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09.3011 · Mozione · 2009-02-13

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge teso a migliorare la protezione delle vittime della tratta delle donne, che preveda in particolare i punti seguenti:

1. introdurre il diritto a un permesso di dimora per tutte le vittime della tratta delle donne, indipendentemente dalla loro disponibilità a deporre;

2. definire per tutti i cantoni norme vincolanti tese a proteggere le vittime della tratta delle donne;

3. promuovere campagne di sensibilizzazione e d'informazione in Svizzera;

4. ratificare rapidamente la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

Una minoranza propone di respingere la mozione: Brunschwig Graf, Fluri, Freysinger, Geissbühler, Hochreutener, Kaufmann, Markwalder Bär, Reimann Lukas, Schwander, Stamm (10)

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale prende sul serio il problema della tratta di esseri umani. Durante l'elaborazione della nuova legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), nelle due normative sono state integrate numerose disposizioni sul diritto di soggiorno in relazione alla tratta di esseri umani (cfr. in particolare l'art. 30 cpv. 1 lett. e LStr e gli art. 35 seg. OASA). Tuttavia il Consiglio federale è contrario ad attribuire alle vittime della tratta di esseri umani il diritto incondizionato a un permesso di dimora. Ritiene invece che per trovare soluzioni adeguate sia necessario valutare i singoli casi. Nel corso del dibattito parlamentare sulla LStr, il Parlamento ha seguito la proposta del Consiglio federale. Nel diritto vigente è già sancito che in presenza di casi personali particolarmente gravi, un ulteriore soggiorno può essere autorizzato a prescindere dall'eventuale disponibilità a deporre (art. 36 cpv. 6 OASA). Con l'attuale normativa la Svizzera soddisfa ampiamente le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (in seguito convenzione) che sancisce gli standard internazionali per la lotta alla tratta di esseri umani e la correlata protezione delle vittime.

2. Nel quadro delle loro competenze, gli organi federali possono creare norme vincolanti per le attività dei cantoni tramite leggi, ordinanze esecutive e direttive. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5) e la relativa ordinanza esecutiva disciplinano la consulenza e l'assistenza a livello nazionale. È necessario tenere conto delle esigenze differenti delle diverse categorie di vittime. La LStr e l'OASA contengono le basi giuridiche per il soggiorno e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani in Svizzera. Le direttive dell'Ufficio federale della migrazione spiegano inoltre gli ulteriori dettagli. Esse saranno accessibili al pubblico dalla metà del 2009 (www.bfm.admin.ch).

3. Il Consiglio federale è sempre disposto a promuovere, nell'ambito delle basi legali vigenti, campagne pubbliche contro la tratta di esseri umani come in occasione del campionato di calcio UEFA Euro 2008. L'inserimento di una nuova disposizione concernente i contributi per campagne sarà esaminato nel quadro del progetto per il rinnovo della legislazione federale in materia di polizia. I vari corsi di formazione e gli eventi specifici organizzati regolarmente nell'ambito delle attività del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti contribuiscono a sensibilizzare le autorità e i servizi impegnati nella lotta contro la tratta di esseri umani.

4. La procedura per la ratifica della convenzione menzionata è in corso. Il 2 luglio 2008 il Consiglio federale ha deciso di firmare la convenzione, che tuttavia potrà essere ratificata soltanto quando la legislazione nazionale sarà stata adeguata alle sue norme. Occorre pertanto elaborare una legge sulla protezione extraprocedurale dei testimoni. L'argomento è nuovo e richiede accertamenti sostanziali riguardo a competenze, procedure, trattamento dei dati e finanziamento. Al momento il DFGP sta elaborando, in stretta collaborazione con i cantoni, un avamprogetto in merito che sarà posto in consultazione assieme alla convenzione nel quarto trimestre del 2009.

Per i motivi esposti, il Consiglio federale è contrario all'introduzione del diritto incondizionato al permesso di dimora per le vittime della tratta delle donne. Ritiene inoltre che le altre misure proposte siano già applicate o che siano in fase d'attuazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.