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08.3650 · Mozione · 2008-10-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure legislative necessarie affinché gli importi massimi riconosciuti per le spese d'affitto nel calcolo delle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (PC):

1. siano adeguati immediatamente alle esigenze attuali;

2. siano aumentati in modo appropriato anche in futuro, in occasione degli adeguamenti periodici delle prestazioni.

Begründung

Secondo la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie sono riconosciute come spese per le persone che vivono a domicilio. In caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Gli importi massimi annui riconosciuti sono i seguenti:

1. 13 200 franchi per le persone sole;

2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI;

3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui sia possibile spostarsi con una carrozzella.

Gli importi si basano sugli affitti del 1999 e sono applicati dal 2001. Nel 2006, in occasione della revisione della LPC, sono stati ripresi senza subire modifiche.

L'ultimo adeguamento risale al 1° gennaio 2001 ed è stato adottato sulla base dei valori del 1999, quando le spese d'affitto raggiungevano gli importi massimi allora vigenti per il 15,1 per cento delle persone sole e il 18,5 per cento dei coniugi.

Stando alla statistica 2006 delle PC, già nel 2006 il 16,9 per cento delle persone sole e il 20,6 per cento dei coniugi hanno dovuto far fronte a spese d'affitto lorde pari o superiori agli importi massimi previsti dalla legge. Se si considerano unicamente i beneficiari di PC all'AVS, questi valori erano persino del 17,8 per cento per le persone sole e del 21,6 per cento per i coniugi.

Poiché l'affitto rappresenta una delle uscite principali per le economie domestiche costituite da pensionati, per una parte importante degli aventi diritto alle PC gli importi massimi in vigore non permettono di soddisfare l'obiettivo dell'articolo 112a della Costituzione federale, ovvero di coprire il fabbisogno vitale.

Per i beneficiari di PC, gli importi massimi riconosciuti per le spese d'affitto devono essere adeguati per lo meno all'evoluzione dei costi registrata dall'ultimo aggiornamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 19 della legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), nel ricalcolare le rendite il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato diversi importi. Solo quello destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale è adeguato regolarmente.

Anche se dall'ultimo adeguamento il numero di beneficiari di PC che percepisce gli importi massimi è aumentato, il Consiglio federale ritiene che la maggior parte degli interessati ricevano prestazioni sufficienti. Un adeguamento per il 1° gennaio 2009 non è dunque necessario. Inoltre, un aumento sensibile (100 franchi al mese) comporterebbe costi supplementari pari a circa 49 milioni di franchi a carico della sola Confederazione (e uno sgravio dei cantoni per un importo complessivo di 24 milioni di franchi). Nel quadro dell'adeguamento delle rendite il Consiglio federale ha quindi deciso di aumentare unicamente gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale (cfr. ordinanza 09 del 26 settembre 2008 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI; RU 2008 4723). Il Consiglio federale è tuttora del parere che non sia opportuno procedere a un adeguamento immediato. Inoltre non va dimenticato che i cantoni possono accordare prestazioni oltre i limiti della LPC (art. 2 cpv. 2 LPC). Diversi sono quelli che hanno fatto uso di questa possibilità.

Giusta l'articolo 19 LPC, il Consiglio federale è autorizzato ad aumentare periodicamente e in modo adeguato gli importi massimi previsti per le spese di affitto. L'esecutivo si oppone all'idea di rendere tali adeguamenti obbligatori, poiché si giungerebbe a una soluzione troppo rigida e inappropriata.

Nella risposta al postulato Allemann 08.3580, il Consiglio federale si è tuttavia già detto disposto ad esaminare la possibilità di aumentare gli importi riconosciuti per le spese d'affitto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.