavoro a scapito delle relazioni lavorative fisse.

Per gli organismi pubblici attivi nel settore del mercato del lavoro e in particolare per gli uffici regionali di collocamento (URC) l'obiettivo del reinserimento delle persone disoccupate risulta visibilmente più difficoltoso da perseguire.

Chiedo perciò se, e in che misura, negli URC delle regioni, dove è constatabile un effetto frenante sull'occupazione di manodopera indigena esercitato dalla libera circolazione, possa essere accordata, adeguando gli odierni parametri di calcolazione del fabbisogno, una più ampia dotazione di personale, così da potere potenziare l'attività di collocamento (oggi già frenata dalla mole di operazioni amministrative richieste ai collocatori).

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale segue con molta attenzione gli effetti della libera circolazione delle persone sul mercato del lavoro svizzero e ha constatato che dal 2006 l'ottimo andamento del mercato si è ripercosso sul forte aumento del numero di frontalieri. Il fatto che le imprese abbiano potuto reclutare sufficiente manodopera qualificata potrebbe aver favorito la crescita economica della Svizzera negli ultimi anni.

L'indennizzo ai cantoni per l'esecuzione dei compiti nell'ambito della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione è disciplinato dal 2002 dall'ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI, che è stata emanata dal Dipartimento federale dell'economia.

L'indennizzo massimo versato ai cantoni per le spese amministrative dipende dal numero e dalla percentuale di persone in cerca d'impiego registrate. Le esperienze precedenti mostrano che i mezzi concessi in tal modo ai cantoni consentono loro di far fronte in maniera adeguata alle diverse situazioni che essi incontrano nell'ambito delle loro attività di consulenza e collocamento delle persone in cerca d'impiego. Finora solo pochi cantoni (Basilea Città e Ginevra) hanno raggiunto il massimale stabilito.

La problematica dell'afflusso di frontalieri rappresenta solo uno degli aspetti, o una delle sfide, che gli uffici regionali di collocamento (URC) devono affrontare ogni giorno. Pertanto il finanziamento degli URC e delle altre strutture d'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione non può essere legato in modo specifico a un determinato problema. Inoltre ciò contraddirebbe anche il principio di gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, che attribuisce ai cantoni un margine di manovra piuttosto ampio nel raggiungimento dell'obiettivo prefisso, ovvero il reinserimento rapido e a lungo termine delle persone in cerca d'impiego. Tale margine di manovra permette ad esempio ai cantoni di scegliere in qualsiasi momento di aumentare il personale amministrativo in modo da alleggerire il lavoro dei consulenti o di aumentare il numero dei consulenti a scapito dei compiti di back-office.

La problematica dei frontalieri non viene ovviamente dimenticata, anzi essa è valutata regolarmente e al momento sono in corso degli studi. Qualora da questi ultimi risultasse che nei cantoni delle regioni frontaliere è necessario aumentare i fondi necessari per l'esecuzione di tali compiti, si potrebbe applicare l'attuale disposizione dell'articolo 7 dell'ordinanza, che prevede la possibilità di tener conto di situazioni speciali.

Per le diverse ragioni sopra menzionate, il Consiglio federale ritiene che le disposizioni attuali siano sufficienti per rispondere in modo adeguato e puntuale ai problemi delle regioni caratterizzate da un elevato afflusso di frontalieri.

Risposta del Consiglio federale.