08.3689 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) in modo che siano computabili le spese d'affitto (o dell'onere ipotecario) effettivamente sostenute.
Begründung
Le prestazioni complementari sono uno strumento di lotta alla povertà delle persone anziane e/o invalide. Commisurate al bisogno, devono garantire un minimo vitale che non possono più garantire se le spese d'affitto sono computate soltanto fino a importi massimi inadeguati agli attuali costi della vita. Il mandato costituzionale è chiaro: le prestazioni complementari devono permettere di coprire adeguatamente il fabbisogno vitale.
È quindi opportuno, come riconosce, da un altro punto di vista, la Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, computare nella loro integralità le spese d'affitto sostenute dal beneficiario.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute comprendono la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (art. 10 cpv. 1 lett. b della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPC). Entrata in vigore il 1° gennaio 1998 con la 3° revisione della LPC, questa disposizione permetteva, per l'appunto, di tenere conto dell'affitto lordo nel regime delle prestazioni complementari (PC).
Ciò premesso, per il computo delle spese d'affitto effettivamente sostenute sono previsti due limiti. Il primo riguarda le spese accessorie, per le quali la legge prevede che, in caso di presentazione di un conguaglio, non si possa tenere conto né del saldo attivo né di quello passivo (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC). Il Consiglio federale aveva esposto le ragioni di una tale disposizione nella risposta alla mozione Dormond Béguelin del 23 marzo 2006 relativa alla presa in considerazione delle spese effettive di riscaldamento per i beneficiari di PC (06.3116); in particolare, l'esecutivo metteva in evidenza alcune ragioni di praticabilità del sistema delle PC e il fatto che mai le norme PC avevano avuto l'obiettivo di coprire la totalità delle spese effettive o il bisogno esatto di ogni singolo beneficiario. Il secondo limite riguarda l'importo massimo annuo riconosciuto per le spese d'affitto, ossia 13 200 franchi per le persone sole e 15 000 franchi per i coniugi e le persone con figli (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).
Essendo le PC prestazioni in funzione del bisogno finanziate esclusivamente dai poteri pubblici, è evidente che non è possibile ammettere il computo di qualsiasi importo d'affitto, poiché si rischierebbe di veder esplodere i costi del sistema PC. Gli importi massimi determinanti sono importi validi a livello federale, sebbene vi siano disparità più o meno accentuate tra gli affitti praticati non solo a livello cantonale, ma anche a livello regionale. Per annullare queste disparità, il sistema PC sarebbe costretto a correggere i valori di riferimento in funzione dei cantoni più onerosi e delle regioni più care. Altrimenti, all'interno di un cantone o di una regione dove gli affitti sono più moderati, i beneficiari di PC potrebbero optare per alloggi più cari del normale, cosa che non sarebbe affatto auspicabile. Infine, occorre constatare che gli importi massimi in vigore permettono ancora oggi di computare la spesa d'affitto integrale della stragrande maggioranza dei beneficiari di PC. Non si dimentichi, inoltre, che i cantoni hanno la possibilità di concedere prestazioni superiori a quelle previste dalla LPC (cfr. art. 2 cpv. 2 LPC) e che del resto alcuni cantoni hanno adeguato le normative in tal senso.
Ciò non di meno, gli importi massimi in vigore per il computo dell'affitto non sono più stati adeguati dal 2001. Pertanto, il Consiglio federale è disposto a vagliare l'opportunità di adeguare gli importi in questione e, quindi, ad accettare il postulato Allemann 08.3580.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.