08.3900 · Interpellanza · 2008-12-18
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In relazione alla vaccinazione contro la malattia della lingua blu e ai requisiti per la sua omologazione, nonché agli effetti sulla qualità dell'alimentazione e ai possibili danni per i consumatori, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Su quali basi giuridiche poggia la decisione dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV) di modificare l'ordinanza sulle epizoozie allo scopo di inserirvi la malattia della lingua blu come epizoozia, se dal punto di vista tecnico non sussiste alcuna epizoozia?
2. Per quale ragione la vaccinazione viene praticata, su raccomandazione dell'UFV, se non dispone dell'omologazione di Swissmedic?
3. Secondo i dati dell'Istituto svizzero di virologia e d'immunoprofilassi (IVI) nessuno dei prodotti è corredato di documentazione. Inoltre nessuno dei prodotti soddisfa i requisiti posti dall'Agenzia europea per i medicinali (EMEA) - alle condizioni agevolate previste per i casi di emergenza - e ciò vale anche per i criteri di cui all'articolo 9 capoverso 4 LATer. Alla luce di questi fatti, come giustifica il Consiglio federale l'autorizzazione dei vaccini e l'obbligo di vaccinazione?
4. Tra i componenti dei vaccini vi sono sostanze come l'idrossido di alluminio, l'ossido di mercurio e le saponine. Tutte le sostanze citate sono presenti in quantità fino a tre volte superiori ai valori limite previsti dall'OMS per chilogrammo di peso corporeo. Come valuta il Consiglio federale il superamento - in alcuni casi considerevole - dei valori limite? Come intende garantire la tutela dei consumatori contro la contaminazione dei latticini e dei prodotti a base di carne causata dalla vaccinazione?
5. In contrasto con quanto previsto all'articolo 32 capoverso 1 lettere b-d LFE, secondo l'articolo 239h OFE non vengono concesse indennità per perdite di animali causate dalla vaccinazione contro la malattia della lingua blu. Quali sono le basi giuridiche di tale deroga?
6. Come viene indennizzato l'aumento dei danni causati agli animali interessati?
7. Per quale ragione l'UFV effettua il calcolo dei possibili danni partendo da un importo di 80 centesemi per chilogrammo di latte, ricalcolato sulla base di studi relativi al prezzo del latte?
8. Come si può garantire che i componenti nocivi del vaccino, tramite la concimatura, non finiscano nei cicli ambientali causando ulteriori contaminazioni di derrate alimentari?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La malattia della lingua blu (Blue tongue; qui appresso BT) è una malattia virale dei ruminanti trasmessa da punture di insetti. Secondo la legge sulle epizoozie il Consiglio federale designa le epizoozie ed emana le prescrizioni generali di lotta contro di esse (art. 1 e 10 LFE; RS 916.40). Gli importanti focolai di BT comparsi in diversi Paesi dell'Europa occidentale hanno evidenziato che i mezzi attualmente a disposizione non consentono di eliminare l'agente patogeno all'origine di questa malattia. Con la modifica del 14 maggio 2008, il Consiglio federale ha aggiornato le prescrizioni di lotta alla malattia contemplate dall'ordinanza sulle epizoozie (art. 239a segg. OFE; RS 916.401). In particolare, il Consiglio federale ha attribuito all'Ufficio federale di veterinaria (UFV) la facoltà di prescrivere vaccinazioni contro la BT (art. 239g OFE). Nel quadro dell'indagine conoscitiva a cui hanno partecipato i cantoni e le organizzazioni del settore agricolo, il provvedimento relativo alla vaccinazione degli animali è stato accolto favorevolmente. La campagna di vaccinazione avviata nel 2008 ha permesso di impedire che l'epizoozia si propagasse sul territorio svizzero e di evitare perdite economiche a danno dell'agricoltura.
2./3. L'organo competente in materia di omologazione dei prodotti immunobiologici per uso veterinario è l'Istituto di immunologia e d'immunoprofilassi (IVI), subordinato all'UFV (art. 44 dell'ordinanza sui medicamenti; RS 812.212.21; art. 8 cpv. 3 dell'ordinanza sull'organizzazione del DFE; RS 172.216.1). Esso esamina i vaccini allo scopo di accertarne l'efficacia e l'innocuità. Inoltre, secondo l'articolo 48 OFE i vaccini da utilizzare nel quadro della lotta alle epizoozie devono essere ammessi dall'UFV. Per tutti e tre i vaccini impiegati in Svizzera la documentazione relativa all'omologazione è stata fornita ed è stata esaminata dall'IVI. La documentazione fornita nel maggio 2008 non era ancora sufficiente per un'omologazione ordinaria dei vaccini contro la BT. A causa del rischio incombente di epizoozia l'IVI ha raccomandato di somministrare i vaccini durante un limitato periodo di tempo. Negli ultimi anni vaccini dello stesso tipo, impiegati contro altri sierotipi della BT, ne sono stati utilizzati milioni di volte in Europa.
4. I vaccini vengono prodotti da fabbricanti noti e, sotto il profilo della composizione e della quantità, corrispondono agli standard a cui normalmente si fa riferimento nel caso di molti vaccini omologati. Inoltre, i vaccini utilizzati sono stati oggetto di un'indagine scientifica svolta sul campo dall'IVI. Nelle derrate alimentari non è stata rilevata la presenza di residui dei vaccini. Si può escludere la presenza di rischi per i consumatori.
5./6. Secondo l'articolo 32 capoverso 1 LFE il Consiglio federale può limitare l'obbligo relativo al versamento delle indennità cantonali per le perdite di animali; ciò è stato fatto in relazione a tutte le epizoozie da combattere. Per quanto concerne la BT, conformemente all'articolo 239h OFE sono indennizzate unicamente le perdite di animali che - ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettera a LFE - soccombono o che devono essere abbattuti a causa di un'epizoozia. La campagna di vaccinazione ha impedito la diffusione della BT e grazie ad essa il numero di animali che sono stati abbattuti, poiché colpiti gravemente dalla BT, è stato scarso. Queste perdite di animali vengono indennizzate dai cantoni secondo le direttive dell'UFV relative alla stima degli animali nella lotta contro le epizoozie, del 20 novembre 2006.
7. Sul sito Internet dell'UFV è stato pubblicato, a scopo informativo, uno studio sulle possibili perdite economiche svolto nella Renania settentrionale-Vestfalia (in Germania). I prezzi del latte che figurano nello studio suddetto corrispondono a quelli applicati in Germania.
8. I vaccini contengono un virus inattivato, adiuvanti e, se del caso, conservanti. Il virus inattivato e parte degli adiuvanti vengono metabolizzati e trasformati in sostanze innocue. L'adiuvante idrossido di alluminio e il conservante rimangono nel punto di applicazione del vaccino o vengono espulsi dall'organismo. Entrambi i componenti sono presenti nel vaccino in quantità tanto piccole da risultare trascurabili e non comportano alcuna contaminazione di derrate alimentari.
Risposta del Consiglio federale.