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08.3886 · Mozione · 2008-12-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di fare quanto necessario al fine di reintrodurre, nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, i contingenti anche nei confronti dei cosiddetti vecchi Stati membri dell'UE.

Begründung

Da giugno 2007 non vi sono più contingenti per i cosiddetti "vecchi" Stati membri dell'UE, ossia gli UE 15 (Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Svezia, Spagna, Gran Bretagna) nonché Cipro e Malta. Stando al portale informativo della Confederazione, l'immigrazione dai vecchi Stati membri dell'UE non è aumentata sensibilmente. Sono giunti soltanto lavoratori ben qualificati, necessari per la nostra economia. Da allora le richieste di permesso di dimora sono cresciute considerevolmente. Oltre la metà di queste persone hanno comunque già lavorato in Svizzera come dimoranti temporanei o frontalieri. Tuttavia, gli uffici regionali di collocamento e le agenzie di lavoro temporaneo valutano la situazione in modo diverso. Apparentemente le persone in cerca d'impiego provenienti da determinati Paesi sarebbero particolarmente selettive e in parte non avrebbero fretta di trovare un lavoro. Sempre più persone sembrano preferire percepire il sussidio di disoccupazione in Svizzera piuttosto che nel Paese d'origine. Infatti l'indennità di disoccupazione in Svizzera è più elevata di quella erogata ad esempio in Germania. Lo stesso discorso vale per l'assistenza sociale. Anche se non è possibile passare direttamente al sistema di assistenza sociale, bastano comunque pochi mesi di lavoro per aver diritto all'aiuto nel nostro Paese.

Questi segnali attirano l'attenzione. Gli accordi esistenti autorizzano la Svizzera a reintrodurre un contingentamento a tutela del Paese. Ora occorre avviare i colloqui a tal fine con l'UE. In seguito alla crisi economica, la situazione sul mercato del lavoro dovrebbe peggiorare ulteriormente. Il Consiglio federale deve intervenire prima che occorra aumentare i contributi AD e quindi rincarare i costi salariali accessori.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal 1° giugno 2007 per i cittadini dell'UE 15 (Belgio, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Austria, Portogallo, Svezia, Spagna, Gran Bretagna) nonché Cipro e Malta vige la libera circolazione delle persone senza limitazioni. Secondo la clausola speciale di salvaguardia (clausola valvola) dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 10 cpv. 4), la Svizzera può reintrodurre temporaneamente, a determinate condizioni, contingenti nei confronti dei cittadini degli Stati aderenti all'accordo. La clausola valvola può essere invocata nei confronti di tali Paesi al massimo fino al 31 maggio 2014.

Nel primo anno dopo l'entrata in vigore della libera circolazione delle persone senza limitazioni (1° giugno 2007 a 31 maggio 2008), le condizioni per invocare la clausola valvola per i permessi di dimora erano adempiute dal punto di vista meramente quantitativo. In considerazione della situazione congiunturale e occupazionale nonché della costante domanda di lavoratori, il Consiglio federale ha tuttavia rinunciato a far ricorso a tale clausola. A tenore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, la clausola valvola può essere invocata di anno in anno con effetto dal 1° giugno (inizio del periodo di computo).

Di norma, la disoccupazione aumenta in periodi economicamente difficili, e la situazione attuale non fa eccezione. La contrazione della crescita economica dovrebbe tradursi anche in un calo dell'immigrazione congiunturale. Infatti negli ultimi mesi del 2008 è diminuita anche la domanda di permessi di dimora. Gli immigrati provenienti dall'UE sono perlopiù giovani, qualificati e mobili. Presentano un minore rischio di disoccupazione e sono propensi a trasferirsi in un altro Paese per un nuovo lavoro.

Anche i cittadini dell'UE dimoranti in Svizzera hanno diritto all'indennità di disoccupazione se hanno lavorato nel nostro Paese e versato i rispettivi contributi per dodici mesi; in parte possono essere conteggiati i contributi versati all'estero. Tuttavia, l'assicurazione contro la disoccupazione applica attualmente meccanismi regolatori e sanzionatori efficaci e ad ampio raggio, tesi a combattere gli abusi.

Tutti i beneficiari dell'indennità di disoccupazione devono cercare attivamente un nuovo posto di lavoro subito dopo il licenziamento, comprovando a scadenza mensile presso gli uffici regionali di collocamento gli sforzi profusi. Devono inoltre accettare un'occupazione adeguata (anche con uno stipendio notevolmente inferiore). Se non si sforzano a sufficienza, violano l'obbligo di fornire informazioni veritiere, sono disoccupati per propria colpa o non accettano un'occupazione adeguata proposta da un'autorità, sono sanzionati con la soppressione di indennità giornaliere (da 1 a 60 giorni per violazione). La ripetuta mancata osservanza degli obblighi comporta la perdita del diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

In caso di disoccupazione involontaria di lunga durata, la proroga del permesso B può essere limitata a un anno e infine revocata. Se rinuncia volontariamente al proprio lavoro, la persona non ha diritto a usufruire dell'assistenza sociale e, una volta trascorso il periodo in cui è corrisposta l'indennità di disoccupazione, non ha più diritto al permesso di domicilio.

Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP, unitamente al DFE e al DFAE e coinvolgendo le parti sociali, di controllare costantemente l'andamento dei permessi rilasciati e di seguire le ripercussioni sulla situazione economica e del mercato del lavoro in Svizzera.

Il Consiglio federale esaminerà pertanto prima della fine di maggio 2009 se i presupposti quantitativi per invocare la clausola valvola sono adempiuti e, in caso affermativo, se tale procedura sia opportuna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.