08.3950 · Interpellanza · 2008-12-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha deciso di avviare colloqui preliminari per garantire che la Svizzera benefici nell'ambito del sistema REACH dello stesso trattamento riservato ai Paesi dell'UE. Poiché è una questione di notevole importanza per l'economia svizzera chiedo al Consiglio federale quanto segue:
1. È possibile stimare i costi e gli svantaggi per la competitività dell'economia svizzera, causati da questa situazione? Come possono essere quantificate le eventuali stime?
2. A che punto sono i colloqui preliminari? È possibile stabilire sin d'ora una data per avviare delle vere e proprie trattative?
3. A che punto sono i lavori preliminari per l'adeguamento della legislazione in Svizzera? Vi sono resistenze da parte di determinati settori?
4. Il Consiglio federale è disposto a perseguire con la necessaria energia le trattative e l'adeguamento della legislazione svizzera?
5. Il Consiglio federale ritiene che esista una possibilità nell'ambito della registrazione per sostenere le imprese svizzere, in particolare quelle piccole e medie, particolarmente penalizzate da un rapporto sfavorevole tra il costo della registrazione e la loro cifra d'affari?
Begründung
Le sostanze chimiche possono essere messe in circolazione nell'UE e nell'ambito dell'applicazione di REACH soltanto se sono già state registrate. REACH è di per sé un sistema adeguato, che permette un elevato livello di sicurezza e, grazie al vasto territorio in cui è in vigore, anche dei costi sostenibili. REACH ha un impatto negativo sulle imprese svizzere per il fatto che le sostanze già registrate nell'UE importate in Svizzera devono essere registrate una seconda volta se vengono riesportate nell'UE come componente di un prodotto. Ciò obbliga a rendere pubbliche le formulazioni, mettendo in tal modo in pericolo la protezione del know how delle aziende svizzere. Dal canto loro, fornitori nell'UE non sono necessariamente disposti a rendere pubbliche le loro formulazioni, dato che esprimono le stesse riserve. Ogni registrazione o messa a disposizione della documentazione necessaria implica dei costi, la cui incidenza aumenta proporzionalmente al calo della relativa cifra d'affari nell'ambito della loro riesportazione. Di conseguenza, le piccole e medie imprese orientate all'esportazione sono particolarmente colpite.
Stellungnahme des Bundesrates
In seguito all'entrata in vigore il 1° giugno 2007 nell'UE del regolamento sui prodotti chimici REACH sono sorte differenze significative tra la legislazione svizzera sui prodotti chimici e le nuove normative europee sui prodotti chimici. Fatto salvo qualche vantaggio per la competitività della Svizzera, da queste differenze risultano notevoli ostacoli al commercio. Soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) svizzere e le aziende commerciali orientate all'esportazione sono confrontate con oneri della prova e obblighi di (pre)registrazione complessi e difficili da adempiere. Inoltre, nel medio e lungo periodo, assisteremo a una diminuzione del livello di protezione offerto all'uomo e all'ambiente in Svizzera rispetto a quello esistente nell'UE. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che la Svizzera deve reagire. Per tale motivo, con decreto del 29 ottobre 2008, ha incaricato il DFI di istituire con effetto immediato presso l'organo di notifica per i prodotti chimici, sportello comune di UFAM, UFSP e SECO, un servizio di notifica per tali prodotti e di di tenerlo aperto, per il momento, fino alla fine del 2010. Inoltre, ha dato mandato a DFI, DATEC, DFAE e DFE di avviare colloqui esplorativi con l'UE, di valutare le opportunità e le condizioni quadro per una collaborazione con la stessa, segnatamente con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a Helsinki, e di inoltrare nella seconda metà del 2009 il relativo rapporto.
1. Con il sostegno di un gruppo di esperti esterni all'amministrazione, un gruppo di lavoro interdipartimentale ha esaminato, nel quadro di un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), le conseguenze che REACH avrà per la Svizzera. Il gruppo ha analizzato i costi nel caso in cui la legislazione svizzera sui prodotti chimici non venisse adattata a REACH come pure i costi legati alle tre opzioni (adattamento da parziale a totale). I risultati di questo studio sono stati pubblicati nel novembre 2007 dall'UFAM.
