08.413 · Iniziativa parlamentare · 2008-03-20
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
L'articolo 6 capoverso 4 dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare (RS 171.115) deve essere completato come segue:
Art. 6
...
Cpv. 4
...
Lett. g
affari delle commissioni legislative.
...
Begründung
Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare, le segreterie dei gruppi parlamentari non hanno accesso agli affari interni delle commissioni, quando non recano un numero ufficiale del Parlamento. Questa regola impedisce alle segreterie di lavorare correttamente, in particolare non permette loro di sostenere nel modo migliore i membri dei consigli. Per svolgere efficientemente questo compito, le segreterie devono poter accedere in modo adeguato alla documentazione delle commissioni, cioè in particolare accedere con Extranet agli affari interni delle commissioni non contraddistinti da un numero ufficiale del Parlamento.