Soppressione dell'assoggettamento fiscale dei premi per incentivare il risparmio per le proprietà abitative e le misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente per le proprietà abitative ad uso proprio in Svizzera
08.495 · Iniziativa parlamentare · 2008-10-03
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) devono essere modificate conformemente ai criteri elencati qui appresso.
1. I premi per incentivare il risparmio per le proprietà abitative che i contribuenti possono chiedere conformemente alla legislazione cantonale (di norma disciplinati in atti normativi concernenti la promozione della proprietà d'abitazioni) dopo la conclusione della fase di risparmio per l'acquisto di proprietà abitative a uso proprio, devono essere esentati dall'imposta sul reddito.
2. I premi d'incentivazione che i contribuenti possono chiedere conformemente alla legislazione cantonale (di norma disciplinati negli atti normativi sulla protezione dell'ambiente) per il finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente nelle proprietà d'abitazione a uso proprio, devono essere esentati dall'imposta sul reddito.
Begründung
Nell'ambito delle proprietà d'abitazioni a uso proprio numerosi cantoni prevedono il versamento di premi d'incentivazione ai contribuenti al termine della fase di risparmio per l'acquisto di un alloggio (di norma sanciti in atti normativi sulla promozione della proprietà d'abitazioni) e/o il versamento di premi d'incentivazione per il finanziamento di misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (di norma previsti in atti normativi sulla protezione dell'ambiente). Questi premi versati dai poteri pubblici sono tuttavia imponibili. In altre parole, il beneficiario riceve il premio d'incentivazione dai poteri pubblici per poi riversarne nuovamente una parte cospicua agli stessi poteri pubblici (o "rimborsarli"). Risultato: l'ente pubblico "con una mano dà e con l'altra toglie". Ma non è tutto, nel periodo fiscale in cui è versato, un simile premio influisce anche sulla progressione delle imposte. Quanto più il premio è elevato tanto più il reddito imponibile aumenta. E più il reddito imponibile aumenta, tanto più le imposte sono elevate. A questo proposito si pone la questione più che giustificata della garanzia della parità di trattamento dei beneficiari di simili premi d'incentivazione.
Il fatto che secondo il diritto vigente le autorità fiscali non abbiano nessun margine di manovra è evidente e lo dimostra anche una sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, sezione diritto costituzionale e amministrativo, del 31 maggio 2006. Tale sentenza stabilisce che conformemente alla definizione di reddito prevista dal diritto fiscale influenzata dalla cosiddetta teoria dell'aumento della sostanza netta i contributi d'incentivazione devono essere tassati come reddito. Nelle considerazioni della citata sentenza è stato inoltre constatato che l'elenco dei proventi esenti dall'imposta contenuto nell'articolo 7 capoverso 4 LAID è esaustivo. Su questa base il tribunale è giunto alla conclusione che simili contributi d'incentivazione sono redditi imponibili sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta.
Per trovare un rimedio a questo meccanismo fiscale poco logico e che manifestamente non soddisfa il principio della parità di trattamento, il promotore deposita la presente iniziativa parlamentare.