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08.3821 · Mozione · 2008-12-16

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni legali di modo che le prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti di libero passaggio possano essere versate soltanto se il coniuge o il partner registrato dà il proprio consenso per iscritto.

Begründung

Giusta l'articolo 37 capoverso 2 della legge sulla previdenza professionale (LPP), l'assicurato può chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia determinante per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia effettivamente percepite gli sia versato come liquidazione in capitale. Nel suo regolamento l'istituto di previdenza può prevedere per gli aventi diritto la possibilità di optare per una liquidazione in capitale in luogo di una rendita di vecchiaia. Se l'assicurato è sposato o vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento della liquidazione in capitale è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato vi acconsente per iscritto.

Giusta l'articolo 16 capoverso 1 dell'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale (OLP), le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. In questo caso, però, non è necessario il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. È urtante e incomprensibile che all'età di 60 anni un coniuge possa disporre da solo del proprio patrimonio accreditato su una polizza di libero passaggio. La differenza tra l'articolo 37 LPP e l'articolo 16 OLP è inspiegabile.

La sentenza 9C_212/2007 dell'8 maggio 2008 stabilisce che, contrariamente a quanto avviene per la liquidazione in capitale dell'avere di vecchiaia, per il versamento delle prestazioni di un istituto di libero passaggio in seguito al raggiungimento dell'età pensionabile non si richiede il consenso scritto del coniuge. L'introduzione progressiva del requisito del consenso scritto mostrerebbe chiaramente che non vi è alcuna lacuna legale che debba essere colmata dal tribunale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella legislazione vigente, per il versamento della prestazione di vecchiaia di un istituto di libero passaggio, che avviene di regola sotto forma di capitale e per il quale non si può quindi scegliere tra rendita e capitale, non si richiede il consenso del coniuge o del partner registrato. Tuttavia, la possibilità per un assicurato sposato di riscuotere sotto forma di capitale, all'insaputa del coniuge o persino contro la sua volontà, l'intero avere di previdenza di cui dispone presso un istituto di libero passaggio può compromettere anche la previdenza per la vecchiaia del/della consorte. Lo stesso vale per i partner registrati. Per le coppie interessate questa situazione comporta problemi anche nella compensazione previdenziale in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata. I lavori già in corso sui problemi della compensazione previdenziale (un gruppo peritale sta elaborando proposte di soluzione) sono un'ottima occasione per ridefinire la condizione del consenso per le prestazioni di vecchiaia derivanti da un conto o una polizza di libero passaggio.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.