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09.1103 · Interrogazione · 2009-06-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La revisione dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), entrata in vigore il 1° ottobre 2008, disciplina, con un apposito articolo (art. 8), la protezione degli spazi vitali e dei paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione da organismi geneticamente modificati. All'articolo 8 capoverso 1, l'ordinanza vieta l'emissione deliberata e la coltivazione commerciale di OGM nelle zone protette elencate (cpv. 2), a meno che l'emissione non serva a "prevenire o a eliminare pericoli o pregiudizi per l'uomo, gli animali e l'ambiente oppure per la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile" (art. 8 cpv. 1). Ma cosa succede se, ad esempio, colza geneticamente modificata s'inselvatichisce "involontariamente" in una zona protetta o se il vento o le api trasportano polline di piante geneticamente modificate in zone protette? In questi casi, l'articolo 8 OEDA richiede un'interpretazione.

In Germania, ad esempio, ci si sta chiedendo se non occorra prevedere una distanza di sicurezza tra le zone protette e le superfici di coltura di piante geneticamente modificate. Lo studio, pubblicato del 2005, "Genetisch veränderte Pflanzen und Schutzgebiete. Wirksamkeit von Abstandsregelungen" dell'ufficio tedesco di protezione della natura propone distanze di almeno 400 metri tra le colture di mais Bt e le zone protette e di almeno 4000 metri per la colza resistente agli erbicidi.

Nel frattempo, il Land del Brandeburgo raccomanda a chi intende coltivare mais Bt di prevedere una distanza di 800 metri dalle zone protette d'importanza comunitaria (aree FFH). È possibile scendere al di sotto di questa distanza in singoli casi solo d'intesa con l'autorità di protezione della natura in base a un esame dell'impatto. Per prevenire i pericoli nelle zone protette, il Naturschutzbund Deutschland sollecita una distanza minima di 1000 metri dalle colture di mais Bt. Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale ritiene che nelle zone protette elencate all'articolo 8 capoverso 2 sia richiesta una tolleranza zero per l'emissione deliberata di OGM (fatta salva la regolamentazione derogatoria per prevenire o eliminare i pericoli)?

2. Come va interpretato l'articolo 8 in caso di emissione involontaria di OGM in questi spazi vitali?

3. Come disciplinare concretamente l'emissione "involontaria" di OGM o di loro componenti negli spazi vitali e nei paesaggi particolarmente sensibili o degni di protezione? Chi deve adottare quali misure in caso di emissione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Ai sensi dell'articolo 8 dell'ordinanza del 10 settembre 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA; RS 814.911), nelle zone protette di cui al capoverso 2 è vietata l'utilizzazione diretta di organismi geneticamente modificati (OGM). Per "utilizzazione diretta" s'intende qualsiasi attività intenzionale nell'ambiente, ad eccezione dell'utilizzazione di medicamenti, generi alimentari e alimenti per animali (art. 3 cpv. 1 lett. i e j OEDA). In queste zone protette sono quindi vietate in particolare le emissioni sperimentali di OGM e la coltivazione di piante geneticamente modificate. Una deroga a queste disposizioni vige soltanto per le utilizzazioni volte a prevenire o a eliminare pericoli. Lo scopo di queste disposizioni è quello di ridurre al minimo le emissioni deliberate o di rinunciarvi del tutto, a meno che non comportino vantaggi per la zona protetta.

2. L'articolo 8 OEDA disciplina esclusivamente l'utilizzazione diretta, ovvero l'emissione deliberata, di OGM in zone protette. Le emissioni involontarie, ad esempio l'inselvatichimento di colza geneticamente modificata, non rientrano nel campo d'applicazione di questa disposizione. Se per qualsivoglia motivo (emissione deliberata o involontaria) si riscontrassero degli OGM in una zona protetta, il Cantone interessato avrebbe il compito secondo l'articolo 52 OEDA di combattere tali organismi e di prevenire eventuali danni.

3. L'OEDA in vigore non contiene disposizioni che prevedono espressamente l'obbligo di prevenire l'emissione involontaria di OGM nelle zone protette di cui all'articolo 8 capoverso 2 OEDA. La prevenzione di tali emissioni s'impone tuttavia in base ai criteri di cui all'articolo 7 capoverso 1 OEDA (in particolare alle lett. b e c). Distanze d'isolamento adeguate tra i campi di OGM e le zone protette specifiche per ogni coltura potrebbero essere stabilite sin d'ora nell'ambito delle domande di messa in commercio e comunicate agli acquirenti (che sono, in primo luogo, gli agricoltori) affinché le rispettino (art. 5 OEDA). Il Consiglio federale è disposto a esaminare se deve essere adottata una regolamentazione esplicita concernente le distanze d'isolamento dalle zone protette di cui all'articolo 8 capoverso 2 OEDA. Siccome le coltivazioni di OGM restano vietate fino alla fine del 2010 e addirittura fino alla fine del 2013 per quanto riguarda l'agricoltura in caso di proroga della moratoria sugli OGM, non sussiste per il momento alcun bisogno d'intervento urgente. Un'eventuale regolamentazione andrà esaminata insieme ad altre misure di coesistenza che vanno al di là dell'articolo 9 OEDA ed eventualmente posta in vigore prima della scadenza della moratoria.

Risposta del Consiglio federale.

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