08.3373 · Mozione · 2008-06-12
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di proporre una revisione del Codice penale - in ossequio ai principi generali dell'ordinamento legale penale - che introduca nella parte generale una disposizione su misure applicabili in particolare agli autori di reati contro l'integrità sessuale dei bambini e finalizzate a:
- vietare a detti autori l'esercizio di una professione anche se il reato non è stato commesso in relazione a quest'ultima;
- vietare loro la partecipazione come volontari, membri del personale o organi a qualsiasi persona giuridica, associazione o gruppo la cui attività riguarda la tipologia di persone in cui rientra la vittima;
- vietare loro i contatti con determinate persone o gruppi;
- sottoporre alla sorveglianza di un tutore giudiziario penale le persone nei cui confronti il giudice ha adottato questo tipo di misure.
Begründung
Numerose iniziative parlamentari o mozioni in materia di reati sessuali contro i minori puntano a introdurre misure di controllo o regole speciali per prevenire la reiterazione di crimini e delitti a sfondo sessuale (cfr. proposte Darbellay, Simoneschi-Cortesi, Freysinger). Tali proposte presentano una triplice lacuna:
- si limitano all'ambito del reati sessuali;
- sono intrusive in quanto imposte a tutte le persone;
- non prevedono una sorveglianza del criminale.
La presente proposta si ispira alla soluzione adottata in Belgio in seguito al caso Dutroux e intende impedire che i criminali reiterino i loro reati una volta liberati o condannati con la condizionale.
L'idea è di rafforzare le misure previste nella parte generale del Codice penale che consentono al giudice di pronunciare restrizioni in materia di relazioni personali, di interdizione professionale o di libertà di movimento e di introdurre una tutela penale individuale finalizzata a seguire le persone rimesse in libertà. Ciò permette di prevenire alcune recidive e di individualizzare il controllo senza conseguenze per gli altri cittadini; implica una maggiore responsabilità del giudice e una responsabilità dello Stato nell'esecuzione delle decisioni giudiziarie.
Nell'ambito della pedocriminalità questo dovrebbe significare ad esempio che il tutore penale impedisce la conclusione di un contratto di lavoro o informa una persona con bambini e in contatto con il condannato del potenziale rischio.
La proposta non è formulata in modo concreto onde permettere al Consiglio federale di trovare la soluzione più compatibile possibile con il nostro ordinamento giuridico.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione Sommaruga vuole proteggere meglio i minori dalle persone condannate per reati sessuali che sono lasciate o rimesse in libertà. A tal fine, propone di estendere l'attuale interdizione di esercitare una professione e di introdurre un divieto di collaborare in organizzazioni le cui attività sono rivolte a minori, nonché un divieto di contatto con persone o gruppi di persone determinati.
Oltre all'interdizione di esercitare una professione, il diritto vigente contempla la possibilità di vincolare le pene sospese condizionalmente o la liberazione condizionale al divieto di esercitare determinate attività impartendo norme di condotta al condannato. Tali divieti non costituiscono una panacea contro le recidive dei criminali sessuali. Sono tuttavia adeguati per determinati autori di reati che presentano un rischio residuo, che può essere ridotto evitando loro le occasioni per commettere reati.
Occorrerà esaminare come impostare i divieti ai sensi della mozione continuando a garantire un'applicazione proporzionata. Infatti non si può impedire qualsiasi contatto con i bambini, perché la persona oggetto di un tale divieto non potrebbe più muoversi in pubblico né condurre una vita sociale. Inoltre, divieti così rigorosi non sono necessari, perché non riguarderanno i criminali davvero pericolosi, bensì quelli che grazie a una prognosi positiva sono liberati dall'esecuzione della pena e della misura o che non sono condannati a una pena detentiva.
Attualmente spetta perlopiù ai datori di lavoro far rispettare le interdizioni di esercitare una professione, in quanto si parte dal presupposto che essi richiedano ai loro collaboratori un estratto del casellario giudiziale secondo l'articolo 371 del Codice penale, in cui figurano eventuali interdizioni all'esercizio di una professione.
La presente mozione propone invece di assegnare il condannato a un operatore incaricato di imporre i divieti inflitti dal giudice. Come per le altre pene e misure, la collettività si assumerebbe la responsabilità dell'esecuzione della sanzione. Le esperienze maturate all'estero mostrano che per impedire le recidive è importante che il condannato non sia abbandonato a se stesso, bensì sia inserito, nella misura del possibile, in una rete sociale che garantisca l'assistenza e il controllo. Per contro, un controllo totale del condannato da parte dell'operatore non sarà possibile né necessario. Per i compiti dell'operatore si potrebbe prendere spunto dal lavoro svolto dalle persone incaricate dell'assistenza riabilitativa, che potrebbero assumersi anche tali mansioni. Infatti tali persone sono già oggi competenti per il controllo dei divieti inflitti sotto forma di norme di condotta. I compiti dell'operatore andranno inoltre conciliati con le possibilità offerte dall'estratto del casellario giudiziale al fine di prevenire le recidive.
Grazie alla formulazione aperta e al margine interpretativo, la mozione Sommaruga si avvicina a un postulato. Lascia quindi al legislatore un margine sufficiente per trovare soluzioni adeguate.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.