08.522 · Iniziativa parlamentare · 2008-12-19
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Il Parlamento è incaricato di modificare l'articolo 5a della legge sui diritti politici degli Svizzeri all'estero nel modo seguente:
Art. 5a cpv. 2
Sono radiati dal catalogo elettorale se non rinnovano l'iscrizione dopo quattro anni. L'esercizio attivo dei diritti politici in occasione di votazioni o elezioni vale come rinnovo dell'iscrizione.
Begründung
Secondo l'articolo 5a della legge sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e l'articolo 3 della relativa ordinanza, i nostri compatrioti all'estero devono rinnovare ogni quattro anni l'iscrizione al catalogo elettorale per poter esercitare i diritti politici. Lo possono fare presentandosi personalmente al loro comune di voto o rinnovando l'iscrizione per scritto, anche mediante moduli prestampati inviati dai comuni di voto. Se non lo fanno sono radiati dai registri elettorali, con la possibilità tuttavia di iscriversi nuovamente in qualsiasi momento.
L'esercizio dei propri diritti politici è la dimostrazione concreta dell'interesse a continuare a partecipare alla vita politica svizzera e deve valere come rinnovo dell'iscrizione per quattro anni.
Più di 120 000 Svizzeri all'estero sono attualmente iscritti per esercitare i loro diritti politici e il numero è in costante aumento. Questa iniziativa permette di facilitare l'esercizio dei diritti politici con una semplice modifica che snellisce anche le procedure amministrative.