08.3790 · Mozione · 2008-12-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice civile o di qualsiasi altra legge affinché l'obbligo di segnalazione alle autorità di protezione dei minori sia generalizzato in tutti i cantoni svizzeri e contribuisca, grazie a una prassi unificata, a lottare efficacemente contro i maltrattamenti e gli abusi sessuali di cui sono vittima ancora troppi minori.
Begründung
Le numerose testimonianze emerse in occasione della campagna sull'imprescrittibilità dei reati pedofili illustrano come le sofferenze perdurino nell'età adulta quando l'abuso è stato coperto dal silenzio. Per diminuire nelle prossime generazioni il numero di persone ferite a vita occorre agire a monte attraverso l'individuazione precoce e la prevenzione.
L'individuazione precoce attraverso l'obbligo di segnalazione rappresenta un mezzo per porre fine agli abusi di cui è vittima un minore e apportargli l'aiuto da parte di professionisti. Rompere il silenzio significa evitare che questi minori si portino il loro fardello fino all'età adulta, senza riuscire a costruire la propria personalità.
I minori sono in contatto con numerosi adulti (insegnanti, istruttori sportivi, professionisti sanitari, ecclesiastici, educatori, operatori sociali, logopedisti, mediatori, ecc.). La segnalazione al servizio di protezione dei minori deve essere obbligatoria di fronte a un minore che si presume possa essere vittima di maltrattamenti o di abusi sessuali. È inconcepibile lasciarlo solo, in balia della sua situazione, conoscendo i danni che tali atti comportano a lungo termine. Il segreto medico può essere trattato a parte.
L'articolo 210 del Codice penale sottintende un obbligo di segnalazione. Ma i casi sono stati individuati davvero in presenza di leggi cantonali specifiche esplicite. La legge vodese sulla protezione dei minori, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, è esplicita (art. 26 e 62) e ha prodotto effetti immediati: il numero di segnalazioni, spesso situazioni di vecchia data, è aumentato, più minori hanno ricevuto un aiuto ed esiste anche un effetto preventivo nei confronti di altre potenziali vittime. I professionisti dispongono di una procedura chiara, che semplifica la prassi fissando delle responsabilità. Ma le leggi cantonali sono disparate; il rispetto del federalismo non può essere praticato a detrimento di una protezione ottimale dei minori.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale sulla modifica del Codice civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) è stata accolta in votazione finale il 19 dicembre 2008. Il nuovo diritto prevede una disposizione procedurale concernente i diritti e gli obblighi di avviso:
Articolo 443
Quando una persona pare bisognosa d'aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.
Chiunque, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l'autorità di protezione degli adulti. I cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.
Questa disposizione è applicabile anche in relazione all'autorità di protezione dei minori (art. 440 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 314 cpv. 1 nCC). La nozione di "attività ufficiale" secondo l'articolo 443 capoverso 2 nCC va interpretata in senso esteso e comprende l'attività di ogni persona investita di poteri di diritto pubblico, anche se non li esercita nelle vesti di funzionario o impiegato (FF 2006 6463).
L'intervento chiede un obbligo di avviso più esteso, che il Consiglio federale comprende da un punto di vista socio-politico. Propone di respingere la mozione soltanto perché, pur essendo favorevole a un obbligo generale, a livello federale, di avvisare le autorità di protezione dei minori, vorrebbe prevedere determinate deroghe, chiaramente definite dalla legge.
In passato il Consiglio federale si era già rifiutato di introdurre "a livello nazionale l'obbligo per i medici di annunciare le vittime di reati violenti che hanno in cura" (mozione Hutter 07.3598) e un "obbligo di notifica unitario, a livello svizzero, per i casi di violenza umana" (mozione Allemann 07.3697). Gli stessi motivi addotti vanno considerati anche nel presente contesto: l'obbligo generale di denuncia richiesto nell'ambito dei maltrattamenti e dell'abuso sessuale di minori rischia di minare il segreto professionale, che è teso in particolare a creare un rapporto di fiducia. Spesso è proprio la certezza di un tale segreto professionale a consentire di tematizzare il maltrattamento. Un obbligo generale di denuncia sarebbe controproducente in particolare nei casi in cui un bambino non può rivolgersi a una persona di fiducia, poiché non ha la garanzia che le sue affermazioni non saranno riportate a terzi.
Per questi motivi, il Consiglio federale respinge la mozione. Come anticipato, è tuttavia disposto ad accogliere un mandato modificato in termini di contenuto. Fondandosi sull'articolo 121 capoverso 4 della legge sul Parlamento chiede pertanto al Consiglio degli Stati, se il Consiglio nazionale dovesse accogliere la mozione, di modificarla come segue: "Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del Codice civile o di qualsiasi altra legge affinché l'obbligo di segnalazione alle autorità di protezione dei minori sia generalizzato in tutti i cantoni svizzeri con deroghe chiaramente definite ..."
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.