08.409 · Iniziativa parlamentare · 2008-03-19
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
La legge sulla cittadinanza (LCit) deve essere completata con un nuovo articolo:
Art. 11
Le persone naturalizzate perdono la cittadinanza svizzera entro dieci anni dalla data di naturalizzazione o dal giorno del raggiungimento della maggiore età, sempreché non diventino apolidi, nel caso in cui:
Lett. a
siano stati condannnati per omicidio intenzionale, violenza carnale o un altro grave delitto a sfondo sessuale, un altro reato violento come rapina, tratta di esseri umani, traffico di droga o effrazione; oppure
Lett. b
abbiano percepito indebitamente contributi dell'assicurazione sociale o dell'assistenza sociale.
L'articolo 11 vigente LCit diventa dunque articolo 12.
Begründung
Spesso i "nuovi cittadini svizzeri" commettono delitti con frequenza superiore alla media. Non appena naturalizzati, invocano la cittadinanza svizzera e sono sicuri di non poter più essere espulsi. È necessario correggere immediatamente questo stato di cose e introdurre la possibilità di perdere la cittadinanza almeno nei casi in cui viene commesso un grave delitto entro i primi dieci anni dalla data di naturalizzazione oppure, per i giovani, entro i primi dieci anni dal raggiungimento della maggiore età. Le notizie delle ultime settimane e gli stupri di gruppo verificatisi lo scorso anno fanno costantemente riemergere l'urgenza di una misura di questo tipo.