08.3461 · Interpellanza · 2008-09-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Quante richieste sono pervenute agli uffici e alle autorità della Confederazione dal 1° giugno 2006, data di entrata in vigore della legge federale sulla trasparenza (LTras)?
2. In quanti casi l'informazione richiesta è stata fornita e in quanti rifiutata?
3. Perché l'Ufficio federale di statistica non mette a disposizione dati ufficiali quali la statistica sui diplomi di maturità, sul passaggio agli studi universitari e sull'impostazione degli studi, adducendo disposizioni legali in materia di protezione dei dati?
4. Il Consiglio federale ritiene che la LTras stia dando buoni risultati?
5. Quali misure sono previste per ottenere un effettivo incremento della trasparenza, per colmare le lacune della LTras e per dare attuazione concreta al principio di trasparenza sancito nella Costituzione?
Begründung
La LTras non ha portato ad un miglioramento della trasparenza nella misura auspicata. Al contrario, si moltiplicano i casi di cittadini che si vedono rifiutare senza motivo i dati richiesti. Per dare attuazione reale al principio e garantire effettivamente la trasparenza, occorre colmare le lacune della legge. Entro il 2009 l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza presenterà un rapporto sulla LTras. Considerato che il mandato costituzionale è chiaro, che la sfiducia aumenta e il tempo stringe, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande formulate in maniera precisa e dettagliata.
Stellungnahme des Bundesrates
1. I dati, resi noti dai vari dipartimenti, in merito all'esercizio del diritto d'accesso secondo la legge sulla trasparenza figurano nei rapporti d'attività annuali dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Secondo i dati contenuti nel 14° e nel 15° rapporto d'attività, dall'entrata in vigore della LTras, il 31 dicembre 2007, sono state registrate complessivamente 344 richieste.
2. Secondo i citati rapporti d'attività dell'IFPDT l'accesso è stato concesso inte-gralmente in 198 casi e parzialmente in 23 casi, mentre è stato negato in 123 casi.
3. Lo scopo del segreto statistico, sancito per legge (art. 14 legge sulla statistica federale; RS 431.01), è quello di proteggere i dati acquisiti nell'ambito della statistica riguardanti persone fisiche e giuridiche da un utilizzo per altri scopi e soprattutto da una pubblicazione. Il segreto statistico prevede dei presupposti per accedere ai dati che divergono da quanto prescrive la LTras e pertanto si applica l'articolo 4 LTras (riserva di disposizioni speciali). La richiesta di accesso ai documenti ufficiali dev'essere dunque valutata nell'ottica della legge sulla statistica federale e non del principio di trasparenza. Dai dati rilevati sugli studenti universitari, l'Ufficio federale della statistica (UST) ricava le informazioni sui licei presso cui sono stati conseguiti i diplomi di maturità. L'UST fornisce a ogni liceo i dati che lo riguardano ma non quelli di altre scuole. Anche le autorità cantonali di vigilanza e la Commissione federale di maturità ne ricevono una copia.
4. Nel suo rapporto d'attività 2007/2008 l'IFPDT traccia un bilancio sostanzialmente positivo per quanto concerne l'esercizio del diritto d'accesso secondo la LTras. La popolazione - e soprattutto i giornalisti - si avvalgono sempre più del diritto d'accesso. Nell'anno in rassegna nei due terzi delle richieste è stato concesso un diritto d'accesso totale o parziale. Il Consiglio federale non ha alcun motivo di valutare la situazione diversamente. Talvolta sorgono controversie, che conducono a procedure di conciliazione (fino all'inizio di novembre 2008 sono state presentate circa 70 richieste di conciliazione), che servono in particolare a costituire la prassi, la cui importanza è stata rammentata dal Consiglio federale già nel suo messaggio. Sulla base dei dati e dei fatti finora noti, complessivamente non sussiste alcun indizio secondo cui la LTras non sia risultata efficace nella pratica o la sua applicazione abbia cagionato problemi gravi.
5. L'articolo 19 LTras prevede una procedura di valutazione sull'applicazione, l'efficacia e soprattutto i costi dovuti all'esecuzione della LTras. Il capoverso 2 incarica l'IFPDT di presentare entro il 2009 un primo rapporto al Consiglio federale. Tale valutazione consentirà di farsi un'idea più precisa sul modo in cui viene applicata la LTras. In base ai risultati della valutazione il Consiglio federale deciderà se è opportuno modificare la legge.
Risposta del Consiglio federale.