09.1046 · Interrogazione · 2009-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La Società Sport-Toto, controllata dai cantoni, finanzia l'iniziativa popolare "per giochi in denaro al servizio del bene comune" con un contributo di circa 3 milioni di franchi. La libera formazione e l'espressione della volontà ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione sono ancora garantite e l'ammontare del contributo finanziario del comitato d'iniziativa è legalmente ammissibile?
Stellungnahme des Bundesrates
Stando alle informazioni fornite dalla conferenza specializzata concernente il mercato delle lotterie e la legge sulle lotterie, la Società Sport-Toto mette a disposizione dell'associazione a sostegno dell'iniziativa popolare federale "per giochi in denaro al servizio del bene comune" un importo massimo pari a 4 milioni di franchi; tale somma proviene dalle riserve della Società Sport-Toto.
L'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto. Tale garanzia è attuata strutturando i diritti politici sul piano federale e cantonale. Una sola decisione su ricorso (decisione del Consiglio federale del 22 novembre 2006 relativa alla votazione popolare del 26 novembre 2006 sulla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, ZBl 2007, pag. 326 segg.) ha esaminato se l'intervento diretto o indiretto di un cantone sia ammissibile in una votazione federale. La dottrina non è unanime: certi autori ritengono che l'intervento cantonale in una votazione federale non sia mai ammissibile, mentre altri ammettono, in via eccezionale, un intervento di questo tipo - analogamente al caso di un intervento comunale in una votazione cantonale -, se il cantone è direttamente e particolarmente interessato dal progetto in questione. Generalmente, più si avvicina il giorno della votazione e più discutibile diventa un intervento cantonale, mentre l'influenza esercitata durante la raccolta delle firme per un'iniziativa popolare federale è meno problematica. Inoltre, un intervento mediante contributi finanziari è più delicato rispetto a raccomandazioni di voto. In sintesi, l'intervento di un cantone in una votazione federale dovrebbe sempre rispettare la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto, nonché contribuire a una migliore informazione dei cittadini. A tale proposito è sempre determinante il modo in cui il cantone esercita la sua influenza. Nel caso in questione se si fosse effettivamente verificato di un intervento cantonale, questo avrebbe avuto luogo in uno stadio assai precoce e sarebbe dunque poco problematico.
Risposta del Consiglio federale.