08.3985 · Mozione · 2008-12-19
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
1. rendere pubblico il contratto d'acquisto tra il DDPS, rappresentato da Armasuisse, e il comune di Langnau i. E. concernente l'area dell'arsenale di Langnau;
2. dare in particolare informazioni sull'inusuale obbligo contrattuale in base al quale l'acquirente deve cedere in diritto di superficie l'area ai promotori di un nuovo stadio del ghiaccio;
3. esprimersi in merito alle basi legali che consentono al DDPS di prescrivere all'acquirente di un suo immobile il futuro scopo d'utlizzazione;
4. fare trasparenza sui preparativi di questa compravendita (bando pubblico, stima dei periti, valutazione di alternative e trattamento di altre offerte);
5. presentare un elenco di tutte le vendite di immobili effettuate da Armasuisse negli ultimi sei anni, completo dei prezzi raggiunti (per l'intero oggetto e per metro quadrato);
6. indicare, infine, chi ha controllato rispettivamento chi controllerà in futuro questi affari milionari di Armasuisse per quanto riguarda la conformità alle leggi e l'economicità.
Begründung
Dopo la pubblicazione di numerosi articoli sulla vendita dell'area dell'arsenale di Langnau i. E. da parte di Armasuisse al comune di Langnau e la conferenza stampa del sindaco di Langnau e del presidente della squadra SCL Tigers, il consigliere nazionale Hans Grunder, continua a non esserci chiarezza in merito allo svolgimento dell'affare, al prezzo e agli obblighi imposti all'acquirente.
Le informazioni richieste sono necessarie affinché sia possibile smentire le voci di presunti "favoritismi".
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel novembre 2008 il DDPS è stato invitato dalla Delegazione delle finanze dell'Assemblea federale a illustrare la sua prassi nelle vendite di immobili del patrimonio dell'esercito, segnatamente per quanto riguarda i processi e le competenze decisionali nell'affare immobiliare di Langnau. La Delegazione delle finanze ha ricevuto un rapporto scritto e le sono stati trasmessi i documenti relativi alla prassi di vendita del DDPS in generale, la perizia del 24 giugno 2004 sul valore commerciale e il contratto del 4 ottobre 2004 istituente un diritto di compera. Il Consiglio federale ritiene che in questo modo la richiesta dell'autore della mozione di rendere pubblico l'affare immobiliare sia stata soddisfatta.
2./3. Il contratto istituente un diritto di compera non contiene alcun obbligo contrattuale inusuale, segnatamente non contiene alcun obbligo per il comune di cedere l'area in diritto di superficie ai promotori di un nuovo stadio del ghiaccio. Nel contratto è stato tuttavia stabilito che la Confederazione mette a disposizione il fondo per la realizzazione di un impianto pubblico di importanza regionale per gli sport del ghiaccio e per tale motivo il diritto di compera può essere esercitato soltanto per la realizzazione di un simile impianto. Con questa disposizione, il DDPS si è cautelato contro l'esercizio del diritto di compera per altri scopi, quali la costruzione di abitazioni, l'insediamento di industrie ecc. Questa condizione iscritta nel contratto istituente un diritto di compera corrisponde alla volontà di entrambe le parti.
4. Lo svolgimento dell'affare è conforme alla prassi usuale. Gli immobili che, come l'arsenale di Langnau i. E., sono situati in una zona riservata agli impianti pubblici e che pertanto sono commerciabili soltanto in misura limitata, non sono oggetto di un bando pubblico. Dopo l'allestimento di una perizia del valore di mercato hanno luogo con il comune interessato o il cantone i negoziati per la vendita. La stima serve alle parti (comune/cantone e Confederazione) per la determinazione del prezzo.
Sulla base della perizia relativa al valore commerciale, considerando una superficie non edificabile di circa il 10 per cento (zona protetta delle rive dell'Ilfis) e i costi per i necessari lavori di demolizione, il valore di mercato dell'area è stato stabilito in 1 562 000 franchi. Questo prezzo d'acquisto è stato concordato in maniera vincolante dalle parti mediante contratto del 4 ottobre 2004 istituente il diritto di compera e il diritto di compera è stato iscritto per cinque anni nel registro fondiario. L'effettiva vendita dell'area dell'arsenale non ha finora ancora avuto luogo, poiché il comune non ha ancora esercitato il diritto di compera. Qualora, entro 15 anni dalla vendita, il fondo dovesse essere integralmente o parzialmente trasformato in una zona industriale o artigianale, il diritto della Confederazione di partecipazione agli utili è garantito per contratto.
Armasuisse Immobili è competente per l'osservanza della direttive, le trattative di vendita e la conclusione dei contratti. Nel 2005, l'affare immobiliare di Langnau è stato esaminato dall'Ispettorato delle finanze di Armasuisse e giudicato come svolto correttamente.
5. Un elenco dettagliato di tutte le vendite immobiliari degli ultimi sei anni è già stato presentato alla Delegazione delle finanze unitamente al rapporto menzionato in precedenza.
6. Gli affari immobiliari del DDPS sono soggetti a controlli regolari da parte dell'Ispettorato delle finanze di Armasuisse e del Controllo federale delle finanze.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.