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08.3434 · Mozione · 2008-06-13

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

I regolamenti in materia di salari e di spese dei dipendenti federali che lavorano all'estero devono essere modificati in modo che nel consuntivo della Confederazione figurino per le spese di personale i redditi lordi cioè senza deduzioni per l'esenzione fiscale. Le componenti salariali inabitualmente elevate ricevute in forma di spese devono essere dichiarate come tali oppure sostituite con salari normali. Per i funzionari che lavorano all'estero non devono essere convenute con i cantoni regolamentazioni speciali che li privilegino rispetto ai certificati di salario dei contribuenti in Svizzera.

Begründung

Con l'introduzione del nuovo modello contabile, che esige la presentazione veritiera e corretta dei conti, deve essere assicurata la trasparenza dei costi per i funzionari all'estero. Le componenti salariali sostitutive delle indennità per spese devono essere integrate anche nella previdenza per la vecchiaia a vantaggio dei dipendenti che lavorano all'estero.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le deduzioni salariali operate a titolo di parziale esenzione fiscale del personale di stanza all'estero consentono al DFAE di ridurre le spese; questo dato è riportato nel conto economico (prospetto aziendale). Le singole componenti delle indennità, inoltre, figurano in modo trasparente e dettagliato nella documentazione del DFAE (disponibile in francese e tedesco, cfr. pag. 47) allegata al conto 2007 e consultabile dalle commissioni parlamentari. Il principio della presentazione veritiera e corretta dei conti è pertanto rispettato.

2. In generale, il regolamento sulle spese di un'impresa o di un gruppo di imprese è approvato dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone in cui ha sede l'impresa o il gruppo interessato. Nel caso della Confederazione, l'autorità competente è la "Steuerverwaltung" del cantone di Berna. Sotto la guida dell'Ufficio federale del personale (UFPER), che ha funto da ufficio di coordinamento, i vari organi dell'amministrazione federale hanno dichiarato i rispettivi rimborsi spese. Il regolamento sulle spese dell'amministrazione federale, dei Servizi del Parlamento, del Tribunale federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale è stato approvato dalla "Steuerverwaltung" del cantone di Berna il 19 dicembre 2006.

3. Sulle componenti delle indennità di soggiorno all'estero elencate nella sentenza del 9 maggio 2001 del Tribunale federale delle assicurazioni vanno pagati i contributi AVS. Le prestazioni fornite all'estero, invece, non sono assicurate presso Publica (art. 88a cpv. 1 OPers).

4. Se le prestazioni fornite all'estero venissero integrate nel salario di base, come si suggerisce nella mozione, ne dovrebbero essere nuovamente scorporate al rientro del dipendente in Svizzera. Le prestazioni legate al soggiorno all'estero, infatti, non sono più retribuite in caso di impiego in Svizzera.

Con il sistema vigente le indennità sono calcolate in base al luogo di impiego, alla funzione e alla situazione familiare. La ripartizione tra salario e indennità è trasparente e conforme alle esigenze. La richiesta formulata nella mozione è pertanto già soddisfatta dal sistema attuale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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