08.3746 · Mozione · 2008-10-03
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a trarre gli insegnamenti della crisi dei mercati finanziari, a procedere a un esame della legge sugli investimenti collettivi di capitale in vista di una migliore protezione degli investitori e a presentare eventuali proposte di modifica al Parlamento.
Devono in particolare essere riesaminati i seguenti punti:
- l'assoggettamento dei gerenti patrimoniali esteri e in particolare dei gestori degli hedge fund esteri alle autorità svizzere di vigilanza;
- la responsabilità degli istituti e delle persone per i prodotti che propongono;
- l'inasprimento degli obblighi di informazione degli offerenti e degli intermediari, in particolare per quanto riguarda i prodotti strutturati;
- la soppressione degli obblighi di informazione agevolati nei confronti dei cosiddetti investitori "qualificati", purché essi siano dei privati, affinché beneficino della stessa protezione riservata agli investitori ordinari.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è dell'opinione che la legge sugli investimenti collettivi (LICol) offra sufficiente protezione agli investitori:
1. Diversamente dalla vecchia legge sui fondi di investimento, la LICol prevede un assoggettamento obbligatorio del gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale svizzeri, domiciliati in Svizzera. D'altra parte, secondo la LICol i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri con sede in Svizzera possono sottoporsi volontariamente alla vigilanza della Commissione federale delle banche (CFB). Tutto ciò, a condizione che gestiscano investimenti collettivi di capitale assoggettati a un'autorità di vigilanza paragonabile a quella svizzera. Inoltre, all'interno del comitato di direzione del dialogo sulla piazza finanziaria sono in corso discussioni che intendono concedere ai gerenti patrimoniali in Svizzera, che amministrano "offshore funds", la possibilità di sottoporsi in futuro volontariamente alla vigilanza della CFB a condizioni facilitate. In tal modo, sarebbe tra l'altro possibile sorvegliare i gestori di hedge funds che si trasferiscono in Svizzera.
2. La responsabilità è disciplinata dalla LICol in modo adeguato. Infatti, secondo l'articolo 145 LICol, risponde del danno chiunque viola i suoi obblighi, sempreché non provi che nessuna colpa gli è imputabile. Tra questi obblighi rientrano in particolare l'obbligo di fedeltà, di diligenza e di informazione di cui all'articolo 20 LICol.
3. Il 5 settembre 2008 la CFB ha avviato un'indagine conoscitiva relativa al progetto di una circolare concernente regole quadro per la gestione del patrimonio (disponibile solo in tedesco e francese) e al documento di discussione concernente sistemi di incentivo e conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti finanziari. Con i due progetti posti in consultazione, la CFB si prefigge di migliorare la trasparenza del cosiddetto point of sale, in quanto, senza richiederlo, i clienti verrebbero informati sulle conseguenze finanziarie per gli offerenti che risultano dalla vendita di un prodotto finanziario. L'indagine conoscitiva è terminata il 10 novembre 2008. Quando saranno noti i risultati di questa indagine, la CFB si pronuncerà sull'ulteriore modo di procedere.
4. La nuova LICol si distingue per una protezione degli investitori orientata alle varie esigenze di protezione delle diverse categorie di investitori. In futuro verrà fatta la distinzione tra gli investitori comuni e quelli qualificati (ad es. i privati facoltosi che dispongono di investimenti finanziari per almeno 2 milioni di franchi, cfr. art. 6 cpv. 1 OICol). Tale differenziazione permette di proteggere gli investitori conformemente alle loro conoscenze e alle loro possibilità finanziarie in termini di consulenza professionale. Il sistema così introdotto della LICol è quindi flessibile e moderno in quanto si adatta alle esigenze delle diverse categorie di investitori. Per il vasto pubblico è pertanto garantito un livello di protezione maggiore rispetto a quello per gli investitori qualificati.
Riguardo agli obblighi di informazione, gli investitori e gli investitori qualificati vengono per legge di principio trattati allo stesso modo; entrambi devono essere informati in modo trasparente e adeguato. In materia di investimenti collettivi per investitori qualificati è possibile rinunciare, su richiesta, alla stesura di un rapporto semestrale e di un prospetto. Questa distinzione è giustificata a seguito delle differenti esigenze degli investitori qualificati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.