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E-Mail-Gate a Palazzo federale a danno del referendum contro il passaporto biometrico

08.3504 · Interpellanza · 2008-09-22

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale può assicurare - considerando l'articolo 11 della Costituzione, che prevede una protezione speciale dei minori, come pure diverse leggi svizzere e internazionali, in particolare sulla protezione della sfera privata - che il rilevamento delle impronte digitali, e senza dubbio presto anche del DNA, non violi gravemente queste disposizioni imperative? Come pensa quindi di rendere obbligatori i passaporti e le carte d'identità biometrici?

2. Visto che la scadenza del termine referendario durante le vacanze rende difficile se non addirittura impossibile il successo del referendum e considerati i blocchi delle e-mail destinate ai parlamentari, ecc., che cosa intende fare il Consiglio federale, se necessario per decreto federale urgente, per garantire in futuro i diritti popolari, segnatamente nei casi di referendum e iniziative? Non potrebbe ad esempio istituire nuove disposizioni e leggi ad hoc, che accorderebbero ai comitati d'iniziativa e referendari proroghe di otto settimane durante i mesi di luglio e agosto, di due settimane per il periodo di Natale-Capodanno e di una settimana durante le vacanze primaverili e autunnali?

3. È attestato che tutti gli eserciti al mondo, per non citare solo quelli della NATO e di Israele, studiano con successo e stanno già impiegando strumenti biometrici di geolocalizzazione, servendosi anche di determinazioni genetiche e diversi profiling utili per la guerra psicologica, le azioni di sabotaggio e l'annientamento delle truppe nemiche. La Svizzera può permettersi una tale schedatura civile di tutti i suoi militi attuali e futuri (con le carte RFID delle compagnie d'assicurazione e banche dati incrociate in tutta legalità oppure tramite attacchi hacking), i quali non avranno nessuna via di scampo in caso di conflitto?

4. Svariati invii di informazioni del comitato referendario contro i passaporti biometrici a parlamentari di ogni schieramento sono stati bloccati sistematicamente da grandi provider svizzeri (tra cui Swisscom, Sunrise, Cablecom e in particolare il provider "Green" responsabile del sito parl.ch) per motivi di contenuto e senza che i destinatari ne fossero informati. Il Consiglio federale non ritiene urgente legiferare in materia onde evitare che società private influenzino la politica in maniera assolutamente illecita?

Stellungnahme des Bundesrates

Il referendum contro il decreto federale del 13 giugno 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici (sviluppo dell'acquis di Schengen) è stato depositato il 2 ottobre 2008 presso la Cancelleria federale con 63 733 firme valide ed è quindi riuscito formalmente.

1. L'obbligo di rilasciare passaporti muniti di microchip su cui registrare dati personali (tra gli altri anche una foto e due impronte digitali) rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen sul cui recepimento la Svizzera deve decidere in base all'accordo di associazione a Schengen. Anche gli Stati Uniti esigono che la Svizzera, per poter continuare a partecipare al Visa Waiver Program (VWP), integri sistematicamente i passaporti con dati biometrici memorizzati elettronicamente. Finora a livello mondiale sono 54 i Paesi che rilasciano passaporti biometrici e ci si attende che tale numero raggiungerà le 90 unità entro la fine del 2009. Tutte le impronte digitali registrate nei passaporti futuri sono protette dalla lettura non autorizzata mediante il cosiddetto protocollo Extended Access Control (EAC). Il Consiglio federale fisserà a tempo debito quali Paesi potranno accedere ai dati. Finora né l'UE né la Svizzera hanno disciplinato in modo definitivo il limite d'età per la registrazione delle impronte digitali dei bambini nei passaporti. Si prevede tuttavia che tale limite oscillerà tra i sei e i dodici anni. La registrazione di profili del DNA non è prevista né a livello nazionale né a quello internazionale. Essa non costituisce nemmeno una parte integrante delle pertinenti direttive internazionali emanate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Adeguando la legge sui documenti d'identità il Parlamento non ha deciso in merito all'introduzione di carte d'identità biometriche. In un secondo tempo il Consiglio federale potrebbe tuttavia deciderlo in base alla legge licenziata, se ciò dovesse apparire necessario in seguito a sviluppi internazionali.

2. Con la modifica del 21 giugno 1996 della legge federale sui diritti politici, entrata in vigore il 1° aprile 1997, il termine di referendum è stato prorogato da 90 a 100 giorni (art. 59, RU 1997 754). Il legislatore ha pertanto già tenuto conto della richiesta dell'autore dell'interpellanza, ovvero la garanzia dei diritti popolari o la semplificazione del loro esercizio. Nonostante fosse stato invitato più volte a farlo, il costituente non ha inoltre aumentato i quorum per l'esercizio delle iniziative popolari, e ciò benché dall'ultima volta che questi ultimi sono stati fissati il numero degli aventi diritto di voto sia aumentato di oltre 1 100 000 persone, ovvero del 22 per cento. Con la modifica costituzionale del 9 febbraio 2003, popolo e cantoni hanno deciso di sancire il termine di referendum in seno alla Costituzione invece che in una legge (art 141 Cost., RU 2003 1950).

I periodi di vacanza variano notevolmente da cantone a cantone e talvolta persino all'interno dello stesso cantone. Per questo motivo le misure proposte non potrebbero nemmeno tenere conto di questa circostanza. Per le iniziative popolari la Costituzione federale prevede un termine di 18 mesi per la raccolta delle firme. Le misure proposte non si rivelano pertanto né adeguate né indispensabili per il conseguimento dell'obiettivo.

3. L'impiego di mezzi d'identificazione biometrici nei documenti d'identità non è direttamente correlato alla geolocalizzazione mediante tecnica satellitare o radioonde. I militari svizzeri possono essere titolari di un passaporto biometrico come normali cittadini. La tecnologia stessa impiegata per allestire il passaporto biometrico non permette l'identificazione di persone in uno spazio aperto o addirittura la localizzazione di militari giacché è stata creata per la comunicazione a breve distanza (20-50 cm).

4. Il Consiglio federale è a conoscenza del fatto che il programma di posta elettronica dell'utente o l'Internet provider che trasmette la posta elettronica al computer dell'utente possono filtrare la posta elettronica e classificare automaticamente determinate mail come pubblicità di massa sleale ("spam"). Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera d e 45a della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10) in combinato disposto con l'articolo 83 dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), gli offerenti di servizi di telecomunicazione devono proteggere i loro clienti dallo spamming con tutte le risorse tecniche disponibili. Possono impedire la diffusione della pubblicità di massa sleale. Quando vengono spedite numerose e-mail praticamente identiche può accadere che vengano bloccate anche quelle che non contengono spam. Spetta all'utente di Internet o al titolare della casella di posta elettronica cifrare dati sensibili in maniera che non vengano filtrati automaticamente o utilizzare altre vie di comunicazione per la trasmissione di tali dati quali, ad esempio, la posta o il fax. Pertanto il Consiglio federale non ritiene che sia necessario legiferare.

Risposta del Consiglio federale.