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08.3949 · Interpellanza · 2008-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Minacciato da milizie islamiste poiché collabora con l'esercito americano in Iraq in qualità di traduttore, un cittadino iracheno raggiunge la Svizzera dopo aver lasciato il suo Paese in cerca d'asilo. Senza negare le sue affermazioni, ma applicando la logica degli accordi di Dublino, la Svizzera rinvia questa persona in Svezia, che a sua volta la vuole rinviare in Grecia dove rischia di essere allontanata... in Iraq. Questo caso appare nel film "La forteresse".

1. Il Consiglio federale non ritiene questa situazione profondamente scioccante dal punto di vista morale ed etico?

2. Non può prevedere l'introduzione di un sistema derogatorio alla logica implacabile del principio del rinvio nel Paese precedente nel caso in cui l'analisi materiale della domanda d'asilo non sia la stessa in ogni Paese?

3. Il Consiglio federale non teme che le popolazioni dei Paesi del Sud e in particolare dei Paesi in cui regnano dittatori o potentati percepiscano sempre meno la Svizzera come Paese tutore dei diritti umani?

Stellungnahme des Bundesrates

L'accordo di associazione a Dublino, in vigore dal 12 dicembre 2008, disciplina la competenza di un determinato Stato Dublino per la procedura d'asilo e di allontanamento. Nello Spazio Dublino soltanto un Paese è competente per l'esame di una domanda d'asilo in base ai criteri stabiliti nell'accordo. Al momento dell'esecuzione della procedura si applica il diritto dello Stato Dublino competente, che varia a seconda del Paese in questione. L'Unione europea ha tuttavia profuso diversi sforzi tesi a conseguire un'armonizzazione e a fissare determinati standard, soprattutto per la procedura d'asilo. A Dublino aderiscono, oltre alla Svizzera, i 27 Stati membri dell'Unione europea, nonché la Norvegia e l'Islanda. Tutti gli Stati Dublino hanno firmato sia la Convenzione sullo statuto dei rifugiati sia la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il sistema derogatorio proposto riprende il principio secondo cui la Svizzera non deve consegnare a un Paese terzo un richiedente l'asilo che adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'articolo 3 della legge sull'asilo. La normativa pertinente figura all'articolo 34 capoverso 3 lettera b della legge sull'asilo. In occasione della sessione primaverile 2008, tale disposizione è stata tuttavia adeguata: la deroga non si applica più se il Paese terzo è uno Stato Dublino e se in tale Paese l'allontanamento è eseguito in base all'accordo di associazione a Dublino.

Tuttavia, l'accordo di associazione a Dublino continua a permettere alla Svizzera di eseguire la procedura di asilo e di allontanamento nel singolo caso (la cosiddetta entrata in materia o clausola di sovranità), in particolare se lo Stato Dublino competente non garantisce il rispetto delle convenzioni citate.

Risposta del Consiglio federale.

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