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08.3331 · Interpellanza · 2008-06-11

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. I campionati europei di calcio 2008 hanno dato al commercio locale e alle aziende innovatrici gli impulsi economici promessi dal Consiglio federale e attesi dalla popolazione?

2. Anche il Consiglio federale considera preoccupante il fatto che diverse città abbiano qualificato l'impegno economico dei commercianti locali come "commercializzazione parassita" e, senza alcuna base legale, abbiano tentato di ostacolarlo?

3. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui è assurdo, da un lato, vietare nella legge sui cartelli l'abuso di una posizione dominante sul mercato da parte delle imprese e, dall'altro, in relazione all'Euro (sponsor), proteggere di fatto proprio simili monopoli? In vista di future grandi manifestazioni saranno adottate pertinenti misure?

Begründung

Nell'estate 2006 l'ex consigliere federale Joseph Deiss ha proposto una modifica della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI): l'obiettivo era di definire "una nuova fattispecie specifica per contrastare l'ambush marketing illecito, chiamato anche commercializzazione parassita". Il 22 novembre 2006 il Consiglio federale ha respinto tale proposta e ha deciso di non adottare alcuna disposizione specifica contro la commercializzazione parassita, se non altro perché la maggior parte dei cantoni, dei partiti e delle associazioni si sono espressi chiaramente contro una simile disposizione.

Conformemente all'articolo 7 della legge sui cartelli, le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite "se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l'accesso o l'esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano i partner commerciali". Tuttavia, in occasione dell'Euro sono state protette proprio simili pratiche. L'UEFA ha rigidamente imposto i propri monopoli: i macellai non hanno potuto produrre "Euro salsicce" e i panettieri "Euro panini". Il commercio locale è stato escluso dalla festa del calcio. L'apice è stato probabilmente raggiunto dalle prescrizioni in materia di abbigliamento che sono state applicate nelle "aree tifosi" dell'Euro situate su suolo pubblico e all'origine di molteplici limitazioni del traffico.

Stellungnahme des Bundesrates

L'organizzazione di manifestazioni sportive e culturali non è possibile senza la partecipazione di sponsor. Ciò vale parimenti per una manifestazione sportiva dalle dimensioni dell'UEFA Euro 2008. Anche in questo caso una parte importante degli utili generati proviene dai contributi versati dagli sponsor. Ovviamente, tali contributi non sono forniti senza una corrispondente controprestazione da parte dell'organizzatore. Ciò comprende segnatamente l'esclusiva per quanto riguarda l'utilizzazione dei diritti di marketing durante la manifestazione. Poiché i campionati europei di calcio si svolgono solo ogni quattro anni, per un potenziale sponsor la protezione dei diritti esclusivi di marketing, anche alla vigilia della manifestazione, assume un'importanza fondamentale.

L'UEFA Euro 2008 è stato un evento unico e di breve durata. Durante il suo svolgimento ha goduto di un interesse superiore alla media anche al di fuori degli stadi. Stando ad un sondaggio rappresentativo, in Svizzera nove abitanti su dieci hanno un ricordo positivo dell'UEFA Euro 2008. Il 92 per cento è convinto che l'immagine del nostro Paese all'estero sia uscita rafforzata dall'UEFA Euro 2008. Due terzi hanno seguito con molto interesse l'UEFA Euro 2008, a casa o in piazza. Il 93 per cento degli intervistati giudicano positivamente il lavoro svolto dagli organizzatori. In particolare, sono state giudicate molto buone le prestazioni in materia di sicurezza (95 per cento) e le infrastrutture predisposte (87 per cento).

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. La redditività e gli effetti economici a lungo termine dell'UEFA Euro 2008 vengono analizzati dall'Ufficio federale dello sport (UFSPO) nell'ambito di uno studio. Nel 2007 esperti esterni hanno valutato e pubblicato i probabili effetti economici. Queste stime vengono ora aggiornate sulla base di inchieste. Poiché i lavori di analisi dureranno fino all'estate 2009, non è per il momento possibile valutare in maniera definitiva il beneficio economico dell'UEFA Euro 2008. Tuttavia, sulla base dei dati disponibili, il Consiglio federale parte dal presupposto che i risultati economici rientreranno nel quadro delle differenti previsioni elaborate.

2. Al Consiglio federale non è noto che città svizzere abbiano qualificato l'impegno economico dei commercianti locali come "commercializzazione parassita". Nei contratti conclusi con la Euro 2008 SA, le singole città ospitanti si sono impegnate a rispettare determinate regole in materia di sponsorizzazioni nell'ambito dell'allestimento delle aree riservate ai tifosi. Quale contropartita, le otto città ospitanti sono state indennizzate dall'UEFA con prestazioni dell'ammontare di circa 30 milioni di franchi. Al Consiglio federale non risulta che l'UEFA abbia chiesto precrizioni più severe a livello comunale.

A causa della libertà economica sancita dalla Costituzione, la limitazione di attività commerciali è lecita soltanto se esiste una base legale. Qualora una limitazione locale non si fondasse su una tale base, gli interessati hanno la possibilità di adire le vie legali.

3. A causa della loro posizione sul mercato, l'attività commerciale delle federazioni sportive internazionali quali l'UEFA può risultare problematica dal punto di vista del diritto della concorrenza. Alla vigilia dell'UEFA Euro 2008, ad esempio, la Commissione della concorrenza ha imposto all'UEFA che il pagamento dei biglietti non avvenisse esclusivamente con la carta di credito del partner di sponsorizzazione, ma che potesse essere effettuato anche mediante polizza di versamento. Per quanto riguarda il tema della sponsorizzazione, la Commissione della concorrenza ha già pubblicato una pertinente presa di posizione nel 1998, in base alla quale gli accordi esclusivi nel settore delle sponsorizzazioni sono leciti solo se al momento della scelta di un partner esclusivo è garantita una situazione concorrenziale, ossia se ogni interessato può concorrere alle stesse condizioni, se l'aggiudicazione avviene secondo criteri oggettivi e verificabili e se l'esclusiva si limita soltanto a un torneo o una manifestazione sportiva. Nel modo di procedere dell'UEFA per quanto riguarda il comportamento degli sponsor, il Consiglio federale non ravvisa, globalmente, alcuna posizione dominante.

La verifica dell'applicazione di diritti relativi alla proprietà intellettuale (diritti relativi ai marchi, diritti d'autore ecc., per es. in relazione alle denominazioni "Euro 2008" o "CM 2006") è eseguita dai tribunali civili. Dalle esperienze fatte in occasione dell'UEFA Euro 2008 è emerso che in nessuno dei casi noti al Consiglio federale l'UEFA ha agito giudizialmente contro singoli panettieri o macellai.

Risposta del Consiglio federale.