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08.494 · Iniziativa parlamentare · 2008-10-03

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento l'iniziativa parlamentare seguente:

La legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr) va completata come segue:

Art. 2 cpv. 3a

Nel campo d'applicazione della presente legge, e in relazione allo statuto giuridico dei cittadini della CE e dell'AELS secondo l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché secondo l'accordo di emendamento della Convenzione del 21 giugno 2001 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, i cittadini svizzeri non possono essere svantaggiati. Per quel che concerne l'entrata e il soggiorno dei loro familiari stranieri, essi beneficiano segnatamente degli stessi diritti.

Art. 42 cpv. 1

L'entrata e il soggiorno di familiari stranieri di cittadini svizzeri soggiacciono alle stesse regole applicabili ai cittadini degli Stati membri della CE secondo l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché secondo l'accordo di emendamento della Convenzione del 21 giugno 2001 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 42 cpv. 2

Stralciare

Art. 42 cpv.

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 42 cpv. 4

I figli stranieri minori di 12 anni di un cittadino svizzero hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 47 cpv. 2

Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l'articolo 42 capoverso 1.

Art. 47 cpv. 3

Il termine decorre con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere del legame familiare.

Art. 49

L'esigenza della coabitazione secondo gli articoli 43 e 44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

Art. 50 cpv. 1

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'articolo 43 sussiste se: ...

Art. 50 cpv. 4

Fatti salvi più ampi diritti in base alle disposizioni dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, o dell'accordo di emendamento della Convenzione del 21 giugno 2001 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, i diritti riconosciuti dalla presente disposizione possono essere invocati anche dai familiari di cittadini svizzeri.

Art. 51 cpv. 1

I diritti giusta l'articolo 42 si estinguono conformemente alle disposizioni dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'Accordo di emendamento della Convenzione del 21 giugno 2001 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 61 cpv. 3

I permessi rilasciati a familiari stranieri di cittadini svizzeri decadono in base alle disposizioni dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'accordo di emendamento della Convenzione del 21 giugno 2001 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Art. 62 cpv. 2

Il permesso di soggiorno rilasciato a familiari stranieri di cittadini svizzeri può essere revocato in base alle disposizioni dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nonché dell'accordo di emendamento della Convenzione del 21 giugno 2001 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio.

Begründung

In occasione dell'emanazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr), il legislatore ha voluto impedire la cosiddetta discriminazione inversa, ossia la discriminazione dei cittadini svizzeri a livello nazionale. Per quel che riguarda il loro statuto sotto il profilo della legislazione sugli stranieri, i cittadini svizzeri e i loro familiari stranieri non devono segnatamente essere svantaggiati rispetto ai cittadini dell'UE o dell'AELS e ai loro familiari.

Per quel che concerne le regole in materia di ricongiungimento familiare, nel corso dei dibattiti il legislatore ha inserito nella legge due disposizioni (art. 42 cpv. 2 e 47 cpv. 2 LStr) che permettono ai cittadini svizzeri di beneficiare delle stesse condizioni in materia di ricongiungimento applicabili ai cittadini UE o AELS. A prescindere dal fatto che la parità di trattamento auspicata dal legislatore non è stata attuata in modo coerente, al momento dell'emanazione della legge federale la formulazione dell'articolo 42 capoverso 2 LStr (i familiari devono aver soggiornato precedentemente in uno Stato parte) non lascia spazio a eventuali sviluppi della giurisprudenza (dinamica) relativa all'accordo sulla libera circolazione delle persone. È quindi prevedibile che la situazione giuridica dei cittadini svizzeri sarà diversa rispetto a quella dei cittadini dell'UE e dell'AELS.

Con sentenza del 25 luglio 2008 nella causa Metock tra l'altro, la Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) con sede in Lussemburgo ha deciso che i diritti al ricongiungimento familiare più ampi conferiti dalla precedente e dall'attuale direttiva UE 2004/38 (relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) vanno riconosciuti anche se i familiari provenienti da uno Stato al di fuori dell'UE non sono già domiciliati in uno Stato membro e intendono pertanto raggiungere i loro parenti direttamente da uno Stato terzo. Con questa sentenza la CGCE si è distanziata da una precedente (e sorprendente) decisione nella causa Akrich, su cui il legislatore svizzero si era basato nel formulare gli articoli 42 capoverso 2 e 47 capoverso 2 LStr.

Secondo l'articolo 16 capoverso 1 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (accordo), la Svizzera è tenuta a prendere tutte le misure necessarie affinché siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici della Comunità europea ai quali viene fatto riferimento. Secondo l'articolo 16 capoverso 2 primo periodo dell'accordo, è direttamente vincolante soltanto la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle Comunità europee precedente alla data della firma dell'accordo. Per quel che concerne l'interpretazione dell'accordo e la presa in considerazione dell'evoluzione del diritto nella Comunità europea, vale tuttavia il principio secondo cui le disposizioni dell'accordo che fanno riferimento, espressamente o (soltanto) per analogia, a garanzie di diritto comunitario vanno in linea di principio interpretate attenendosi al senso espresso dal diritto comunitario.

Alla luce della situazione giuridica descritta, i diritti al ricongiungimento familiare previsti dalle disposizioni dell'accordo per i cittadini dell'UE e dell'AELS in Svizzera vanno estesi conformemente alla sentenza Metock. I cittadini svizzeri i cui familiari sono domiciliati in Stati terzi sarebbero a questo punto svantaggiati, poiché l'articolo 42 capoverso 2 LStr conferisce uno statuto giuridico "privilegiato" ai cittadini svizzeri i cui familiari stranieri risiedono regolarmente in uno Stato UE o AELS.

Per impedire una simile discriminazione dei cittadini svizzeri a livello nazionale è indispensabile adeguare il loro statuto giuridico a quello dei cittadini dell'UE e dell'AELS, in modo da parificare le rispettive situazioni giuridiche.

Questo parallelismo è espresso da una clausola generale di uguaglianza sancita dall'articolo 2 capoverso 3a. Per ragioni di leggibilità e coerenza, i necessari adeguamenti nei capitoli concernenti il ricongiungimento familiare nonché la decadenza e la revoca dei permessi sono effettuati espressamente nel testo di legge. In questo modo a chi applica il diritto risulta immediatamente chiaro quali articoli attribuiscono particolare importanza alla situazione giuridica descritta dall'accordo.