08.4031 · Mozione · 2008-12-19
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Visti l'articolo 59 LADI e l'articolo 13 LFPr, il Consiglio federale è invitato ad aumentare l'aiuto finanziario alla formazione e al perfezionamento di giovani disoccupati di 120 milioni di franchi. Per concretizzare tale aumento deve essere utilizzato il buono di formazione continua.
Begründung
Secondo le valutazioni della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), entro la fine del 2009 in Svizzera il numero di disoccupati aumenterà a circa 140 000 unità. Considerata la situazione critica relativa all'impiego, sono proprio i tirocinanti a essere minacciati dalla disoccupazione. Con il sostegno finanziario della Confederazione questi giovani adulti possono avere l'opportunità di frequentare una formazione o un perfezionamento supplementare e ottenere così una migliore qualifica per la loro carriera professionale.
Tutti i diplomati di un tirocinio con attestato federale di capacità (AFC) o un titolo di studio equivalente devono ricevere, assieme all'attestato, un buono di formazione continua di 5000 franchi che può essere incassato per un periodo di tre anni da un'istituzione di formazione professionale superiore (FPS) riconosciuta dalla Confederazione.
Finanziamento di tali provvedimenti:
Partendo dall'ipotesi che ogni anno sono attribuiti circa 60 000 attestati federali di capacità (AFC) e titoli di studio equivalenti e che il tasso di utilizzazione dei buoni è del 40 per cento, i costi ammonterebbero a 120 milioni di franchi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), l'assicurazione contro la disoccupazione promuove attraverso i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) la rapida e durevole (re)integrazione di persone disoccupate nel mercato del lavoro svizzero. Attraverso l'AD vengono sovvenzionati:
- provvedimenti d'integrazione per trasmettere le esigenze del mercato del lavoro e preparare i partecipanti al mercato del lavoro;
- singoli corsi di perfezionamento nella professione appresa;
- eventualmente riqualificazioni nel proprio campo o in un settore affine.
A seconda della situazione del mercato, il consulente del personale dell'Ufficio regionale di collocamento (URC) decide di caso in caso sull'applicazione di un PML, se quest'ultimo contribuisce a mantenere o ad accrescere l'idoneità al collocamento della persona assicurata.
I PML vengono finanziati dall'AD secondo le rispettive norme della LADI e l'ordinanza del DFE sul rimborso dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Dal 1° gennaio 2009 il finanziamento dei PML si basa su un nuovo modello di calcolo. Ciononostante, in caso di un aumento del numero delle persone in cerca di lavoro, i cantoni dispongono come in passato di maggiori mezzi finanziari.
Inoltre, conformemente alla nuova ordinanza del DFE, i cantoni possono in situazioni particolari, come ad esempio in caso di una maggiore disoccupazione giovanile, chiedere un superamento dei loro limiti budgetari, in modo tale da disporre di mezzi finanziari supplementari per i PML. I cantoni sono comunque liberi di scegliere le misure da adottare. Per i giovani che hanno concluso l'apprendistato si sono affermati in particolare i PML "stage professionale" e "azienda per la pratica". Entrambe le misure hanno l'obiettivo principale di fornire ai partecipanti esperienze professionali pratiche di base o approfondire le conoscenze professionali. Se necessario, si possono tuttavia impiegare anche tutti gli altri tipi di misure previste dalla LADI e di conseguenza anche puntuali perfezionamenti nella professione appresa.
Per l'anno 2009 i cantoni hanno preventivato PML per un totale di 494 milioni di franchi. Le dimensioni di eventuali misure supplementari dell'AD in situazioni particolari non sono limitate, ma dipendono dal bisogno dei cantoni.
Poiché il Consiglio federale provvede affinché ci siano i mezzi necessari per l'attuazione della LADI, non sono necessari ulteriori mezzi finanziari. Inoltre, l'introduzione di un buono di formazione continua non sarebbe compatibile con l'attuale sistema dell'AD e richiederebbe notevoli spese di avviamento e adeguamento, per cui una sua rapida introduzione sarebbe impossibile.
Per quanto riguarda il contributo della formazione professionale all'integrazione nel mercato del lavoro, gli strumenti necessari hanno avuto uno sviluppo continuo negli ultimi anni e all'occorrenza possono essere ulteriormente intensificati (offerte transitorie di preparazione per una formazione professionale, case management per persone con difficoltà scolastiche e sociali, coaching). Il punto sta soprattutto nel riuscire a ottenere che i giovani concludano almeno una prima formazione professionale (attestato federale di capacità, certificato di formazione pratica). I rispettivi mezzi finanziari sono già regolati nell'ambito della legge sulla formazione professionale. L'articolo 13 della legge sulla formazione professionale non riguarda il mercato del lavoro, ma si riferisce agli squilibri sul mercato dei posti di apprendistato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.