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Vietare l'ingaggio di velivoli civili con passeggeri innocenti a bordo

08.3375 · Mozione · 2008-06-12

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

L'ingaggio di velivoli civili con passeggeri innocenti a bordo è vietato.

Begründung

"Agisci in modo da trattare l'umanità, tanto nella tua persona quanto nella persona di ogni altro, sempre contemporaneamente come fine, mai semplicemente come mezzo".

"Poiché ogni essere ragionevole sottostà alla legge che gli impone di trattare se stesso e ogni altro sempre contemporaneamente come fine a se stesso, mai semplicemente come mezzo."

"Ma ciò che costituisce la condizione che sola può fare che qualcosa sia un fine in sé, non soltanto ha un valore relativo, cioè un prezzo, bensì un valore intrinseco, cioè una dignità."

"L'autonomia è pertanto il fondamento della dignità della natura umana e di ogni natura ragionevole."

(Immanuel Kant, Fondazione della metafisica dei costumi, 1785)

"I passeggeri e l'equipaggio esposti a un simile impiego si trovano in una situazione senza uscita. Non sono più in grado di influire con autonomia sulle circostanze della propria vita in maniera indipendente dalla volontà altrui. Essi pertanto non sono un mero oggetto soltanto per i criminali: anche lo Stato ... li tratta come mero oggetto delle proprie azioni di salvataggio a protezione di terzi. Un simile trattamento non considera le persone coinvolte nella loro qualità di soggetti dotati di dignità e di diritti inalienabili. Una loro uccisione volta a salvare la vita di terzi ne fa degli oggetti e li priva dei loro diritti; decisioni unilaterali dettate dalla ragion di Stato in merito alla sopravvivenza dei passeggeri di un velivolo - anch'essi degni di protezione in qualità di vittime - costituiscono una negazione del valore che spetta ad ogni essere umano in quanto tale ... Per ragioni di salvaguardia della dignità umana, è del tutto inimmaginabile uccidere intenzionalmente sulla base di un'autorizzazione legale delle persone innocenti e impotenti venute a trovarsi in una simile situazione."

(Corte costituzionale federale, 15 febbraio 2006)

"Spesso, durante i primi minuti o le prime ore di un dirottamento aereo, non è possibile stabilire se i dirottatori intendono utilizzare il velivolo come arma o se si tratta di un dirottamento tradizionale. Inoltre, se ad esempio il velivolo è ingaggiato al di sopra di una zona abitata, non si può in nessun modo escludere che il suo abbattimento abbia come conseguenza la morte di numerose vittime innocenti. Di fronte a un simile grado di incertezza, una verifica della legittimità di una simile misura sarà possibile nella maggior parte dei casi solo a posteriori."

(Helen Keller, professore di diritto, e Lucy Keller, collaboratrice scientifica, "NZZ", 21 gennaio 2007)

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale parte dal presupposto che l'autore della mozione voglia proibire, per via legislativa, l'ingaggio di velivoli civili con passeggeri innocenti a bordo.

Tuttavia, secondo il Consiglio federale, in determinate situazioni l'ingaggio consapevole di un velivolo civile con passeggeri a bordo non può, di per sé, essere escluso. Ciò è ad esempio il caso quando un simile velivolo è impiegato per scopi terroristici contro obiettivi al suolo densamente popolati. Lo Stato, rispettivamente il decisore autorizzato, deve assumere la sua responsabilità e procedere a una ponderazione degli interessi particolarmente difficile. In tale contesto devono essere inclusi nella ponderazione tanto la dignità e il diritto all'integrità fisica dei passeggeri del velivolo, quanto la dignità e il diritto all'integrità fisica delle persone al suolo che costituiscono l'obiettivo dell'attacco terroristico. Secondo il Consiglio federale, l'esito di tale ponderazione degli interessi non può né deve essere anticipato in termini generali e astratti dal legislatore. Non agire malgrado le chiare intenzioni terroristiche di un dirottatore può, in determinate circostanze, essere altrettanto deplorevole di un ordine d'ingaggio impartito in maniera errata. Sulla base di queste riflessioni, un divieto assoluto d'ingaggio di velivoli civili con passeggeri innocenti a bordo, come richiesto dall'autore della mozione, non dovrebbe essere ancorato a livello di legge.

In Svizzera, le condizioni per cui lo Stato, rispettivamente il decisore competente, può ordinare l'impiego delle armi contro aeromobili civili sono disciplinate nell'ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS; RS 748.111.1). In caso di navigazione aerea non limitata, le armi vengono impiegate soltanto in caso di stato di necessità o di legittima difesa (art. 9 cpv. 3 OSS). Per contro, se il Consiglio federale decide una limitazione della navigazione aerea (come ad es. nei giorni in cui in Svizzera si sono disputate le partite dell'Euro 2008), il capo del DDPS può ordinare l'impiego delle armi, sempreché il Consiglio federale non adotti disposizioni di diverso tenore. Al riguardo, le condizioni per l'impiego delle armi sono il mancato rispetto degli ordini della polizia aerea e l'insufficienza degli altri mezzi disponibili. Sono fatti salvi lo stato di necessità e la legittima difesa (art. 14 cpv. 1 OSS).

Il Consiglio federale rinvia inoltre all'articolo 36 capoverso 1 della Costituzione federale, il quale prevede che, in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, l'autorità possa, pure in assenza di una base legale formale, ordinare restrizioni anche gravi dei diritti fondamentali (clausola generale di polizia).

Nella sua decisione, il decisore competente per ordinare l'impiego delle armi (ossia il capo del DDPS o la persona cui è stata delegata la decisione giusta l'articolo 14 cpv. 2 OSS) può invocare, nel caso concreto, la giustificazione dell'atto permesso dalla legge (art. 14 CP), della legittima difesa (art. 15 CP) o dello stato di necessità esimenti (art. 17 CP) sempreché le pertinenti condizioni siano adempiute. Il pilota militare che esegue l'ordine, potrà a sua volta invocare l'ordine di un superiore (art. 20 CPM) o eventualmente la legittima difesa o lo stato di necessità (art. 16 e 17 CPM).

La base legale dell'OSS consiste in primo luogo nell'articolo 12 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), che incarica il Consiglio federale di emanare prescrizioni di polizia aerea. Oggi, la conformità costituzionale dell'articolo 14 OSS (impiego delle armi) viene tuttavia messa in discussione dal punto di vista dell'articolo 36 della Costituzione federale. Gravi restrizioni di diritti fondamentali - fatta salva l'eccezione di cui al summenzionato articolo 36 capoverso 1 della Costituzione federale - necessitano di una chiara base legale in una legge formale. Il Consiglio federale è del parere che, dal punto di vista temporale, non sussiste alcuna necessità urgente di intervenire a livello legislativo. Esso è però disposto, in occasione di una prossima revisione legislativa (entra in considerazione in primo luogo una revisione della LNA), a esaminare se le condizioni per l'impiego delle armi contro aeromobili civili debbano essere definite in una legge formale (anziché, come finora, in un'ordinanza). Tale esame dovrebbe essere globale e considerare tutti gli aspetti relativi all'impiego delle armi contro velivoli civili (tra l'altro anche la portata della legittima difesa e dello stato di necessità in simili casi). Esso dovrebbe aver luogo nel quadro di un'ampia discussione che includerebbe segnatamente gli aspetti relativi ai diritti fondamentali.

In caso di accettazione della mozione da parte della prima Camera, il Consiglio federale si riserva la possibilità di sottoporre alla seconda Camera la proposta di trasformare la mozione in un mandato d'esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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