Sottrazione d'imposta e frode fiscale. Questa distinzione è da tempo fittizia per gli Svizzeri?
09.1031 · Interrogazione · 2009-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il capoverso 1 dell'articolo 190 della legge sull'imposta federale diretta recita che in caso di "sospetti giustificati" di "gravi infrazioni fiscali", il capo del DFF può autorizzare un'inchiesta. Secondo il capoverso 2, per "gravi infrazioni fiscali" s'intendono "in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta".
1. Questo non significa che da qualche tempo per i cittadini svizzeri assoggettati nel Paese non vale più la logorata separazione fra sottrazione d'imposta e frode fiscale, per lungo tempo considerata chiaramente delimitata?
2. Perché non si è attirata maggiormente l'attenzione su questo punto?
3. Quante inchieste ha autorizzato il capo del DFF negli ultimi dieci anni con riferimento all'articolo 190 LIFD e quali sono stati i loro risultati?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) distingue tra sottrazione d'imposta (art. 175 LIFD) e frode fiscale (art. 186 LIFD). Si tratta effettivamente di due reati autonomi. Per quanto concerne la frode fiscale si commette sottrazione d'imposta, perseguita e punita separatamente, alla quale si aggiunge però l'uso di documenti falsi o alterati a scopo d'inganno. Ciò significa che viene fatto un uso abusivo di documenti che godono di un'elevata forza probatoria, per esporre alle autorità fiscali fatti realmente accaduti in modo ingannevole. Oltre alla sottrazione d'imposta che ne risulta, è perseguito anche l'abuso della fiducia riposta in tali documenti.
Mentre la sottrazione d'imposta è perseguita dall'amministrazione delle contribuzioni competente (cantonale), il procedimento per frode fiscale è di competenza del giudice penale del relativo cantone. La separazione di queste procedure è motivata sotto il profilo materiale e legale. Questa regolamentazione legale è tutt'ora applicabile a tutte le persone assoggettate all'imposta in Svizzera, indipendentemente dalla loro cittadinanza e dal fatto che il loro assoggettamento sia limitato o illimitato. I cittadini svizzeri non sono pertanto sottoposti ad altre basi legali rispetto a persone di altra cittadinanza o persone con domicilio fiscale all'estero.
Le procedure ai sensi degli articoli 190 segg. LIFD rappresentano esclusivamente procedure d'inchiesta per le quali è competente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che svolge queste inchieste applicando il diritto penale amministrativo. Pertanto, in questi casi possono essere adottati provvedimenti coattivi non solo se esiste il sospetto di frode fiscale, ma anche per individuare presunti casi di gravi sottrazioni d'imposta. Questo non vale per i procedimenti in casi di sottrazione che non sottostanno all'articolo 190 LIFD.
È vero che, in base al diritto vigente, l'assistenza amministrativa a Paesi esteri è concessa solo in caso di frode fiscale e infrazioni analoghe. Con la sua decisione del 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di estendere nei confronti dell'estero l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Attualmente si sta lavorando alla concretizzazione di questa decisione.
2. L'ordinamento giuridico svizzero, segnatamente anche in questo ambito, come pure le disposizioni determinanti concernenti l'assistenza amministrativa e giudiziaria sono perfettamente noti agli Stati esteri.
3. Negli ultimi dieci anni, il rispettivo capo del DFF ha incaricato l'AFC, Divisione affari penali e inchieste, di svolgere un'inchiesta secondo gli articoli 190 segg. LIFD in 22 casi. Queste procedure sono molto dispendiose e nella maggior parte dei casi vi è anche il sospetto di frode fiscale. Nel complesso queste indagini hanno riguardato 52 persone giuridiche e 68 persone fisiche. In base ai risultati delle indagini della Divisione affari penali e inchieste, i cantoni interessati hanno portato a termine le procedure di recupero di imposte non incassate e quelle per sottrazione d'imposta. Inoltre, hanno sporto denuncia per frode fiscale. Da queste procedure concluse sono risultati crediti esigibili per un totale di circa 121 milioni di franchi. D'altra parte, per circa la metà delle persone giuridiche e fisiche imputate non sono ancora disponibili le tassazioni, in quanto l'inchiesta della Divisione affari penali e inchieste non è ancora conclusa oppure i cantoni non hanno ancora dato seguito ai risultati dell'inchiesta.
Risposta del Consiglio federale.