Lexipedia

08.3455 · Interpellanza · 2008-09-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Su quante persone residenti in Svizzera sono registrati dati conformi alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI)?

2. Su quanti parlamentari comunali, cantonali e federali eletti sono registrati dati? Quanti erano a metà del 2007, alla fine del 2007 e a metà del 2008?

3. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito alle affermazioni del capo della Divisione principale Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e del suo sostituto, i quali, argomentando al contrario, sostengono che i parlamentari schedati presentano "un collegamento con terrorismo, spionaggio, estremismo violento o diffusione di armi di distruzione di massa"? Il Consiglio federale approva queste insinuazioni gravi e reali formulate - nota bene senza alcuna prova - nei confronti di rappresentanti popolari eletti?

4. Secondo l'articolo 3 LMSI, deve sussistere un "indizio fondato" per trattare le informazioni. Il Consiglio federale ritiene che un tale indizio fondato sia sostenibile nei confronti dei due granconsiglieri basilesi comprovatamente schedati? Se i servizi competenti avessero svolto un lavoro ineccepibile, questo indizio fondato, manifestamente presunto, non avrebbe dovuto rivelarsi infondato?

5. Quali conseguenze trae il Consiglio federale da questi due casi che manifestamente non sono conciliabili con la vigente LMSI?

6. Intende presentare le sue scuse ai granconsiglieri basilesi schedati?

7. Secondo l'articolo 6 LMSI, le persone incaricate dai cantoni di adempire i compiti secondo la presente legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di sorveglianza. A parere del Consiglio federale in che cosa consiste la relativa sorveglianza dei cantoni e quali aspetti comprende? A quale ulteriore sorveglianza federale sottostanno queste persone?

8. Quanti sono i casi noti in cui i cantoni hanno potuto consultare dati federali in adempimento del loro compito di controllo secondo l'articolo 23 capoverso 2 OMSI (RS 120.2)?

Begründung

Secondo la Commissione di gestione del Gran Consiglio del cantone di Basilea Città (CdG-BS; rapporto 2007 del 18 giugno 2008, pag. 13 segg.), le competenti autorità cantonali hanno notificato sei membri del Gran Consiglio (legislativo) alla SAP dell'Ufficio federale di polizia in base a rapporti sulle elezioni. Secondo la CdG-BS, questo fatto è stato confermato dalla SAP.

Almeno due granconsiglieri basilesi figurano effettivamente nella collezione di dati ISIS della SAP, come ha loro confermato per iscritto l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Secondo l'articolo 3 LMSI, "informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione" non possono essere trattate qualora un indizio fondato non permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

Nel caso delle due persone comprovatamente schedate, il tipo di registrazione dimostra che l'esercizio dei loro diritti politici non è in nessun modo servito a dissimulare un'attività estremistica. Un caso riguarda concretamente l'esercizio senza secondi fini della libertà di riunione; si trattava proprio di contatti auspicati dalla polizia locale. L'altro caso concerne contatti con gruppi di stranieri, auspicati per promuovere l'integrazione.

Per tale motivo, le affermazioni del capo della SAP, Urs von Daeniken, risultano irritanti in quanto collocano, argomentando al contrario, gli eletti nel mondo del terrorismo: "non registriamo nessuno per fatti che non avrebbero nulla a che vedere con attività terroristiche o di estremismo violento o con altri rischi per la sicurezza della Svizzera menzionati nella legge" ("Sonntagsblick" del 27 luglio 2008). Affermazioni che ricalcano quanto sostenuto in precedenza dal suo sostituto Jürg Bührer: "soltanto se la persona in questione è collegata a fatti di terrorismo, spionaggio, estremismo violento o diffusione di armi di distruzione di massa. Il che non dipende tuttavia dall'attività politica della persona interessata" ("Basler Zeitung" del 26 giugno 2008). Un tale sospetto generale nei confronti di eletti di origine straniera è tanto insostenibile quanto un sospetto generale nei confronti di persone che vogliono avvalersi senza secondi fini della loro libertà di riunione.

La CdG-BS ritiene molto discutibile il modo di procedere appena illustrato e teme un ritorno ai vecchi schemi (scandalo delle schedature) della fine degli anni Ottanta. Allo stato attuale delle informazioni, questi timori sono giustificati.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 3 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120) sancisce limiti chiari in merito al trattamento dei dati da parte degli organi di sicurezza della Confederazione e dei cantoni. Infatti, tali autorità non possono trattare informazioni relative alle attività politiche e all'esercizio dei diritti inerenti alla libertà d'opinione, d'associazione e di riunione. La legge consente il trattamento soltanto qualora un indizio fondato permetta di sospettare un'organizzazione o persone che ne fanno parte di servirsi dell'esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento.

Date queste premesse, il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Nel sistema informatizzato per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) sono repertoriate circa 13 000 persone domiciliate in Svizzera.

