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08.3841 · Mozione · 2008-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica dell'articolo 286 del Codice di procedura penale (CPP) del 5 ottobre 2007, che renda possibili le inchieste mascherate anche nel caso in cui sussista il mero sospetto che stia per essere compiuto un reato grave ai sensi dell'articolo 286 capoverso 2.

Begründung

Nel nuovo Codice di procedura penale (CPP), le inchieste mascherate sono previste solo al fine di investigare su reati gravi già commessi (art. 286 cpv. 1 lett. a CPP). L'attuale legge federale sull'inchiesta mascherata (LFIM), invece, consente di ricorrere a queste misure d'indagine in via preventiva, già prima dell'apertura di un procedimento penale (art. 4 cpv. 1 lett. a LFIM). Con l'entrata in vigore del CPP, la LFIM viene abrogata e quindi viene meno la possibilità di condurre indagini mascherate preventive al fine di impedire il compimento di reati gravi.

In una decisione di principio emessa il 16 giugno 2008 (Corte di cassazione penale 6B.777/2007), il Tribunale federale ha affermato che, dopo l'entrata in vigore del CPP, le operazioni mascherate di polizia finalizzate alla prevenzione di reati sono soggette alla regolamentazione della legislazione cantonale in materia di polizia. Il Tribunale federale ha inoltre fornito un'interpretazione del concetto di inchiesta mascherata: è da considerarsi inchiesta mascherata ai sensi della LFIM ogni contatto stabilito a fini investigativi con una persona sospetta da parte di un agente di polizia non riconoscibile come tale. Poiché nel nuovo CPP svizzero il concetto di agente infiltrato è stato ripreso essenzialmente senza modifiche dalla LFIM, si deve partire dal presupposto che la definizione fornita dal Tribunale federale rimanga valida.

Pertanto, in futuro sarà compito dei cantoni decidere se permettere ai propri agenti di polizia, sulla base di relative autorizzazioni contenute nelle proprie legislazioni in materia di polizia, di impedire, per esempio, che soggetti con tendenze pedofile commettano reati su minori.

Il 30 novembre 2008, accogliendo nettamente l'iniziativa "Per l'imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile", gli elettori hanno dimostrato quanto ritengano importante il perseguimento dei reati contro i minori. Le dichiarazioni raccolte dalla polizia testimoniano che nelle chatroom loro destinate, i minorenni subiscono, in media dopo tre minuti, molestie sessuali finalizzate all'abuso sessuale con possibili danni irreparabili. Alla luce di tali fatti è opportuno che la prevenzione del rischio a favore dei minori tramite inchieste mascherate condotte in Internet sia permessa a livello federale in via preventiva, cioè prima dell'apertura di eventuali procedimenti penali.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'integrazione del Codice di procedura penale chiesta nella mozione, tesa a permettere un'inchiesta mascherata non soltanto quando sussiste un indizio di reato, bensì nella mera presenza della possibilità che stia per essere commesso un reato, va respinta per diversi motivi.

Il Codice di procedura penale disciplina la procedura per il perseguimento e il giudizio di reati (cfr. art. 1 cpv. 1 CPP), ed è quindi applicabile soltanto se sussiste un indizio di reato. Non è tuttavia necessario che il reato sia stato portato a compimento (come, ad es. nel caso in cui degli stupefacenti siano stati consegnati e pagati dall'acquirente); un reato sussiste già quando si oltrepassa la soglia del tentativo. Conformemente all'articolo 260 del Codice penale (CP), in caso di reati particolarmente gravi sono punibili persino gli atti preparatori, mentre, per altri reati, la soglia di punibilità è ampiamente anticipata in altro modo.

Per contro, il Codice di procedura penale non è la sede adatta per disciplinare le misure tese a individuare e impedire i reati che starebbero per essere commessi. Le misure chieste nella mozione consistono in compiti di polizia, che andrebbero disciplinati dal pertinente diritto.

In tale contesto, l'integrazione richiesta sarebbe palesemente in contraddizione con il campo normativo del Codice di procedura penale, poiché non si tratta di una materia di diritto processuale penale. Il suo disciplinamento da parte della Confederazione non può dunque fondarsi sull'articolo 123 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui la legislazione nel campo della procedura penale compete alla Confederazione (cpv. 1). Trattandosi di diritto di polizia, la competenza legislativa è invece in linea di principio appannaggio dei cantoni. Le competenze della Confederazione nell'ambito del diritto di polizia sono solo frammentarie. Tra queste rientra ad esempio la competenza implicita di adottare, in Svizzera e all'estero, le misure necessarie per la protezione propria e dei suoi organi ed istituzioni. Inoltre, in alcuni rari casi pratici, dall'obbligo di coordinamento di cui all'articolo 57 capoverso 2 della Costuzione è stata desunta una competenza legislativa della Confederazione in materia di sicurezza interna. Si trattava di questioni inerenti alla sicurezza, che rientravano almeno in parte nella competenza della Confederazione e che, pertanto, richiedevano un coordinamento sotto la direzione della Confederazione o con il suo coinvolgimento. La competenza della Confederazione non rivestiva tuttavia un'importanza marginale. Questo modo di vedere non consente di desumere una competenza della Confederazione a disciplinare l'inchiesta mascherata al fine di individuare e impedire i reati. Tuttavia, la Confederazione esaminerà, nell'ambito della revisione della legislazione federale in materia di polizia, se rendere possibile un'inchiesta mascherata prima dell'apertura di un procedimento penale negli ambiti in cui dispone di competenze legislative in materia di polizia.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.