08.3675 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali affinché si introduca l'obbligo di dichiarazione per le pellicce e gli articoli in pelliccia. Tale dichiarazione permetterebbe ai consumatori di avere informazioni chiare sul tipo di allevamento, l'origine e la razza di animale.
Begründung
25 anni fa l'opinione pubblica ha iniziato a interrogarsi sulla questione morale dei capi in pelliccia. Oggi la pelliccia è tornata di moda e soprattutto è entrata in modo preoccupante nel segmento di mercato a basso prezzo dell'industria dell'abbigliamento; in tal modo la pelliccia è diventata un articolo "usa e getta". Il rispetto per l'animale è passato in secondo piano. Le condizioni in cui avviene la produzione di pellicce, discutibili dal punto di vista etico, oggi non sono affatto migliorate, anzi. La Cina è il maggior produttore di pellicce; le immagini trasmesse in tutto il mondo dai media di cani squartati vivi in Cina hanno scioccato l'opinione pubblica.
La nuova legge sulla protezione degli animali valida dal 1° settembre 2008 vieta l'importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati (art. 14 cpv. 2 LPAn). Tuttavia tale divieto è inattuabile senza un obbligo di dichiarazione per le pellicce. Nell'industria delle pellicce, infatti, si fa spesso uso di termini fallaci, che rendono impossibile identificare il tipo di animale utilizzato per la produzione: per esempio per indicare la pelliccia di cane viene utilizzato il termine "gaewolf". Tuttavia visoni, conigli, volpi, lupi ecc. non rientrano in questo divieto, nonostante rappresentino una parte importante della produzione industriale di pellicce. Inoltre oggi non vengono importati capi di pelliccia interi, ma vengono piuttosto applicate guarnizioni in pelliccia ai colletti, alle maniche o agli orli. Le pelli, poi, vengono trattate a tal punto che alla fine della lavorazione è difficile constatare l'origine di animale del materiale. Per di più non esiste alcuna dichiarazione di provenienza nel settore tessile e quindi è possibile importare abiti con una dichiarazione di provenienza europea, anche se le guarnizioni in pelliccia provengono dalla Cina. Ogni capo di abbigliamento costituito da una percentuale fino al 51 per cento di stoffa viene catalogato come prodotto tessile, a prescindere dalla presenza o meno di un collo in pelliccia.
In mancanza di un obbligo di dichiarazione si rivela impossibile attuare il divieto di importazione di pelli di cani e di gatti, disciplinato all'articolo 14 capoverso 2 LPAn. Inoltre una dichiarazione più trasparente permetterebbe all'acquirente di decidere in coscienza l'acquisto o meno di un capo in vera pelliccia e, nel caso, di quale tipo. Nel settore alimentare sarebbe oggigiorno impensabile la vendita di prodotti senza una dichiarazione di provenienza trasparente: d'altronde il miglior modo per comunicare con il consumatore responsabile è offrire informazioni chiare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le nuove norme in materia di etichettatura contraddicono in pieno gli sforzi intrapresi dal Consiglio federale nell'ambito della revisione parziale, attualmente in corso, della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio. Tuttavia il Consiglio federale ritiene che l'interesse dei consumatori nel potersi informare e decidere in modo consapevole l'acquisto o meno di determinati prodotti in pelliccia sia prioritario rispetto all'introduzione di ulteriori ostacoli al commercio.
Non si è ancora proceduto alla verifica della concreta organizzazione delle norme in materia di dichiarazione; è tuttavia necessario che queste norme siano facili da attuare e controllare, al fine di evitare un onere lavorativo sproporzionato. Inoltre sarà necessario seguire con attenzione gli sviluppi della legislazione europea in materia di divieto all'importazione di pelli di cani e di gatti. In quest'ottica il Consiglio federale propone di accettare la mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.