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09.3072 · Mozione · 2009-03-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In vista dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale svizzero, per i dati di polizia giudiziaria occorre istituire standard uniformi a livello federale, che disciplinino i seguenti ambiti: registrazione, conservazione, accesso (utilizzo da parte delle autorità), consultazione (da parte dei cittadini), scambio e cancellazione. Tale normativa va elaborata sotto la direzione della Confederazione e in collaborazione con i cantoni. Non si tratta di prevedere un'esecuzione centralizzata, bensì di stabilire condizioni quadro adeguatamente disciplinate a livello federale.

Begründung

Negli ambienti di polizia è risaputo che le soluzioni isolate per il trattamento di informazioni nei diversi servizi federali e nei 26 cantoni non sono in grado di soddisfare né le sfide della prassi quotidiana né le esigenze delle autorità di perseguimento penale di Confederazione e cantoni. Per il successo delle operazioni di polizia in un contesto globale sempre più interconnesso (cantoni, frontiere nazionali e spazio virtuale) risulta sempre più decisiva una collaborazione regolamentata. Consiglio federale e CCDGP ne hanno tenuto conto istituendo, il 1° febbraio 2003, un comitato nazionale per la pianificazione, la gestione dei progetti e la standardizzazione in materia di trattamento delle informazioni di polizia (PPS). Pur avendo già ottenuto alcuni risultati, la collaborazione di questo gruppo peritale di Confederazione e cantoni va intensificata ed ampliata, in modo da permettere l'applicazione tecnica di standard uniformi per le inchieste in correlazione con le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011. Vista la situazione, il Consiglio federale è invitato a uniformare la struttura di regole concernenti i dati di polizia giudiziaria per garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento e semplificare la lotta alla criminalità transcantonale che coinvolge più autorità (giustizia e polizia). La normativa desiderata non tange in alcun modo la sovranità cantonale: concerne soltanto le modalità con cui i dati sono conservati, resi accessibili, scambiati e cancellati. Inoltre, non si tratta di prevedere un'esecuzione centralizzata, bensì soltanto di stabilire condizioni quadro unitarie, su cui gli organi tecnici di Confederazione e corpi di polizia possano basarsi. Infine, una normativa chiara contribuirà anche a fugare i timori della popolazione nei confronti delle banche dati e della sorveglianza della polizia. È necessario introdurre una qualche forma di controllo sovraordinato tramite direttive chiare e unitarie, ad esempio anche per quanto riguarda il diritto di consultare i propri dati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011, introduce regole uniformi per i procedimenti penali pendenti fino alla loro chiusura. Di principio, il CPP contiene regole esaustive sul trattamento dei dati, tra cui figurano la raccolta, l'utilizzo, la rettifica, la comunicazione e la conservazione dei dati (art. 95 a 99); esso disciplina i diritti d'informazione (art. 97) e prevede inoltre regole dettagliate per la gestione, l'esame e la conservazione degli atti (art. 100 a 103).

Tali regole dovranno essere applicate da tutte le autorità penali in Svizzera la cui attività è retta dal CPP.

La legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), entrata in vigore il 5 dicembre 2008 e già armonizzata al CPP, disciplina l'utilizzo dei sistemi d'informazione di polizia durante le indagini. La LSIP riunisce in un'unica legge le basi legali formali di svariati sistemi d'informazione di polizia utilizzati da Confederazione e cantoni e gestiti dalla Confederazione. La LSIP ne disciplina il tipo di dati e lo scopo per cui devono essere trattati, i principi del trattamento dei dati, le autorità autorizzate all'accesso, il diritto dell'interessato ad avere informazioni sui dati che lo riguardano nonché la durata di conservazione di tali dati.

Anche le norme europee più recenti, trasposte dalla Svizzera in quanto acquis di Schengen e integrate nella normativa esistente, forniscono direttive giuridiche per il trattamento di informazioni di polizia e si riflettono sugli standard nazionali. È il caso, ad esempio, della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, nonché della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (la cosiddetta iniziativa svedese). Quest'ultima verrà attuata dalla Svizzera con il disegno di legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS; FF 2008 7809), attualmente discusso in Parlamento, che uniforma le modalità dello scambio di informazioni di polizia con altri Stati Schengen.

Il futuro CPP, la LSIP e gli atti legislativi menzionati formano il quadro legale per il trattamento di informazioni da parte delle autorità penali. Non è pertanto necessario emanare altre norme speciali.

Dal punto di vista tecnico, attualmente esistono vari sistemi d'informazione e di comunicazione di polizia non compatibili tra di loro, in particolare a livello cantonale. La CDCGP ha pertanto deciso di pianificare un'armonizzazione tecnica dei sistemi informatici di polizia svizzeri. Il comitato PPS ne ha discusso con la presidenza della CDCGP nel gennaio 2009. Da tale incontro è risultato che la CDCGP è consapevole della necessità di intervenire e formulerà altri mandati avvalendosi del sostegno tecnico del PPS. Trasferire la direzione dei lavori dai cantoni alla Confederazione non accelererebbe l'armonizzazione auspicata; vi sarebbero anzi da temere ritardi.

Pertanto, della richiesta dell'autrice della mozione si tiene già conto sotto la direzione dei cantoni. La Confederazione accoglie positivamente tale iniziativa cantonale ed è disposta a partecipare ai rispettivi lavori, in particolare in seno al comitato peritale PPS. Al momento non è tuttavia opportuno né necessario che la Confederazione assuma la direzione dei lavori, che procedono già speditamente. Allo stesso modo non occorre emanare standard legali supplementari, come chiesto dall'autrice della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.