08.3698 · Interpellanza · 2008-10-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il caso del signor Daniel Wiedmer, che ha lasciato il posto di capo della vigilanza delle casse malati presso l'Ufficio federale della sanità pubblica per riprendere la direzione della cassa malati Assura, evoca l'immagine di un arbitro di calcio che decide nel mezzo della partita di giocare d'ora in poi con una delle due squadre in campo. Il signor Wiedmer ha manifestamente abbandonato un posto di grande responsabilità che implica vaste conoscenze delle quali il suo nuovo datore di lavoro potrà trarre profitto sia a scapito dei suoi concorrenti sia a detrimento dell'autorità di vigilanza. Non si tratta dell'onestà del signor Wiedmer, che non è affatto contestata, bensì del principio di simili cambiamenti e delle condizioni alle quali essi possono essere effettuati.
In questo contesto desidero sapere:
1. se il Consiglio federale ritiene che per determinati funzionari federali di elevate responsabilità può essere utile la possibilità di prevedere misure particolari in caso di partenza, quando gli interessi della Confederazione in quanto datore di lavoro possono essere toccati;
2. in caso affermativo, se ritiene che l'articolo 6 capoverso 2 della legge sul personale federale costituisca una base sufficiente per applicare per analogia l'articolo 321a capoverso 4 nonché gli articoli 340, 340a e 340b del Codice delle obbligazioni per tutelare i suoi interessi legittimi di datore di lavoro oppure se ritiene che l'articolo 6a capoverso 2 della legge sul personale federale consente di prevedere disposizioni contrattuali analoghe a quelle del diritto del lavoro citate qui sopra;
3. in questo ultimo caso, se ha già adottato simili misure per prevedere clausole contrattuali idonee per i quadri interessati;
4. se del caso, se simili clausole erano state previste anche nel contratto del signor Wiedmer.
Stellungnahme des Bundesrates
Bisogna distinguere tra l'obbligo del segreto e il divieto di concorrenza. Secondo l'articolo 22 LPers tutti gli impiegati sono tenuti al segreto professionale, al segreto d'affari e al segreto d'ufficio. Di conseguenza, gli impiegati hanno l'obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni. L'obbligo di mantenere il segreto continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (art. 94 cpv. 2 OPers, corrisponde all'art. 321a cpv. 4 CO). Un'eventuale violazione del segreto è punibile (art. 321-321ter CP). Spetta alle singole unità organizzative decidere se vincolare esplicitamente gli impiegati uscenti a determinati obblighi di segreto.
Il divieto di concorrenza va distinto dall'obbligo del segreto. La LPers e i relativi atti legislativi non comprendono disposizioni in fatto di divieto di concorrenza, ragion per cui si deve ricorrere per analogia alle regolamentazioni del Codice delle obbligazioni (art. 6 cpv. 2 LPers). Secondo gli articoli 340 seguenti del CO le parti di un contratto di lavoro possono stabilire che dopo la fine del rapporto di lavoro i lavoratori non possono esercitare un'attività in concorrenza con il precedente campo d'attività. Pertanto, un divieto di concorrenza in seno alla Confederazione non può esplicare lo stesso effetto come nell'economia privata, dal momento che un tale divieto può interessare solo settori in cui la Confederazione è in concorrenza con altri offerenti. Ciò vale solo per pochi settori. Inoltre, gli ex collaboratori non devono essere ostacolati nella loro evoluzione professionale e personale; in linea di massima devono poter sfruttare le conoscenze e le capacità acquisite in seno alla Confederazione, purché non siano sottoposte all'obbligo del segreto, e poterle offrire sul mercato del lavoro. Un divieto di concorrenza limita la libertà dei collaboratori e dovrebbe quindi essere legittimato da un interesse preponderante della Confederazione. Finora il Consiglio federale non ha mai convenuto un divieto di concorrenza per contratto. Anche il contratto di lavoro di Daniel Wiedmer, che non rientrava nell'ambito di competenza del Consiglio federale, non prevedeva obblighi di mantenere il segreto che andavano oltre la situazione giuridica illustrata o altri accordi restrittivi per il passaggio all'economia privata.
La questione sollevata nell'interpellanza non deriva tanto dalla tematica sul divieto di concorrenza o sul mantenimento dei segreti professionali, d'affari e d'ufficio, ma piuttosto dalle potenziali incompatibilità e conflitti d'interesse, definiti come cosiddetti "pantouflage". Attualmente non sussistono limitazioni per il passaggio degli impiegati pubblici nell'economia privata. Con il decreto del 3 settembre 2008 il Consiglio federale si è dichiarato disposto nel quadro di una nota di discussione del Consiglio d'Europa sulle valutazioni dei Paesi effettuate dal GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) a esaminare nell'ambito della revisione della LPers e dell'OPers la raccomandazione 9 del GRECO concernente, tra l'altro, i conflitti d'interesse risultanti dal passaggio dal settore pubblico all'economia privata.
Risposta del Consiglio federale.