09.3067 · Mozione · 2009-03-09
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre quanto prima al Parlamento la seguente modifica del diritto della società anonima (art. 707 CO):
a. Nei consigli d'amministrazione di società con oltre 200 dipendenti siede almeno il 40 per cento di donne (o di uomini).
b. Disposizione transitoria: Le società dispongono al massimo di tre anni dall'entrata in vigore della legge per adempiere tale disposizione.
c. Le società che non ottemperano a tale obbligo sono punite con la multa, commisurata in base all'entità della quota non adempiuta.
Begründung
Sia l'iniziativa parlamentare 03.440 (Più donne nei consigli di amministrazione delle società in cui la Confederazione detiene partecipazioni), presentata da Barbara Haering, sia l'interrogazione 07.1072 (Donne nei consigli d'amministrazione e nei posti di direzione), depositata da Franziska Teuscher, sono state tolte di ruolo.
Anche nella corrente revisione del diritto delle società anonime non si prospetta alcun cambiamento. Purtroppo le donne qualificate sono ancora decisamente sottorappresentate nei consigli d'amministrazione, fatto insostenibile alla luce dell'attuale crisi economica. Diversi studi dimostrano, infatti, che non si sarebbe mai giunti a questo crash se il potere finanziario fosse stato maggiormente in mani femminili (cfr. il settimanale "Magazin" del "Tages-Anzeiger" del 7 marzo 2009).
Sebbene positivo, il leggero aumento della proporzione femminile nel management e nei consigli d'amministrazione registrato negli ultimi anni è ben lungi dal raggiungere la quota richiesta. Le imprese vanno pertanto obbligate ad agire in tal senso, prevedendo corrispondenti disposizioni nel diritto delle società anonime. La Norvegia rappresenta un esempio degno di nota a tale proposito, anche per quanto concerne le sanzioni legali applicabili in caso di mancato rispetto.
Concetti quali lealtà, sostenibilità, equità e utilizzo delle risorse sono sulla bocca di tutti, godono addirittura di particolare considerazione in seguito al recente crollo bancario e finanziario. Un'elevata competenza sociale e un approccio globale sono capacità riconosciute al gentil sesso. Le donne qualificate (sotto il profilo della formazione e dell'esperienza professionale) hanno dimostrato a più riprese di saper intervenire in modo sostenibile e di non perdere di vista l'aspetto centrale dell'equità sociale.
La Confederazione è tenuta, sia in virtù dell'articolo sulla parità sia in seguito alla massiccia crisi finanziaria, a obbligare le imprese ad affidare il management equamente a donne e uomini, smettendo di ignorare risorse importanti e rilevanti per il mercato.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Eleggere gli amministratori di una società anonima è un diritto inalienabile dell'assemblea generale degli azionisti.
Le disposizioni sulla nazionalità degli amministratori sono state abrogate il 1° gennaio 2008. Gli azionisti possono quindi determinare liberamente i criteri applicabili alla composizione del consiglio d'amministrazione e le persone da eleggere. A differenza di quanto contemplato in diversi ordinamenti giuridici stranieri, il diritto svizzero non prevede quindi che i rappresentanti di interessi particolari (p. es. rappresentanti dei dipendenti o sindacati) abbiano automaticamente diritto a un seggio nel consiglio d'amministrazione.
Una quota legale applicabile al sesso sottorappresentato nel consiglio d'amministrazione limiterebbe le imprese nella scelta dei candidati. Una tale ingerenza nell'autonomia privata sarebbe difficile da conciliare con il diritto liberale delle società in Svizzera. Inoltre, il voto risulterebbe vincolato dall'entità della quota. Siccome nel diritto vigente l'unico obbligo degli azionisti consiste nell'effettuare conferimenti, l'obbligo di eleggere una determinata categoria di persone costituirebbe una breccia nel sistema.
Oggi si ritiene auspicabile diversificare il consiglio d'amministrazione, poiché le differenze nelle caratteristiche individuali degli amministratori (quali formazione, età, cittadinanza, ecc.) possono favorire la conduzione sostenibile dell'impresa. Il sesso costituisce tuttavia soltanto uno dei numerosi criteri applicabili alla composizione del consiglio d'amministrazione.
Introducendo una quota unicamente per gli amministratori di società anonime che contano più di 200 dipendenti, si opera una distinzione tra grandi imprese e PMI. Inoltre, s'intende applicare la quota soltanto ai consigli d'amministrazione delle società anonime. In Svizzera esistono tuttavia numerose imprese importanti organizzate sotto forma di cooperative (p. es. cooperative di consumo, banche, assicurazioni) o società a garanzia limitata. Nessuna ragione oggettiva sembra giustificare tali disparità di trattamento.
La disposizione penale proposta è in contraddizione con il diritto in vigore. Una persona giuridica può essere resa penalmente responsabile soltanto a titolo sussidiario. I reati sono inevitabilmente commessi da persone fisiche. Visto che gli amministratori sono eletti dagli azionisti, sarebbero questi ultimi - e non l'impresa - ad essere responsabili del mancato rispetto della quota. Inoltre, sanzionando l'impresa si penalizzano in ugual misura tutti gli azionisti, poiché una multa riduce i dividendi. Ne risulta una situazione insostenibile, in particolare per gli azionisti appartenenti alla minoranza soccombente, rispettosa della quota.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.