Produzione da parte di imprese svizzere negli insediamenti israeliani situati nei territori occupati
08.4000 · Interpellanza · 2008-12-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale ha la certezza che nessun'impresa svizzera produca o sia in altro modo attiva negli insediamenti israeliani situati nei territori occupati da Israele? Il Consiglio federale può garantire che nessun'impresa svizzera o società ubicata in Svizzera detenga partecipazioni o collabori con imprese israeliane attive nei suddetti insediamenti?
2. Stando a informazioni diramate da organizzazioni non governamentali, da chiese e dai media, i prodotti di Soda Club per la preparazione dell'acqua di soda (Maaleh Adumim) e gli articoli cosmetici della ditta israeliana Ahava (sul Mar Morto) verrebbero prodotti in questi insediamenti. Il Consiglio federale ritiene giustificata l'importazione in Svizzera di questi beni economici di produzione illecita?
3. Se sì, su quale base legale?
4. Se no, cosa prevede di intraprendere il Consiglio federale per impedire queste importazioni illegali?
5. Cosa intraprende il Consiglio federale per garantire che i consumatori siano informati correttamente sulla provenienza della merce in commercio?
6. Cosa intraprende il Consiglio federale per accertarsi che i prodotti agricoli provenienti da Israele giungano effettivamente da tale Paese e non dai territori palestinesi occupati (ad esempio datteri della Valle del Giordano)?
Begründung
In ottobre, SwedWatch ha pubblicato un rapporto in cui veniva riferito che l'impresa svedese Assa Abloy (sistemi di sicurezza) possiede una società, la Mul-T-Lock, che produce nell'insediamento israeliano di Barkan, situato in Cisgiordania. La pubblicazione del rapporto ha scatenato, in Svezia, un violento dibattito pubblico e politico sulla sede di produzione illegale di tale società, costringendo la Assa Abloy a chiudere la sede in questione e a trasferire la produzione altrove.
In novembre, la multinazionale Unilever ha deciso di cedere la sua quota di partecipazione del 51 per cento nell'impresa Beigel & Beigel (produzione di brezel e snack), attiva pure lei a Barkan, a causa della produzione illecita in un insediamento.
Secondo la Convenzione di Ginevra, gli investimenti e la produzione negli insediamenti situati nei territori occupati sono illeciti. In qualità di Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera deve badare in modo particolarmente vigile al rispetto del diritto internazionale.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale prende tutti i provvedimenti necessari affinché le importazioni dal territorio palestinese occupato da Israele siano registrate in modo corretto dal punto di vista tecnico doganale.
Il controllo delle imprese svizzere all'estero non fa parte dei compiti della Confederazione e sarebbe comunque possibile soltanto in misura molto ridotta a causa del principio di territorialità di sovranità nazionale. Inoltre, non sono state applicate misure di embargo economico, né restrizioni commerciali nei confronti di Israele o dei territori palestinesi occupati, sia da parte dell'ONU, che dell'UE e della Svizzera.
La comunità internazionale - inclusa la Svizzera - non riconosce i territori palestinesi occupati da Israele, insediamenti inclusi, come territorio israeliano.
Se una merce prodotta nei territori palestinesi occupati soddisfa le condizioni dell'accordo interinale tra gli Stati dell'AELS e l'Autorità palestinese, può essere importata in Svizzera al tasso doganale preferenziale previsto da tale accordo. La prova preferenziale deve indicare quale territorio d'origine "West-Bank" o "Gaza Strip". Una tale merce non soddisfa invece i criteri dell'accordo di libero scambio tra AELS e Israele. Inoltre, nel diritto commerciale internazionale non esistono basi legali per impedire l'importazione di tali beni.
In seguito a una decisione del comitato misto AELS-Israele del 15 giugno 2005, su ogni prova di origine preferenziale proveniente da Israele deve essere indicato il luogo di produzione (casella postale). Sulla base di queste informazioni l'Amministrazione svizzera delle dogane può giudicare se le rispettive merci provengono effettivamente dal Paese firmatario.
Per l'informazione dei consumatori, sulle derrate alimentari preimballate deve essere indicato il Paese di produzione conformemente all'articolo 2 capoverso 1 lettera g dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr; RS 817.022.21). Tale obbligo di dichiarazione esiste soltanto nel campo delle derrate alimentari. Per merci provenienti dai territori palestinesi occupati, il riferimento a Israele come Paese di produzione non è ammesso. In tali casi si deve applicare una designazione di provenienza quale "Cisgiordania", "Striscia di Gaza" o "Est Gerusalemme". In caso di dubbi le autorità competenti possono verificare l'esattezza delle indicazioni nel quadro dei controlli ufficiali delle derrate alimentari. L'indicazione del Paese di produzione si distingue dalla denominazione d'origine di diritto doganale, che nel quadro dell'accordo di libero scambio tra AELS e Israele o dell'accordo interinale tra AELS e OLP per conto dell'Autorità palestinese rappresenta la base per l'accesso preferenziale al mercato.
Risposta del Consiglio federale.