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08.3382 · Mozione · 2008-06-12

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a modificare, per la mediazione di materiale bellico, le condizioni che regolano l'obbligo di autorizzazione ai sensi della legge federale sul materiale bellico. Tale obbligo deve ormai potersi fondare non più soltanto sul principio di territorialità, ma anche su quello di nazionalità.

Begründung

Secondo la legge federale sul materiale bellico, le attività di mediazione di materiale bellico sottostanno all'obbligo di autorizzazione soltanto se sussistono le condizioni essenziali per la conclusione di un contratto di mediazione sul territorio svizzero (principio di territorialità). I trafficanti d'armi che si trovano in Svizzera possono quindi sottrarsi facilmente all'obbligo di autorizzazione recandosi temporaneamente all'estero per concludere i loro affari. Il diritto attuale non attribuisce importanza al fatto che la società di trafficanti abbia sede in Svizzera o i trafficanti viaggino con un passaporto svizzero. Tale situazione è obiettivamente ingiustificabile. La nazionalità delle persone o delle imprese coinvolte nel traffico di armi è almeno tanto importante quanto il luogo, liberamente scelto, in cui viene concluso effettivamente il contratto. La mediazione di materiale bellico deve essere soggetta ad autorizzazione anche quando cittadini o imprese svizzere concludono affari all'estero.

Come affermato dal Consiglio federale nella sua risposta all'interrogazione Banga 06.1056, con il diritto attuale è facilmente possibile eludere l'obbligo di autorizzazione passando per uno Stato estero, svolgendo in esso anche tutte le attività intese a creare le condizioni necessarie alla conclusione di un contratto di mediazione. In tal modo l'obbligo di autorizzazione per le attività di mediazione, introdotto nel 1996, viene svuotato di senso. La facilità con cui si può eludere la legge incoraggia al contempo l'impunità dei criminali implicati nel traffico d'armi, dal momento che in casi del genere è limitata la capacità della Svizzera di fornire assistenza giudiziaria. Il sistema di controllo presenterà lacune finché gli Stati continueranno ad applicare a scelta il principio di territorialità o di nazionalità. Per colmare tali lacune la Svizzera deve disporre dei mezzi legali per istituire un obbligo di autorizzazione fondato su entrambi i principi.

Secondo gli articoli apparsi sulla stampa ("New York Times" del 27 marzo 2008, "Sonntags-Zeitung" del 18 novembre 2007 e del 27 aprile 2008) finora non è stato possibile chiarire i due presunti casi di traffico d'armi menzionati nell'interrogazione Banga 06.1056, che vedono la partecipazione da un lato, dell'impresa Marius Joray Waffen & Feinmechanik SA di Laufen (Basilea Campagna) e, dall'altro, di Heinrich Thomet e della sua BT International con sede a Berna. Le lacune della legge, che la presente mozione intende colmare, svolgono un ruolo importante in entrambi i casi. È giunto il momento di porvi rimedio.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide in generale l'opinione secondo cui nel campo della mediazione di materiale bellico si deve impedire la possibilità di eludere l'obbligo di autorizzazione mediante un trasferimento transitorio delle attività all'estero. L'introduzione del principio di nazionalità potrebbe contribuire a tal fine.

Anche i principi OSCE per il controllo delle attività di mediazione di armi leggere e di piccolo calibro raccomandano agli Stati Parte di occuparsi del controllo delle attività di mediazione condotte al di fuori del loro territorio quando i mediatori coinvolti sono cittadini dello Stato stesso e hanno il domicilio o la sede aziendale nel territorio nazionale. Nel quadro dell'accordo di Wassenaar per il controllo degli armamenti convenzionali e dei beni a duplice impiego si raccomanda l'introduzione dell'obbligo di autorizzazione per la mediazione di armamenti convenzionali al di fuori del rispettivo territorio nazionale se una persona è subordinata alla giurisdizione dello Stato in questione in base alla cittadinanza, al domicilio o alla sede aziendale.

Tuttavia, potrebbe comunque essere difficile individuare attività illegali di mediazione perpetrate all'estero poiché la Svizzera farà ricorso alla collaborazione degli Stati interessati per raccogliere prove, ma in tutto il mondo solamente quaranta Stati circa hanno regolamentato la mediazione.

In determinati casi l'introduzione del principio della nazionalità per la mediazione potrebbe non bastare da sola a risolvere il problema. Così facendo ad esempio il potenziale mediatore potrebbe essere tentato di sfuggire all'esteso obbligo di autorizzazione per la mediazione acquistando il materiale bellico all'estero e rivendendolo (commercio di materiale bellico all'estero, art. 16a LMB). Pertanto nel quadro dell'attuazione della presente mozione si dovrebbe esaminare l'introduzione del principio di nazionalità anche per il commercio di materiale bellico all'estero.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.