08.3699 · Postulato · 2008-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
In vista dell'imminente revisione della legge sulle forze idriche (aumento dei canoni per i diritti d'acqua), il Consiglio federale è incaricato di esaminare se il centesimo per il paesaggio, destinato a compensare le perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche, debba essere aumentato, fissato in modo unitario per tutti i comuni contraenti e riscosso in aggiunta al canone per i diritti d'acqua.
Begründung
Secondo l'articolo 21 della legge sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80), le bellezze naturali devono essere possibilmente rispettate e conservate intatte. Gli impianti idraulici devono perciò essere costruiti in modo da non guastare, o da compromettere il meno possibile, il paesaggio.
La Confederazione versa agli enti pubblici interessati contributi destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dalla mancata utilizzazione delle forze idriche, per quanto esse siano dovute alla salvaguardia e alla messa sotto protezione permanente di paesaggi d'importanza nazionale degni di protezione.
1. Secondo l'articolo 49 capoverso 1 LUFI, il contributo di compensazione può ammontare al massimo a un franco per chilowatt lordo.
Per questo motivo, nell'ambito di un aumento del canone dovrebbe essere esaminata anche l'opportunità di adeguare il centesimo per il paesaggio, di modo che i comuni di montagna, visti i prezzi dell'elettricità aumentati in modo massiccio e le maggiori perdite di introiti, possano beneficiare di contributi di compensazione più equi per i canoni persi. L'obiettivo è quantomeno di raddoppiare l'ammontare.
2. Dal 1996 viene versato un contributo di compensazione pari a un franco per chilowatt lordo ai due comuni grigionesi di Vrin e Sumvitg. Da allora sono stati stipulati nuovi contratti con altri 17 comuni (Ausserberg, Baltschieder, Binn, Birgisch, Brigels, Chalais, Eggerberg, Gondo, Grône, Mund, Mörel, Naters, Nax, Niedergestein, Raron, Ried, Sempione) che prevedono tuttavia contributi di compensazione inferiori.
Va esaminato se i contributi di compensazione, per motivi di parità di trattamento giuridico, non debbano essere adeguati in tutti i comuni a quelli versati a Vrin e Sumvitg. La disparità di trattamento subita da alcuni comuni di montagna non si giustifica.
3. Secondo l'articolo 49 capoverso 1 LUFI, la Confederazione riscuote i contributi di compensazione dai canoni annui. L'aumento del centesimo per il paesaggio andrebbe pertanto indirettamente a scapito degli enti pubblici autorizzati a riscuotere il canone e ciò non si giustifica.
Per questo motivo, nel quadro della revisione della legge sull'utilizzazione delle forze idriche va esaminata l'opportunità di riscuotere il centesimo per il paesaggio, a tutela delle bellezze naturali, indipendentemente dal canone, ovvero in aggiunta al canone.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
La compensazione di perdite d'introiti in relazione all'utilizzazione delle forze idriche avviene sulla base dell'articolo 22 della legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI; RS 721.80) e della relativa ordinanza esecutiva del 25 ottobre 1995 (OIFI; RS 721.821). Secondo tali disposti, gli enti pubblici che in seguito ad un interesse di protezione della natura e del paesaggio subiscono notevoli perdite di introiti per la mancata utilizzazione delle forze idriche hanno diritto a parziali compensazioni.
La filosofia del legislatore alla base della regolamentazione delle compensazioni punta sulla solidarietà: i comuni che sfruttano il bene pubblico "forze idriche", realizzando dei guadagni, versano una modesta compensazione ai comuni che mantengono un altro bene pubblico, ossia il "paesaggio", rinunciando a potenziali introiti.
L'articolo 6 OIFI stabilisce le componenti determinanti per il calcolo delle perdite, alla base del calcolo dei contributi di compensazione, allo scopo di garantire la parità di trattamento dei comuni interessati in considerazione delle diverse condizioni. Per il calcolo è pertanto determinante il canone perso, calcolato secondo il tetto massimo corrispondente stabilito nella legge federale, motivo per cui nel caso di un aumento dell'aliquota è necessario adeguare proporzionalmente i contributi di compensazione.
Secondo l'articolo 8 capoverso 2 OIFI, se più enti pubblici subiscono perdite, la loro importanza viene determinata per l'insieme degli aventi diritto. L'ammontare destinato ai singoli aventi diritto, tuttavia, è calcolato in modo individuale, a dipendenza delle perdite di introiti effettive. L'esempio dei due comuni grigionesi di Vrin e Sumvitg, menzionati nel presente postulato, non poggia sull'OIFI, ma è frutto di un accordo su base volontaria e amichevole. In questo caso non si può pertanto parlare di disparità di trattamento.
L'articolo 18 OIFI stabilisce inoltre che, a seguito di una revisione delle basi legali, le indennità di compensazione precedentemente fissate devono essere adeguate. Tale regolamentazione prevede pertanto un adeguamento automatico alla relativa fattispecie e comporta di conseguenza un adeguamento automatico al canone in vigore.
Inoltre, non è necessario adeguare i contributi di compensazione, visto che la quota dei canoni che spetta alla Confederazione, pari al massimo a un franco per chilowatt lordo, risulta al momento sufficiente per adempiere gli obblighi.
Infine, il Consiglio federale reputa insensato versare gli stessi contributi di compensazione a tutti i comuni. È più opportuno continuare a fissare i contributi caso per caso, in funzione della perdita d'introiti concreta.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.