08.3659 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure affinché le prestazioni complementari siano calcolate su base mensile e non più su base annua come avviene attualmente.
Begründung
La politica sociale svizzera persegue diversi obiettivi. Se il primo obiettivo è di aiutare le persone che si trovano nel bisogno, il secondo è di favorirne il reinserimento sociale e professionale. Vi sono diverse categorie di prestazioni sociali: le prestazioni di aiuto sociale cantonali (come il "revenu d'insertion" - reddito d'inserimento - RI previsto in alcuni cantoni romandi), le prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI) e le prestazioni complementari (PC). Per i beneficiari del RI o di prestazioni AI, la rendita è calcolata su base mensile, il che non pone praticamente alcun problema. La situazione è ben diversa per le persone che, oltre alle prestazioni AI, percepiscono anche le PC.
Il calcolo del reddito computabile è retto dall'articolo 11 capoverso 1 lettera a della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI: "Sono computati come reddito: due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole ..." Prendiamo l'esempio di un assicurato che all'inizio dell'anno dichiara all'agenzia comunale AVS/AI un'attività lucrativa di 300 franchi al mese. Raggiunto il limite di 1000 franchi (al quarto mese), gli sarà computato un reddito di 200 franchi mensili (due terzi). Questo significa che durante i primi tre mesi l'assicurato riceverà prestazioni complete nonostante il reddito supplementare e che dal quarto mese, avendo raggiunto il limite prescritto, l'importo versatogli per le PC diminuirà.
Vi è inoltre un problema di ordine pratico: per questa categoria di assicurati, contrariamente a quanto avviene per i beneficiari del RI, il reddito è calcolato su base annuale. La persona che inizia a lavorare in gennaio con un contratto a termine di soli tre mesi beneficerà dunque delle stesse PC per tutto l'anno, poiché per tutto l'anno è stato registrato il suo stipendio di 300 franchi al mese. Il fatto che per nove mesi non conseguirà più alcun reddito supplementare non le darà quindi diritto, nello stesso periodo, a PC più elevate.
Il mancato profitto provoca evidentemente tutta una serie di problemi finanziari a una categoria di persone già impoverita, senza dimenticare l'impatto sulla loro motivazione al lavoro. Per non veder peggiorare la propria situazione nel resto dell'anno, certe persone preferiranno infatti evitare gli impieghi precari di breve durata. La situazione è dunque controproducente sotto tutti gli aspetti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC sono computati come reddito due terzi dei proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. In altre parole, il reddito da attività lucrativa è privilegiato per la semplice e buona ragione che il legislatore ha sempre voluto incoraggiare i beneficiari di PC a lavorare senza penalizzarli mediante una riduzione corrispondente delle loro PC (cfr. il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1964 concernente il progetto di legge sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, FF 1964 II 731 e più in particolare p. 740, versione francese).
L'esempio presentato dall'autrice della mozione è errato. In realtà, se una persona dichiara di conseguire un reddito netto da attività lucrativa di 300 franchi al mese, l'importo è convertito su base annua (3600 franchi). Da quest'ultimo è poi dedotta la franchigia legale, pari a 1000 franchi per una persona sola. L'importo rimanente (2600 franchi) è preso in considerazione solo a concorrenza di due terzi (1733 franchi). Se durante l'anno il reddito dell'interessato dovesse scendere a 200 franchi mensili, le PC verrebbero ricalcolate in funzione del cambiamento annunciato. Il nuovo importo di riferimento per il calcolo delle PC non sarebbe più di 1733 franchi, bensì di soli 933 franchi (2400 franchi meno la franchigia di 1000 franchi = 1400 franchi, di cui verrebbero presi in considerazione i due terzi); le PC compenserebbero la differenza.
Secondo la legislazione in vigore, se il reddito determinante diminuisce, la PC annua deve essere aumentata dall'inizio del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo è avvenuto (art. 25 cpv. 1 lett. c OPC in combinato disposto con l'art. 25 cpv. 2 lett. b OPC).
Va dunque osservato che il regime delle PC, permettendo di adeguare da un mese all'altro i dati di riferimento nonostante un sistema di calcolo su base annua, risponde alle esigenze di flessibilità richieste dall'autrice della mozione e che la problematica invocata non esiste.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.