08.3604 · Mozione · 2008-10-02
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare la legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm; RS 641.61) e l'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611) in modo che non sia riscossa alcuna imposta sugli oli minerali gravante il carburante per i veicoli e le macchine delle ferrovie di montagna che non utilizzano la rete stradale oppure che l'imposta, o il supplemento fiscale, siano interamente o parzialmente rimborsati.
Begründung
La Confederazione riscuote un'imposta e un supplemento fiscale sugli oli minerali gravanti i carburanti (art. 1 LIOm).
La metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali è impiegata per il traffico stradale, ossia per finanziare le strade nazionali, le strade principali, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati, il promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati nonché le opere e i provvedimenti di protezione resi necessari dal traffico stradale.
Il legislatore ha così voluto creare un chiaro legame diretto con i costi della rete stradale. Chi utilizza la rete stradale gravando su di essa partecipa ai relativi costi mediante l'imposta sugli oli minerali.
Questa situazione ha portato il legislatore a esonerare gli aeromobili dall'imposta. L'imposta sugli oli minerali è restituita integralmente o parzialmente anche per i carburanti impiegati da imprese di trasporto concessionarie oppure nell'ambito dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'estrazione della pietra da taglio naturale o della pesca professionale.
I veicoli e le macchine delle ferrovie di montagna (veicoli adibiti alla preparazione di piste ecc.) non utilizzano la rete stradale e non gravano dunque su di essa in alcun modo né hanno alcun legame con il traffico stradale. Un'esenzione dall'imposta sugli oli minerali, o perlomeno la restituzione integrale o parziale dell'imposta, è pertanto giustificata.
Una nuova regolamentazione è auspicabile anche sotto il profilo economico, poiché in numerose regioni del nostro Paese le ferrovie di montagna sono un pilastro importante del turismo, messe in serie difficoltà finanziarie dal rincaro del prezzo del diesel e della benzina. Gravare ulteriormente i fruitori delle suddette ferrovie diventa vieppiù problematico in un contesto di dura concorrenza con le stazioni turistiche estere.
Oggettivamente non si capisce inoltre perché i veicoli e le macchine delle ferrovie di montagna non siano considerati alla stregua degli aeromobili, delle imprese di trasporto concessionarie, delle macchine impiegate nell'ambito dell'agricoltura e della silvicoltura, dei veicoli e delle macchine utilizzati per l'estrazione della pietra da taglio naturale e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'imposta sugli oli minerali è un'imposta sul consumo interna, i cui introiti costituiscono una parte importante delle entrate complessive della Confederazione. L'importazione, la fabbricazione e l'estrazione di oli minerali in Svizzera sono assoggettati a tale imposta. L'imposta sugli oli minerali è dovuta, all'aliquota normale, anche sul carburante impiegato per le macchine da cantiere e quelle fisse, le pompe e addirittura i tosaerba, benché questi impieghi non abbiano alcun legame con l'utilizzazione della rete stradale.
L'ammontare dell'onere fiscale dipende dall'impiego della merce, ovvero se è utilizzata come carburante o per altri scopi. I carburanti sono assoggettati all'imposta sugli oli minerali e al supplemento fiscale sugli oli minerali (art. 1 LIOm).
L'imposta e il supplemento fiscale sugli oli minerali non sono tasse per l'utilizzazione della rete stradale pubblica.
La legge prevede la restituzione del supplemento fiscale e di parte dell'imposta sugli oli minerali se i carburanti sono utilizzati per l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca professionale e l'estrazione della pietra da taglio naturale. In tal modo si evita che la produzione nel settore primario sia gravata da tributi fiscali.
Per legge, le imprese di trasporto concessionarie devono fornire prestazioni di interesse comune. Perciò esse fruiscono, per le corse nell'ambito della concessione, di agevolazioni simili a quelle concesse al settore primario. Inoltre, per ragioni di politica ambientale e ai sensi delle nuove disposizioni di legge (sezione 1b dell'ordinanza del DFF del 28 novembre 1996 sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali; RS 641.612), tali imprese possono beneficiare dell'agevolazione fiscale unicamente se i loro veicoli stradali sono dotati di filtro antiparticolato. Per le corse che esulano dall'ambito della concessione, ad esempio corse speciali, trasporto di scolari, corse finalizzate alla manutenzione di veicoli e della rete stradale e via di seguito, non è concessa alcuna agevolazione fiscale.
In linea di massima, i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili sono assoggettati all'imposta sugli oli minerali. Costituiscono un'eccezione i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea internazionale, i quali, in virtù di convenzioni internazionali, in particolare della cosiddetta Convenzione di Chicago (Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale; RS 0.748.0), sono esenti dall'imposta.
Nell'ambito del programma di sgravio 2004, il Consiglio federale ha proposto di rinunciare alla restituzione dell'imposta sugli oli minerali ai settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca professionale (FF n. 5 dell'8 febbraio 2005). A sostegno di questa proposta, esso adduce l'articolo 7 lettera g della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (RS 616.1), il quale prevede che, di regola, lo Stato deve prescindere da aiuti in forma di agevolazioni fiscali, in quanto questa forma di sovvenzionamento non è trasparente e viola il principio dell'equità fiscale. Inoltre, la soppressione o riduzione del carico fiscale sugli oli minerali provoca comportamenti indesiderati sul piano della politica ambientale. Il ripristino della totalità dell'imposizione stimola invece le imprese e i privati interessati a utilizzare i loro veicoli in modo possibilmente efficiente e ad adeguarne le dimensioni alla reale domanda.
Per motivi organizzativi nonché di politica finanziaria non è pertanto opportuno estendere la sovvenzione (agevolazione fiscale) sotto forma di restituzione sul carburante alle ferrovie di montagna. La situazione finanziaria della Confederazione è precaria e nuove uscite la peggiorerebbero ulteriormente. Una nuova agevolazione fiscale avrebbe inoltre un effetto pregiudiziale su altri settori, quali ad esempio l'edilizia.
La mozione Freysinger 05.3631 del 6 ottobre 2005, "Société internationale de sauvetage du Léman. Carburante esente da imposta", è stata peraltro respinta per gli stessi motivi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.