2. L'informazione secondo cui una persona è stata eletta in un organo politico non è rilevante per la protezione dello Stato e non figura in ISIS. Per questi motivi non è possibile procedere a una corrispondente valutazione.

3. Le affermazioni di principio del capo della Divisione principale Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e del suo sostituto non si riferiscono ai parlamentari del cantone di Basilea Città apparentemente registrati in ISIS. Le informazioni su persone registrate non possono essere rese pubbliche.

Le affermazioni del responsabile della SAP e del suo sostituto riguardano invece i limiti sanciti dall'articolo 3 LMSI e avevano lo scopo di chiarire che gli organi di sicurezza della Confederazione possono trattare anche informazioni sull'esercizio dei diritti politici se sussiste un indizio fondato che dietro si nasconde la preparazione o l'esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento. Anche i parlamentari sottostanno a tale legge.

Il Consiglio federale non vede alcuna insinuazione nelle affermazioni dei responsabili della SAP.

4. Il Consiglio federale non è autorizzato a comunicare le informazioni su persone registrate in ISIS. L'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha esaminato, conformemente all'articolo 18 LMSI (diritto d'essere informati), il trattamento da parte della SAP dei dati su parlamentari apparentemente registrati in ISIS e lo ha giudicato corretto. Inoltre la Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) delle Camere federali sta attualmente valutando la legalità del trattamento dei dati in questo caso. Finora non sono emersi indizi secondo cui la SAP non avrebbe osservato i limiti fissati nell'articolo 3 LMSI.

5./6. Il Consiglio federale attenderà l'esito degli accertamenti da parte della DelCG delle Camere federali su questo caso.

7. L'articolo 6 capoverso 3 LMSI stabilisce che le persone incaricate dai cantoni dell'adempimento dei compiti secondo la legge sottostanno al diritto cantonale che regge la funzione di servizio e all'autorità cantonale di sorveglianza, quindi al controllo di diritto amministrativo da parte del servizio gerarchicamente superiore. I servizi cantonali gerarchicamente superiori assolvono quindi compiti dirigenziali e dispongono della facoltà di impartire istruzioni nei confronti del personale che si occupa della protezione dello Stato.

Per quanto concerne l'ulteriore sorveglianza federale sui collaboratori dei servizi cantonali incaricati della protezione dello Stato, la SAP può innanzitutto esercitare una sorveglianza nel quadro dell'assegnazione dei mandati ai collaboratori di tali servizi. Se non è soddisfatto delle prestazioni fornite, la SAP assegna ad esempio mandati supplementari o impartisce istruzioni. Le comunicazioni che i servizi cantonali incaricati della protezione dello Stato inviano alla SAP, ma che non possono essere registrate in ISIS in quanto non rilevanti per la protezione dello Stato, sono di norma ritornate ai cantoni affinché adeguino il loro trattamento dei dati. Questo modo di procedere è teso a sensibilizzarli riguardo ai limiti del trattamento dei dati di cui all'articolo 3 LMSI.

I servizi cantonali incaricati della protezione dello Stato sono inoltre tenuti a presentare alla SAP un rapporto annuale sulle loro attività. Tali rapporti devono contemplare anche le attività che la SAP non ha potuto esaminare in relazione a mandati concreti o a comunicazioni ricevute.

A metà 2007 la SAP ha infine introdotto un sistema di reporting e controlling che consente di analizzare in modo dettagliato le prestazioni e le spese dei cantoni per l'attività preventiva di protezione dello Stato. Tale sistema permette di valutare ancora meglio la qualità delle prestazioni.

8. Nell'ambito della protezione dello Stato la Confederazione dispone di un'ampia competenza legislativa e ha disciplinato in maniera esaustiva l'accesso alle informazioni pertinenti. La legge attribuisce alla Confederazione (SAP) la sovranità sui dati nell'esercizio di tale competenza.

L'articolo 23 capoverso 2 dell'ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS 120.2) costituisce l'elemento centrale della garanzia della sovranità della Confederazione sui dati. Questa disposizione prevede, nell'ambito del controllo nei cantoni, la possibilità di consultare i dati della Confederazione soltanto con il consenso dell'organo federale responsabile (SAP). La consultazione può essere in particolare negata ove lo richieda la protezione della fonte o sia probabile una messa in pericolo di importanti interessi pubblici o privati.

La sorveglianza sulla protezione dei dati è ampiamente garantita a livello federale. La DelCG e il dipartimento controllano la legalità, opportunità ed efficacia delle attività delle autorità federali.

Finora solo in un caso un organo cantonale di controllo ha chiesto di consultare i dati federali. Siccome la consultazione è stata negata per motivi inerenti alla protezione della fonte, l'organo cantonale di controllo ha convenuto la sua attività di controllo con la DelCG.

Risposta del Consiglio federale.