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08.3977 · Interpellanza · 2008-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Le catene tedesche di supermercati discount Aldi e Lidl puntano al mercato svizzero, dove stanno creando una rete di filiali. Siccome le singole filiali necessitano molto meno di 500 posti auto o di 7500 metri cubi di superficie di vendita, non sono soggette all'obbligo di sottoporsi all'EIA. Sebbene anche piccoli centri commerciali di questo genere costituiscano delle strutture che generano un intenso traffico, e che pertanto - conformemente all'articolo 4 OEIA e alla stregua dei grandi centri commerciali - dovrebbero rispettare appieno le disposizioni di diritto materiale in materia di protezione dell'ambiente, proprio a causa del mancato assoggettamento all'EIA viene loro spesso autorizzato un numero molto maggiore di posti auto per ogni 100 metri cubi di superficie di vendita rispetto ai grandi centri, senza esigerne la gestione.

A questo proposito, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Che cosa fa il Consiglio federale per garantire che anche i piccoli centri commerciali rispettino appieno le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente?

2. Che cosa fa il Consiglio federale per garantire ai centri commerciali piccoli e a quelli grandi gli stessi diritti e doveri o per evitare la concorrenza sleale, in particolare per quanto riguarda il numero di posti auto e la gestione degli stessi?

3. Il diritto di ricorso delle autorità secondo l'articolo 56 LPAmb non dipende dall'EIA. L'UFAM potrebbe pertanto ricorrere contro delle autorizzazioni di costruzione accordate a filiali Aldi o Lidl che non intraprendono misure per limitare il traffico, almeno nei casi in cui tali misure sono previste a grandi linee nel piano cantonale di misure in materia di igiene dell'aria, e se la succursale interessata è situata in una zona che presenta un inquinamento elevato dell'aria. L'UFAM ha già presentato ricorsi simili? Se no, perché?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sia i centri commerciali grandi che quelli piccoli sono tenuti a rispettare appieno le disposizioni del diritto ambientale. I cantoni sono responsabili dell'applicazione di tali norme da parte dei centri commerciali. In qualità di autorità di sorveglianza, la Confederazione si impegna affinché i cantoni applichino correttamente le norme del diritto federale.

2. In generale, quando i centri commerciali sono situati in zone che rientrano nel piano dei provvedimenti, sono i cantoni a disporre una regolamentazione dei posti auto e la relativa gestione. I piani dei provvedimenti vengono elaborati se viene stabilito che, malgrado i limiti preventivi delle emissioni, vi sono immissioni eccessive attribuibili all'infrastruttura per i trasporti o a vari impianti stazionari. I cantoni dispongono di un notevole margine discrezionale nella concezione del piano dei provvedimenti. Spetta ad essi stabilire se la regolamentazione dei posteggi deve essere decretata per legge soltanto per i grandi centri commerciali o anche per quelli di piccoli e medie dimensioni, tenendo tuttavia presenti i principi dell'uguaglianza del diritto, la compensazione degli oneri e della proporzionalità. Nella sua risposta alla mozione Amherd 08.3090, "Garanzia dei diritti acquisiti per gli edifici costruiti secondo il diritto vigente", il Consiglio federale ha ricordato che è disposto ad assistere i cantoni a coordinare meglio i piani dei provvedimenti in materia di protezione dell'aria per quanto riguarda i grandi generatori di traffico.

3. Secondo l'articolo 56 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), il diritto di ricorso delle autorità non si limita ai progetti che sottostanno all'EIA. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è in linea di massima autorizzato ad avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto federale e da quello cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali nell'applicazione della LPAmb e delle relative disposizioni esecutive. In generale, l'UFAM esercita il diritto di ricorso quando le decisioni delle autorità cantonali violano in modo netto la legislazione in ambito ambientale. Casi simili si verificano piuttosto raramente.

L'ultimo ricorso di un'autorità federale concernente la richiesta di posteggi da parte di un centro commerciale risale al 1993. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), allora competente in materia, aveva presentato ricorso contro il progetto di ingrandimento del posteggio coperto di un centro commerciale, poiché era in conflitto con le disposizioni di protezione dell'aria. Il Tribunale federale aveva dato seguito alle richieste del DFI, ammettendo il ricorso (cfr. decisione del Tribunale federale del 17 maggio 1995, 1A.251/1993, consid. 4d, pubblicata nella URP/DEP 1995, p. 498 segg.).

Risposta del Consiglio federale.