08.526 · Iniziativa parlamentare · 2008-12-19
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento l'iniziativa parlamentare riportata qui di seguito.
La legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) va modificata in modo tale che, qualora il congedo di maternità sia prorogato, l'indennità di perdita di guadagno per il periodo compreso tra il parto e l'inizio del congedo sia disciplinata nell'ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno.
Begründung
Il congedo di maternità è stato concepito per consentire alla madre di ristabilirsi dopo le fatiche della gravidanza e del parto, di prendersi cura del nuovo nato e di tessere il legame madre-figlio. Se, per ragioni di salute, il neonato deve restare più a lungo in ospedale, si riduce automaticamente il congedo di maternità, inteso come periodo in cui la madre resta a casa per occuparsi in modo intensivo del bambino. Per questa ragione, la legge (art. 16c cpv. 2 LIPG) offre alla madre la possibilità di chiedere che l'indennità di maternità decorra dal giorno in cui il bambino è effettivamente accolto a casa. L'indennità giornaliera sarà dunque versata a partire da questo momento e per un periodo di 14 settimane.
Conformemente alla vigente legge sul lavoro, la madre non può lavorare per otto settimane dopo il parto. Se l'indennità di maternità viene versata soltanto dal momento in cui il bambino è accolto a casa, rimane scoperto un lasso di tempo in cui la madre non percepisce alcun guadagno.
Il fatto che l'indennità di perdita di guadagno per il periodo compreso tra il parto e l'inizio del congedo di maternità non sia disciplinata per legge costituisce una lacuna legislativa. Per garantire la protezione sociale della madre, spesso alle prese con una situazione gravosa, è necessario colmare questa lacuna. La proposta di disciplinare tale prestazione nell'ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno è di carattere pratico e non richiede sostanzialmente alcun onere supplementare dal punto di vista amministrativo.