Il mancato adattamento a REACH avrebbe costi diretti (costi d'esame, costi per le schede di dati di sicurezza e i rapporti di sicurezza, emolumenti) a carico dell'industria chimica svizzera da 196 a 949 milioni di franchi su un periodo di undici anni.
L'adattamento totale a REACH comporterebbe per l'industria chimica, sempre sull'arco di undici anni, costi supplementari diretti da 89 a 167 milioni di franchi. Tali costi potrebbero essere ridotti rinunciando all'adozione di elementi specifici di REACH (prescrizioni per i prodotti intermedi o per i prodotti esportati in Stati non membri dell'UE o dello SEE). Tuttavia, non è stato possibile stabilire i costi a carico dei produttori di formulazioni di sostanze chimiche e degli utilizzatori di prodotti chimici dato che non si hanno ancora dati sufficienti sull'incidenza di REACH sui costi a carico della catena di approvvigionamento. Non si possono neanche quantificare i costi che si potrebbero evitare riducendo gli oneri amministrativi con la registrazione centrale a Helsinki.
Rispetto alle aziende con sede nell'UE, il mancato adattamento della Svizzera alla normativa REACH potrebbe comportare per l'industria svizzera dei vantaggi per l'esportazione in Paesi terzi, ma produrrebbe anche degli ostacoli tecnici al commercio con conseguenti ripercussioni sulla competitività delle esportazioni svizzere nell'area dell'UE.
2. I contatti con la CE sono già stati stabiliti. Tuttavia, i colloqui esplorativi sono ancora nella fase iniziale. La decisione di conferire un mandato per avviare dei negoziati con la CE su una convenzione nel settore dei prodotti chimici sarà presa dal Consiglio federale soltanto quando i risultati di tali colloqui saranno noti e sarà disponibile il relativo rapporto.
3. Con la decisione presa ora di procedere a una seconda revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim), per ridurre gli ostacoli al commercio il Consiglio federale ha promosso a livello di ordinanza i primi adattamenti a REACH decretandone l'entrata in vigore al 1° febbraio 2009. Ad esempio, sono stati ridotti i requisiti per la notifica di nuove sostanze, mentre i requisiti per i contenuti delle schede di dati di sicurezza sono stati adeguati a quelli dell'UE.
Tuttavia, l'adozione di elementi centrali di REACH renderebbe necessaria l'attuazione di modifiche sostanziali a livello legislativo (legge sui prodotti chimici, LPChim; legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb). Il Consiglio federale ha incaricato il DFI e il DATEC di illustrare le modifiche della LPChim e della LPAmb necessarie alla loro armonizzazione con REACH per quanto riguarda i requisiti di valutazione e per l'esame di prodotti chimici da un lato e gli obblighi di comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento dall'altro. I lavori concreti per la revisione della legge possono essere avviati soltanto quando i risultati dei colloqui esplorativi con la CE saranno noti. L'analisi d'impatto della regolamentazione, pubblicata dall'UFAM nel novembre 2007, ha mostrato che il recepimento autonomo di REACH in Svizzera in assenza di una convenzione che regoli la collaborazione fra la Svizzera e l'UE comporterebbe notevoli oneri supplementari sia per l'industria che per le autorità esecutive. Il Consiglio federale deciderà, presumibilmente nella seconda metà del 2009, gli ulteriori passi da compiere e lo farà sulla base degli accertamenti condotti da DFI e DATEC e dei risultati emersi dai colloqui esplorativi.
Sinora, il gruppo d'interesse Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC) si è espresso in favore di un rinvio momentaneo dell'adozione integrale di REACH senza tuttavia rinunciare a seguirne attivamente l'applicazione nella CE.
4. Il Consiglio federale continuerà con i lavori di preparazione.
5. Il servizio di notifica per i prodotti chimici, istituito in seguito a una decisione del Consiglio federale e già operativo, sarà utile all'adempimento degli obblighi previsti da REACH, in particolare da parte delle PMI che esportano nell'UE. Inoltre, il DFE è intervenuto più volte presso la Commissione CE al fine di prevenire nuovi ostacoli al commercio e a favore di un'interpretazione e di un'attuazione pragmatica delle prescrizioni sulla preregistrazione e la reimportazione nella CE. La via più appropriata per permettere alle imprese svizzere di beneficiare di facilitazioni amministrative sarebbe quella di stipulare un accordo bilaterale con la CE.
Risposta del Consiglio federale.